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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15058/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti allegata - ricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] comunale), giusta procura speciale alle liti in calce controricorrente — avverso l’ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., pronunziata dalla Corte di Appello di Roma per definire il giudizio R.G. n. 2692/2012 in data 14.12.2016 pubblicata in data 14.12.2016 n. 913 con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Pag. 1 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6932/2017 Numero sezionale 1741/2022 Numero di raccolta generale 15058/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 partecipata del 29 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 03/05/2012, l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione definitiva, statuita dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in data 02.04.2012, a fronte dell'intervenuta espropriazione delle aree occorrenti per l'attuazione dell'opera "[OSCURATO:PERSONA]" (decreto 31 maggio 2007, n.25).

La delibera in questione ha riconosciuto alla controparte il diritto alla percezione di un'indennità definitiva di esproprio nella misura di € 184.380,00, di cui € 75.000 a titolo di indennità di espropriazione ed € 109.380 a titolo di indennità di soprassuolo.

Con atto di citazione notificato il 3.5.2012 (anche se spedito per la notifica il 2.5), depositato e iscritto a ruolo presso la Corte di Appello di Roma in data 11.5.2012, la ricorrente ha contestato la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, notificatale in data 2.4.2012, nonché la mancata determinazione di un'indennità di occupazione temporanea relativamente al periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso dell'immobile e la data di notificazione del decreto definitivo di esproprio e il mancato ristoro per alcune spese di ripristino rese necessarie a seguito della restituzione di una parte dell’area originariamente espropriata.

L'Amministrazione comunale si è ritualmente costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta del 6 novembre 2011, con cui, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza del termine per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 150/2011.

La stima definitiva dell'indennità di esproprio era stata notificata in data 2 aprile 2012, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione all'indennità di esproprio, sebbene spedito per la notificazione in data 2 maggio 2012, è stato depositato ed iscritto a ruolo presso la Corte d'Appello Civile di [OSCURATO:PERSONA]. 2 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6932/2017 Numero sezionale 1741/2022 Numero di raccolta generale 15058/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 solo in data 11 maggio 2012, decorso il termine di 30 giorni concesso per l'opposizione alla stima decorrente dalla notificazione della stessa all'espropriato.

Nella stessa comparsa, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'errata introduzione del giudizio avvenuta con citazione e non secondo il rito sommario previsto dal D.lgs. 150/ 2011.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 183, comma 4, c.p.c.

All'udienza del 1° aprile 2016 la Corte d'Appello di Roma si è riservata sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti e con ordinanza depositata in data 26 giugno 2013 "considerato opportuno valutare tutte le richieste insieme al merito" ha rinviato all'udienza del 10 ottobre 2013 per la precisazione delle conclusioni.

Il 23 novembre 2016 il giudizio è stata assunto in decisione "ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c.".

Con ordinanza depositata in data 6 febbraio 2017, la Corte d'Appello Civile di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite.

Con ricorso notificato in data 8 marzo 2017, l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso la detta ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello Civile di Roma affidandosi a sei distinti motivi di ricorso.

2. La ricorrente ha proposto ricorso affidato a sei motivi: 1° Violazione degli att. 189 e 275 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; 2° Nullità della pronunzia e del procedimento ex artt. 131 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c.; 3° Violazione dell’art. 29, commi 2 e 3 D. lgs 150/2011, dell’art. 2969 c.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. nonché violazione dell’art. 702 bis c.p.c.; in riferimento all’art. 360, n.3, c.p.c.; vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n.4, Pag. 3 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6932/2017 Numero sezionale 1741/2022 Numero di raccolta generale 15058/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 c.p.c. 4° Violazione dell’art 169 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.; 5° Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.; 6° Violazione degli artt.47 c.c. e 170 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.; 2.Si è costituito il resistente chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso proposto e la conferma dell’ordinanza impugnata; 3.Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata del giorno 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

4. In data 11 aprile 2022 è pervenuta alla Corte atto di rinuncia del 4 aprile 2022 per cessata materia del contendere e richiesta congiunta di compensazione delle spese a firma dei procuratori costituiti delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 4 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti allegata - ricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] comunale), giusta procura speciale alle liti in calce controricorrente — avverso l’ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., pronunziata dalla Corte di Appello di Roma per definire il giudizio R.G. n. 2692/2012 in data 14.12.2016 pubblicata in data 14.12.2016 n. 913 con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Pag. 1 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6932/2017 Numero sezionale 1741/2022 Numero di raccolta generale 15058/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 partecipata del 29 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 03/05/2012, l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione definitiva, statuita dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata in data 02.04.2012, a fronte dell'intervenuta espropriazione delle aree occorrenti per l'attuazione dell'opera "[OSCURATO:PERSONA]" (decreto 31 maggio 2007, n.25). La delibera in questione ha riconosciuto alla controparte il diritto alla percezione di un'indennità definitiva di esproprio nella misura di € 184.380,00, di cui € 75.000 a titolo di indennità di espropriazione ed € 109.380 a titolo di indennità di soprassuolo. Con atto di citazione notificato il 3.5.2012 (anche se spedito per la notifica il 2.5), depositato e iscritto a ruolo presso la Corte di Appello di Roma in data 11.5.2012, la ricorrente ha contestato la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, notificatale in data 2.4.2012, nonché la mancata determinazione di un'indennità di occupazione temporanea relativamente al periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso dell'immobile e la data di notificazione del decreto definitivo di esproprio e il mancato ristoro per alcune spese di ripristino rese necessarie a seguito della restituzione di una parte dell’area originariamente espropriata. L'Amministrazione comunale si è ritualmente costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta del 6 novembre 2011, con cui, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza del termine per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 150/2011. La stima definitiva dell'indennità di esproprio era stata notificata in data 2 aprile 2012, mentre l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione all'indennità di esproprio, sebbene spedito per la notificazione in data 2 maggio 2012, è stato depositato ed iscritto a ruolo presso la Corte d'Appello Civile di [OSCURATO:PERSONA]. 2 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6932/2017 Numero sezionale 1741/2022 Numero di raccolta generale 15058/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 solo in data 11 maggio 2012, decorso il termine di 30 giorni concesso per l'opposizione alla stima decorrente dalla notificazione della stessa all'espropriato. Nella stessa comparsa, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'errata introduzione del giudizio avvenuta con citazione e non secondo il rito sommario previsto dal D.lgs. 150/ 2011. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 183, comma 4, c.p.c. All'udienza del 1° aprile 2016 la Corte d'Appello di Roma si è riservata sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti e con ordinanza depositata in data 26 giugno 2013 "considerato opportuno valutare tutte le richieste insieme al merito" ha rinviato all'udienza del 10 ottobre 2013 per la precisazione delle conclusioni. Il 23 novembre 2016 il giudizio è stata assunto in decisione "ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c.". Con ordinanza depositata in data 6 febbraio 2017, la Corte d'Appello Civile di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite. Con ricorso notificato in data 8 marzo 2017, l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso la detta ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello Civile di Roma affidandosi a sei distinti motivi di ricorso. 2. La ricorrente ha proposto ricorso affidato a sei motivi: 1° Violazione degli att. 189 e 275 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; 2° Nullità della pronunzia e del procedimento ex artt. 131 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c.; 3° Violazione dell’art. 29, commi 2 e 3 D. lgs 150/2011, dell’art. 2969 c.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. nonché violazione dell’art. 702 bis c.p.c.; in riferimento all’art. 360, n.3, c.p.c.; vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n.4, Pag. 3 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 4 a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s
Sentenza Cassazione n. 15058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris