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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 21948/2026

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imento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza, con rinvio allaCorte di appello di Napoli, limitatamente al secondo motivo di ricorso, con rigetto nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, difensore di fiducia del ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 9 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Nola il 25 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenutocolpevole del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso dicomunicare informazioni dovute, in particolare di dichiarare nella D.S.U., all’atto dipresentazione dell’istanza per l’accesso a detto beneficio (D.S.U. presentata in data26/01/2021 e domanda INPS presentata in data 07/02/2022), il reale valore del complessivopatrimonio mobiliare pari ad euro 21.064,00, indicando invece un valore pari ad euro7.921,00 nella D.S.U. presentata per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., per aver illogicamente e contraddittoriamente motivato, per macroscopico travisamentodella prova, in relazione alla riconducibilità in capo al ricorrente delle condotte descritte nelcapo di imputazione e cioè della compilazione e della presentazione della D.S.U.In sintesi, la difesa lamenta come manchi in atti la prova che l’odierno imputato avessedepositato l’istanza o che avesse anche solo partecipato alla compilazione della D.S.U. oche comunque avesse ragione di dubitare del proprio diritto alla misura di sostegnoeconomico.

Precisa sul punto la difesa che non solo non si rinveniva in atti alcuna richiestapresentata dal ricorrente o da costui sottoscritta, ma che la Guardia di Finanza aveva, a piùriprese, chiarito come la domanda fosse stata presentata dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA];elementi probatori completamente travisati dalla Corte territoriale, con conseguenteirrimediabile compromissione della tenuta logica della motivazione.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bise 133 cod. pen., per omessa motivazione circa elementi decisivi addotti dalla difesa.Lamenta la difesa di aver dedotto, in sede di appello, ai fini della applicazione dellacausa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la positiva valutabilità di tutte le componentirichieste: le modalità della condotta si erano risolte in un’unica dichiarazione; sussisteval’esiguità del danno o del pericolo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] percepito il reddito di cittadinanza in unlasso temporale particolarmente ridotto, da marzo ad ottobre 2022; quanto infine allacondotta susseguente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato con l’I.N.P.S. la procedura di rateizzazionedell’indebito.La sentenza impugnata, nel ritenere la impossibilità di qualificare l’offesa come diminima rilevanza, atteso il non esiguo arco temporale in cui la stessa era stata realizzata,aveva omesso di valutare gli elementi specificamente evidenziati dalla difesa,caratterizzandosi per assenza grafica di motivazione sul motivo di appello relativo allarichiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico.Occorre premettere che il ricorrente è stato imputato, e poi condannato, per averomesso, nella [OSCURATO:PERSONA] (DSU) prodromica alla domanda di Reddito diCittadinanza (RdC), di dichiarare il reale valore complessivo del patrimonio mobiliare pari adeuro 21.064,00, indicando invece un valore pari ad euro 7.921,00 nella DSU presentata perottenere il beneficio del RdC, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico.Essendo l’indicazione omessa ostativa al diritto alla percezione del beneficio (v. pagina 3della sentenza di primo grado), i giudici di merito hanno concluso che l’omissione diinformazioni dovute ha integrato il reato per aver consentito al ricorrente di percepire unbeneficio indebito, in linea con l’orientamento affermato da questa Corte, nella sua piùautorevole composizione (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435), che haqualificato il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 come reato di pericoloconcreto a consumazione anticipata, affermando la punibilità delle sole condotteconcretamente idonee a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore.Tanto premesso, la questione sostenuta con il primo motivo di ricorso è la sostanzialescissione tra il dichiarante e il soggetto imputato, posto che, come dedotto in ricorso, la DSUsarebbe stata sottoscritta da soggetto diverso dal ricorrente, ovvero [OSCURATO:PERSONA],coniuge dell’imputato, depositando, a sostegno della doglianza, informativa di reato,processo verbale di constatazione e verbale di udienza.

Sul punto si osserva, tuttavia, che,dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che sia stato proprio il ricorrente asottoscrivere e presentare, in data 7 febbraio 2022, l'istanza per l'ottenimento del reddito dicittadinanza, alla quale era allegata la DSU sottoscritta da altro soggetto.

Sotto tale profilo, ilmotivo è generico poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione esente da profili diillogicità svolta dalla Corte di appello, che ha sottolineato come la domanda fosse statapresentata dall’imputato, per cui, con l'allegazione all'istanza della DSU sottoscritta da altrosoggetto e relativa al comune nucleo familiare, il ricorrente ha sostanzialmente imputato a séil contenuto della istanza (v.

