CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 aprile 2021, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. Considerato che le doglianze difensive, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 628, comma 2, cod. pen., il travisamento dei fatto e la conseguente illogicità della motivazione, sono manifestamente infondate in quanto l'asserita violazione di legge sostanziale ed i supposti travisamenti, peraltro privi della necessaria precisione e specificità, si fondano su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali ed alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità ed idoneamente svolta dai giudici di merito che, alla luce della non contestata ricostruzione dei fatti, hanno fatto corretta applicazione della legge penale in punto di qualificazione giuridica, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (si veda, sulla forma tentata della rapina impropria: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Rv. 261021; sull'esercizio della forza fisica integrante il requisito della violenza: Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 263307; sull'idoneità astratta della minaccia: Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, Rv. 277783), ampiamente motivando sul punto (si vedano pagg. 1 e 2 della pronuncia impugnata, ove la Corte territoriale ha qualificato i fatti così come ricostruiti nel tentativo di rapina, in quanto il reo, dopo aver compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del bene, adoperava violenza e minaccia al fine di assicurarsi l'impunità, strattonando e minacciando gli addetti alla sicurezza); osservato, peraltro, che le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d