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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 32373/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'inammissibilità; udito il difensore il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad episodi criminosi concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria.

Si censura la logica ricostruttiva diacronica che avrebbe tratto dall'episodio delittuoso di cui al capo 1) (commesso asseritamente in concorso con i due Sgura) elementi indiziari anche rispetto a presunte analoghe condotte criminose di cessione di sostanza stupefacente realizzatesi nel periodo antecedente.

Si contesta la gravità indiziaria anche per il capo 1), ritenendosi dubbia l'esatta identificazione del ricorrente quale soggetto cedente della sostanza stupefacente.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della sola misura cautelare estrema, a fronte del tempo trascorso dai fatti (l'ultimo episodio è quello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA])

3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale rappresenta che la misura carceraria nei confronti del Chirico è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come da provvedimento allegato del GIP in data 26.4.2023.

Pertanto, deducendo il venire meno dell'interesse a coltivare il motivo sulle esigenze cautelari, osserva che, trattandosi di situazione sopravvenuta alla presentazione del ricorso, all'eventuale dichiarazione di inammissibilità dello stesso non dovrebbe conseguire alcuna condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deducendo censure generiche e aspecifiche, che non si confrontano con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, certamente congruo e non illogico. 2.

Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente.

Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti.

Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen.

Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo alle circostanze di fatto emergenti dalla osservazione diretta degli operanti e dalle immagini desumibili dalle video riprese, dalle quali si è avuta conferma della attività criminosa attraverso il sequestro della sostanza stupefacente, nonché dalla corrispondenza del modus operandi adottato nelle ulteriori cessioni contestate, avendo i giudicanti desunto con ragionevole certezza che il fornitore della droga in favore degli Sgura fosse sempre identificabile nella persona del ricorrente, tenuto conto, appunto, del medesimo schema operativo riscontrato nei tre episodi criminosi oggetto di provvisoria contestazione, caratterizzati da: 1) un preliminare incontro 3 (2 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto che si trovava nell'abitazione ubicata in [OSCURATO:PERSONA], immobile di proprietà e nella disponibilità del ricorrente; 2) un secondo incontro, finalizzato alla cessione della droga, che aveva luogo sempre in orario pomeridiano sulla Strada per Palmarini, nei pressi di una isolata via interpoderale, che Antonio e [OSCURATO:PERSONA] raggiungevano a bordo di due diversi veicoli, il primo con una [OSCURATO:PERSONA] e il secondo con una moto, mentre il fornitore vi giungeva sempre a bordo di una Golf (modello di autovettura risultata essere nella disponibilità del Chirico).

Tutto ciò ha trovato conferma nell'episodio del1 18 marzo 2021, anche grazie all'installazione di videocamere nell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato ripreso l'arrivo del ricorrente in tale proprietà, il giorno prima della cessione, a bordo della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore blu, poi utilizzata per il trasporto e consegna agli Sgura di un involucro contenente circa un chilo di cocaina, come riscontrato nell'immediatezza del fatto a seguito di controllo di polizia.

3. Il secondo motivo, in punto di adeguatezza della misura custodiale applicata, è ormai superato dall'avvenuta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come comunicato dallo stesso ricorrente.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), atteso che il ricorrente ha continuato a coltivare il mezzo di impugnazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'inammissibilità; udito il difensore il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad episodi criminosi concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Si censura la logica ricostruttiva diacronica che avrebbe tratto dall'episodio delittuoso di cui al capo 1) (commesso asseritamente in concorso con i due Sgura) elementi indiziari anche rispetto a presunte analoghe condotte criminose di cessione di sostanza stupefacente realizzatesi nel periodo antecedente. Si contesta la gravità indiziaria anche per il capo 1), ritenendosi dubbia l'esatta identificazione del ricorrente quale soggetto cedente della sostanza stupefacente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della sola misura cautelare estrema, a fronte del tempo trascorso dai fatti (l'ultimo episodio è quello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) 3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale rappresenta che la misura carceraria nei confronti del Chirico è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come da provvedimento allegato del GIP in data 26.4.2023. Pertanto, deducendo il venire meno dell'interesse a coltivare il motivo sulle esigenze cautelari, osserva che, trattandosi di situazione sopravvenuta alla presentazione del ricorso, all'eventuale dichiarazione di inammissibilità dello stesso non dovrebbe conseguire alcuna condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deducendo censure generiche e aspecifiche, che non si confrontano con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, certamente congruo e non illogico. 2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo alle circostanze di fatto emergenti dalla osservazione diretta degli operanti e dalle immagini desumibili dalle video riprese, dalle quali si è avuta conferma della attività criminosa attraverso il sequestro della sostanza stupefacente, nonché dalla corrispondenza del modus operandi adottato nelle ulteriori cessioni contestate, avendo i giudicanti desunto con ragionevole certezza che il fornitore della droga in favore degli Sgura fosse sempre identificabile nella persona del ricorrente, tenuto conto, appunto, del medesimo schema operativo riscontrato nei tre episodi criminosi oggetto di provvisoria contestazione, caratterizzati da: 1) un preliminare incontro 3 (2 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto che si trovava nell'abitazione ubicata in [OSCURATO:PERSONA], immobile di proprietà e nella disponibilità del ricorrente; 2) un secondo incontro, finalizzato alla cessione della droga, che aveva luogo sempre in orario pomeridiano sulla Strada per Palmarini, nei pressi di una isolata via interpoderale, che Antonio e [OSCURATO:PERSONA] raggiungevano a bordo di due diversi veicoli, il primo con una [OSCURATO:PERSONA] e il secondo con una moto, mentre il fornitore vi giungeva sempre a bordo di una Golf (modello di autovettura risultata essere nella disponibilità del Chirico). Tutto ciò ha trovato conferma nell'episodio del1 18 marzo 2021, anche grazie all'installazione di videocamere nell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato ripreso l'arrivo del ricorrente in tale proprietà, il giorno prima della cessione, a bordo della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore blu, poi utilizzata per il trasporto e consegna agli Sgura di un involucro contenente circa un chilo di cocaina, come riscontrato nell'immediatezza del fatto a seguito di controllo di polizia. 3. Il secondo motivo, in punto di adeguatezza della misura custodiale applicata, è ormai superato dall'avvenuta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come comunicato dallo stesso ricorrente. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), atteso che il ricorrente ha continuato a coltivare il mezzo di impugnazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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