CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41456/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2021 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pavia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata ed all'applicazione delle attenuanti generiche solo in equivalenza sulla contestata recidiva. Le censure non rientrano nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglierei e nsore [OSCURATO:PERSONA] an ni Stefano ogini A/ /