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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07807/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28060-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA], 2021 [OSCURATO:PERSONA] (quale erede [OSCURATO:PERSONA]), 3562 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 269/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 938//2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 28060/2017 . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dal licenziamento, del 23.6.2006 dichiarato illegittimo in altro giudizio, e la cessazione dell'attività il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il giudice di appello, constata la mancata costituzione della parte appellata ha poi verificato che il ricorrente, al quale era stato concesso un termine per dimostrare di aver provveduto alla notifica del gravame, non vi aveva provveduto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Mastandrea affidato ad un unico motivo.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Rileva il Collegio che la sentenza della Corte di appello di L'Aquila oggetto del presente ricorso è stata pubblicata il 20 aprile del 2014.

Il ricorso per cassazione invece risulta avviato per la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socia della disciolta società, il 17.11.2017 ed invece nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], erede del legale rappresentante della società stessa, il 16.11.2017.

4.2. Tanto premesso risulta evidente che già alla data di inizio del procedimento notificatorio era decorso il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 primo comma cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 46 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che si applica alla presente controversia atteso che il giudizio è stato iniziato nel 2014 quando la disposizione era da tempo entrata in vigore.

5. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che le parti intimate non hanno opposto difese.

5.1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella Adunanza cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28060-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA], 2021 [OSCURATO:PERSONA] (quale erede [OSCURATO:PERSONA]), 3562 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 269/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 938//2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 28060/2017 . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dal licenziamento, del 23.6.2006 dichiarato illegittimo in altro giudizio, e la cessazione dell'attività il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il giudice di appello, constata la mancata costituzione della parte appellata ha poi verificato che il ricorrente, al quale era stato concesso un termine per dimostrare di aver provveduto alla notifica del gravame, non vi aveva provveduto. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Mastandrea affidato ad un unico motivo. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Rileva il Collegio che la sentenza della Corte di appello di L'Aquila oggetto del presente ricorso è stata pubblicata il 20 aprile del 2014. Il ricorso per cassazione invece risulta avviato per la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socia della disciolta società, il 17.11.2017 ed invece nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], erede del legale rappresentante della società stessa, il 16.11.2017. 4.2. Tanto premesso risulta evidente che già alla data di inizio del procedimento notificatorio era decorso il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 primo comma cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 46 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che si applica alla presente controversia atteso che il giudizio è stato iniziato nel 2014 quando la disposizione era da tempo entrata in vigore. 5. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che le parti intimate non hanno opposto difese. 5.1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanza cam
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