CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 10484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28649-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' TRAVIA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28649/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 CC avverso la sentenza n. 4408/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 10894/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 12 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] alle cui dipendenze prestava servizio con la qualifica di dirigente di II fascia e della [OSCURATO:PERSONA] di Roma presso la quale operava per un triennio quale componente dei Revisori dei Conti, rigettava la domanda relativa al riconoscimento ai fini economici e della progressione di carriera dello svolgimento delle funzioni dirigenziali di I fascia e quella relativa al risarcimento del danno per il riconoscimento tardivo delle funzioni dirigenziali di II fascia; accoglieva, invece, quella relativa al pagamento degli interessi per le ritardate e ridotte corresponsioni dei compensi per gli anni 2004, 2005 e 2006, avvenute solo nel novembre 2008 in relazione all’attività svolta nel Collegio dei Revisori dei Conti della [OSCURATO:PERSONA] e quella relativa alla corresponsione degli interessi ex art. 4, l. n. 312/1980; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, carente di allegazione e prova, per difetto di specificazione delle mansioni di fatto svolte, la domanda relativa al riconoscimento della dirigenza di I fascia, correttamente riconosciuto nel periodo dal 23.4.2005 al 31.3.2008 il trattamento normativo ed economico per le funzioni dirigenziali di II fascia con esclusione, quindi, del dedotto ritardo, dovuti, nei limiti della prescrizione, gli interessi legali sui compensi percepiti per l’incarico nel Collegio dei Revisori dei Conti negli anni 2004, 2005 e 2006 nonché gli interessi ex art. 4 l.n. 312/1980, domanda ritenuta, contrariamente a quanto sancito dal primo giudice, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Scattarelli, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione allaquale le amministrazioni intimate non hanno svolto difesa alcuna; - che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira a confutare il convincimento espresso, non diversamente dal primo giudice, dalla Corte territoriale circa il difetto di allegazione e prova relativamente alla domanda concernente il riconoscimento delle funzioni dirigenziali; - che, con il secondo motivo, den unciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dei rilievi sollevati a fronte dell’espletata CTU trasfusi nel conteggio redatto dal consulente di parte e non acquisito agli atti; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione ove si dichiara di recepire integralmente l’esito della relazione contabile, indicando, ciò nonostante, un importo diverso da quello risultante dalla predetta CTU; - che il primo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto la censura in sostanza si risolve nella confutazione dell’apprezzamento operato dalla Corte medesima nel merito delle allegazioni e delle prove offerte dalla ricorrente; - che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, anche in questo caso volto, piuttosto che a denunciare l’omesso esame di un fatto, a contestare la valutazione della Corte territoriale circa l’esito dell’espletata CTU; - che, viceversa, il terzo motivo merita accoglimento, effettivamente ravvisandosi la lamentata incongruità tra il dichiarato intento di conformare la pronunzia di accoglimento alle risultanze della relazione contabile e l’importo – in realtà difforme -indicato nel dispositivo; - che, pertanto, il terzo motivo va accolto, rigettati il primo ed il secondo motivo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa, che non necessita di altri accertamenti in fatto, decisa nel merito con la condanna del Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Scattarelli del complessivo importo di euro 11.643,46; - che, infine, si dispone la condanna del Ministero al pagamento delle spese dei gradi di merito liquidate in misura corrispondente a quanto già disposto dalla sentenza impugnata, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, compensate per la metà, per il residuo 50% sono a carico di detto Ministero e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Scattarelli del complessivo importo di euro 11.693,46. Condanna il Ministero a pagare le spese dei gradi di merito nella stessa misura disposta dall’impugnata sentenza; compensate per la metà le spese del presente giudizio di legittimità, condanna il Ministero a pagare il residuo 50% che liquida in euro 100,00 per esborsi ed e