CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1957
Cassazione n. 37963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1957 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto i primi due motivi sono meramente assertivi ed il terzo, limitandosi ad evidenziare l'importanza della collaborazione alle indagini, non prende posizione sulle ragioni per cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto di superare tale dato ritenendo preclusivo la mancanza di ravvedimento, da esternare mediante gesti di risarcimento nei confronti delle vittime dei suoi reati appartenenti al clan opposto o, più in generale, mediante gesti di solidarietà nei confronti della collettività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 202