Sez. 3, n. 6126 del 13/01/2026, Trotta, non mass.).Del resto, la conclusione si pone in linea con l’ulteriore principio affermato da questaCorte secondo cui è irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione, da parte del richiedenteil beneficio, della DSU allegata alla richiesta, certamente a lui attribuita, atteso che l'irritualesottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrrel'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (cfr. Sez. 3, n. 32763 dell’11/06/2024, Hamza,Rv. 286736).2.

Il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione suglielementi indicati nel motivo di appello con il quale era stata richiesta l’applicazionedell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non si sottrae alla manifesta infondatezza pergenericità.La Corte territoriale ha ritenuto di non poter qualificare l’offesa come di minimarilevanza ex art. 131-bis cod. pen., atteso il non esiguo arco temporale in cui la stessa si erarealizzata, dando così rilievo alle modalità della condotta e valorizzando, quindi, gli elementidi cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. per ritenere l’offesa non di minima entità.A fronte di tale percorso argomentativo, sintetico ma assistito da tenuta logica ecoerenza strutturale, il ricorso pecca di aspecificità, in quanto deduce doglianze sologeneriche e di carattere oppositivo, insistendo nell’omessa valutazione, da parte della Cortedi merito, della deduzione concernente l’esiguità del danno o del pericolo, in ragione dellabrevità del lasso temporale di percezione del beneficio (da marzo ad ottobre 2022), senzaperò quantificare l’importo indebitamente percepito.

Allo stesso modo, deduce la mancatavalutazione della condotta susseguente al reato, ovverosia l’aver il ricorrente attivato laprocedura di rateizzazione dell’indebito, sia pur incontrando delle difficoltà economiche nelladefinizione della procedura, senza però documentare la circostanza dedotta.In definitiva, le affermazioni, pur sintetiche della Corte territoriale, non hanno tuttaviatrovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati, né allegati, glieventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo – sotto il profilo della particolaretenuità dell’offesa – il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità (Sez. 3, n. 13657del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101, secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto,il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fattomedesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare lasussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici).

Di qui laaspecificità della doglianza.3.

