CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31 del ruolo generale dell’anno2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Ravenna, alla piazza Kennedy, n. 22, elettivamente si domicilia ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] diRavenna e Ministero dell’interno -resistenti- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Ravennadepositata in data 12 maggio 2022 ; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: - il giudice di pace di Ravenna ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio Oggetto: Espulsione - Richiesta di affidamento in prova-Rilevanza.RG n13631/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore nazionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], che era stato rintracciato in data 21 settembre 2021 con permesso di soggiorno scaduto da oltre due anni e non rinnovato a causa del divorzio dalla coniuge italiana e quindi destinatario di un primo provvedimento di espulsione appunto datato 21 settembre 2021 e poi di un secondo, quello impugnato, datato 28 gennaio 2022, emesso per l’inottemperanza al primo; -a sostegno della decisione il giudice di pace ha ritenuto irrilevante la circostanza che lo straniero, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, poi sospeso, non avrebbe la possibilità, proprio a causa dell’espulsione, di scontare , co me da sua richiesta al tribunale di sorveglianza di Bologna, non ancora delibata, la pena con misura alternativa, proprio a causa dell’espulsione; e ciò perché a suo avviso l’applicazione delle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario non può a priori essere esclusa dalla condizione di clandestinità o d’irregolarità; - a tanto ha aggiunto che l’opponente è stato destinatario di più provvedimenti che ne escludono la condizione meritevole di tutela negativi ed è gravato da numerosi precedenti penali e di polizia; - contro quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui le amministrazioni si limita no a replicare con una nota volta a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: - con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell’art. 1 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 13 della l. n. 881/97 e degli artt. 2 e 4, commi 3 e 13, del d.lgs. n. 286/98, perché il giudice di pace ha confermato il decreto di espulsione RG n13631/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore nonostante la pendenza del procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna inteso a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale (primo motivo), nonché la violazione dell’art.115 c.p.c. perché nonostante la mancanza di contestazione della [OSCURATO:PERSONA] sul difetto di motivazione del provvedimentodi espulsione e sulla necessità di attendere la definizione del procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, il giudice di pace quanto al primo aspetto nulla ha statuito sul profilo di censura e quanto al secondo non ha tratto conseguenze dalla condotta processuale tenuta (secondo motivo); - in argomento, questa Corte, con ordinanza n. 33365/19, proprio con riguardo all’affidamento in prova ai servizi sociali ha ritenuto (punto 1.4.) che “Non esiste infatti alcuna norma, né alcun principio desumibile da norme, la quale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possa evitare l’espulsione, sol perché, essendo stata condannata in sede penale, abbia ottenuto il beneficio dell’applicazione di misure alternative alla detenzione”; - succe ssivamente, sia pure a sostegno di pronuncia d’inammissibilità, ha escluso il “diritto del condannato a restare in Italia per scontare la pena, essendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre in presenza delle condizioni previste l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ex art. 16 d.lgs. 286/1998” (Cass. n. 2783/23, punto 18); - la questione posta è di particolare rilevanza , e va esaminata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, specificamente di Corte cost. n. 78/07, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 47, 48 e 50 della l. 26 luglio 1975 n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni RG n13631/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste, la quale ha fatto seguito alla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, secondo cui i preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena comportano che l’applicazione delle misure alternative alla detenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannati stranieri che versino in condizione di clandestinità e d’irregolarità (Cass., sez. un. pen., n. 14500/06), dovendosi tener conto, peraltro, della distinzione tra le misure dell’espulsione c.d. amministrative, ossia ordinate dall’autorità amministrativa, e quelle disposte dall’autorità giudiziaria (in ordine alla quale si veda Cass. pen.n. 37305/18, [OSCURATO:PERSONA]); - è, pertanto, opportuno che il giudizio sia trattato in pubblica udienza. Per questi motivi la Cortedispone la trattazione del giudizio in pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il30 m