In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza, con rinvio allaCorte di appello di Napoli, limitatamente al secondo motivo di ricorso, con rigetto nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, difensore di fiducia del ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Nola il 25 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenutocolpevole del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, per aver omesso dicomunicare informazioni dovute, in particolare di dichiarare nella D.S.U., all’atto dipresentazione dell’istanza per l’accesso a detto beneficio (D.S.U. presentata in data26/01/2021 e domanda INPS presentata in data 07/02/2022), il reale valore del complessivopatrimonio mobiliare pari ad euro 21.064,00, indicando invece un valore pari ad euro7.921,00 nella D.S.U. presentata per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.pen., per aver illogicamente e contraddittoriamente motivato, per macroscopico travisamentodella prova, in relazione alla riconducibilità in capo al ricorrente delle condotte descritte nelcapo di imputazione e cioè della compilazione e della presentazione della D.S.U.In sintesi, la difesa lamenta come manchi in atti la prova che l’odierno imputato avessedepositato l’istanza o che avesse anche solo partecipato alla compilazione della D.S.U. oche comunque avesse ragione di dubitare del proprio diritto alla misura di sostegnoeconomico. Precisa sul punto la difesa che non solo non si rinveniva in atti alcuna richiestapresentata dal ricorrente o da costui sottoscritta, ma che la Guardia di Finanza aveva, a piùriprese, chiarito come la domanda fosse stata presentata dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA];elementi probatori completamente travisati dalla Corte territoriale, con conseguenteirrimediabile compromissione della tenuta logica della motivazione.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bise 133 cod. pen., per omessa motivazione circa elementi decisivi addotti dalla difesa.Lamenta la difesa di aver dedotto, in sede di appello, ai fini della applicazione dellacausa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la positiva valutabilità di tutte le componentirichieste: le modalità della condotta si erano risolte in un’unica dichiarazione; sussisteval’esiguità del danno o del pericolo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] percepito il reddito di cittadinanza in unlasso temporale particolarmente ridotto, da marzo ad ottobre 2022; quanto infine allacondotta susseguente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato con l’I.N.P.S. la procedura di rateizzazionedell’indebito.La sentenza impugnata, nel ritenere la impossibilità di qualificare l’offesa come diminima rilevanza, atteso il non esiguo arco temporale in cui la stessa era stata realizzata,aveva omesso di valutare gli elementi specificamente evidenziati dalla difesa,caratterizzandosi per assenza grafica di motivazione sul motivo di appello relativo allarichiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico.Occorre premettere che il ricorrente è stato imputato, e poi condannato, per averomesso, nella [OSCURATO:PERSONA] (DSU) prodromica alla domanda di Reddito diCittadinanza (RdC), di dichiarare il reale valore complessivo del patrimonio mobiliare pari adeuro 21.064,00, indicando invece un valore pari ad euro 7.921,00 nella DSU presentata perottenere il beneficio del RdC, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico.Essendo l’indicazione omessa ostativa al diritto alla percezione del beneficio (v. pagina 3della sentenza di primo grado), i giudici di merito hanno concluso che l’omissione diinformazioni dovute ha integrato il reato per aver consentito al ricorrente di percepire unbeneficio indebito, in linea con l’orientamento affermato da questa Corte, nella sua piùautorevole composizione (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435), che haqualificato il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 come reato di pericoloconcreto a consumazione anticipata, affermando la punibilità delle sole condotteconcretamente idonee a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore.Tanto premesso, la questione sostenuta con il primo motivo di ricorso è la sostanzialescissione tra il dichiarante e il soggetto imputato, posto che, come dedotto in ricorso, la DSUsarebbe stata sottoscritta da soggetto diverso dal ricorrente, ovvero [OSCURATO:PERSONA],coniuge dell’imputato, depositando, a sostegno della doglianza, informativa di reato,processo verbale di constatazione e verbale di udienza. Sul punto si osserva, tuttavia, che,dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che sia stato proprio il ricorrente asottoscrivere e presentare, in data 7 febbraio 2022, l'istanza per l'ottenimento del reddito dicittadinanza, alla quale era allegata la DSU sottoscritta da altro soggetto. Sotto tale profilo, ilmotivo è generico poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione esente da profili diillogicità svolta dalla Corte di appello, che ha sottolineato come la domanda fosse statapresentata dall’imputato, per cui, con l'allegazione all'istanza della DSU sottoscritta da altrosoggetto e relativa al comune nucleo familiare, il ricorrente ha sostanzialmente imputato a séil contenuto della istanza (v. Sez. 3, n. 6126 del 13/01/2026, Trotta, non mass.).Del resto, la conclusione si pone in linea con l’ulteriore principio affermato da questaCorte secondo cui è irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione, da parte del richiedenteil beneficio, della DSU allegata alla richiesta, certamente a lui attribuita, atteso che l'irritualesottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrrel'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (cfr. Sez. 3, n. 32763 dell’11/06/2024, Hamza,Rv. 286736).2. Il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione suglielementi indicati nel motivo di appello con il quale era stata richiesta l’applicazionedell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non si sottrae alla manifesta infondatezza pergenericità.La Corte territoriale ha ritenuto di non poter qualificare l’offesa come di minimarilevanza ex art. 131-bis cod. pen., atteso il non esiguo arco temporale in cui la stessa si erarealizzata, dando così rilievo alle modalità della condotta e valorizzando, quindi, gli elementidi cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. per ritenere l’offesa non di minima entità.A fronte di tale percorso argomentativo, sintetico ma assistito da tenuta logica ecoerenza strutturale, il ricorso pecca di aspecificità, in quanto deduce doglianze sologeneriche e di carattere oppositivo, insistendo nell’omessa valutazione, da parte della Cortedi merito, della deduzione concernente l’esiguità del danno o del pericolo, in ragione dellabrevità del lasso temporale di percezione del beneficio (da marzo ad ottobre 2022), senzaperò quantificare l’importo indebitamente percepito. Allo stesso modo, deduce la mancatavalutazione della condotta susseguente al reato, ovverosia l’aver il ricorrente attivato laprocedura di rateizzazione dell’indebito, sia pur incontrando delle difficoltà economiche nelladefinizione della procedura, senza però documentare la circostanza dedotta.In definitiva, le affermazioni, pur sintetiche della Corte territoriale, non hanno tuttaviatrovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati, né allegati, glieventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo – sotto il profilo della particolaretenuità dell’offesa – il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità (Sez. 3, n. 13657del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101, secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto,il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fattomedesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare lasussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici). Di qui laaspecificità della doglianza.3. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassadelle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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