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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32816/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22376/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentatie difesi dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aragona -controricorrente - avverso la sentenza n. 719 /202 3 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 aprile2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ESECUTIVI r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promosse innanzi il Tribunale di Avellino espropriazione ex art. 543 cod. proc. civ. in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. e presso il terzo [OSCURATO:PERSONA].

Mancata la dichiarazione di quantità del terzo, sulle contestazioni sollevate dal procedenteed a seguito di istanza formulata dello stesso, il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 luglio 2018 accertò l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di somme nei confronti della debitrice esecutata, a titolo di conferimenti di quote di capitale non ancora versati quale socio, e uno actu dispose, ex art. 553 cod. proc. civ., l’assegnazione di dettesomme in favore del creditore procedente.

2. Avverso detta ordinanza dispiegarono distinte opposizioni agli atti esecutivi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. adducendo, per quanto qui ancora d’interesse, la nullità della notifica dell’atto di pignoramento e della memoria exart. 549 cod. proc. civ..

3. Riunite le controversie, celebrate nell’attiva resistenza della procedente-opposta e secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di giudizi, le opposizioni sono state rigettate dalla decisione in epigrafe indicata, con regolamento delle spese secondo soccombenza.

4. Ricorrono per cassazione, con unitario libello, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sei motivi.

Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..

I ricorrenti depositano memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

1.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143, 145 e 148 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., contesta al Tribunale di aver «ritenuto valida la notificazione dell'atto di pignoramento e della memoria ex art. 549 cod. proc. civ. alla società r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impersonalmente, non già alla persona fisica del legale rappresentante, per giunta ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. e non presso la sede della società».

1.2. Il secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 143e 148 cod. proc. civ., sostiene la nullità della notificazione della memoria ex art. 549 cod. proc. civ. , siccome avvenuta direttamente ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., ovvero senza il necessario preventivo accertamento dell’irreperibilità del destinatario.

1.3. Il terzo, articolato per nullità della sentenza e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2679 e 2700 cod. civ., critica il giudice territoriale per aver «respinto le istanze di prova orale, tese a contestare la presunta irreperibilità del destinatario, che ha giustificato la notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., assumendo la necessità della querela di falso, benché si trattasse di circostanza assistita da mera presunzione di veridicità».

1.4. Il quarto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ. e dell’art. 2679 cod. civ., assume che erroneamente il giudice abbia reputato non contestata mediante querela di falso l’irreperibilità del destinatario della notifica eseguita ex art. 143 cod. proc. civ., mentre detta querela era stata ritualmente proposta in via incidentale.

1.5. Il quinto, ancora per nullità della sentenza «in riferimento agli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. e 2679 cod. civ.» denuncia motivazione omessa ed apparente nella parte in cui il Tribunale «ha ritenuto, in ordine alla irreperibilità del destinatario, non proposta la querela di falso, invece ritualmente proposta in via incidentale».

1.6. Il sesto, formulato soltanto «ove si escludesse la natura meramente incidentale della statuizione», lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la gravata sentenza «ritenuto, ancorché implicitamente, la carenza di interesse alla opposizione, che al contrario è insito nella mancata instaurazione del r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittorio circa la procedura esecutiva presso terzi ed il giudizio di cognizione ex art. 549 cod. proc. civ.».

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. è, nella sua globalità, inammissibile, siccome proposto da due parti in conflitto di interessi tra loro con il patrocinio del medesimo difensore, al quale risulta conferito mandato ad litem con un unico atto.

2.1. Va premesso che la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (così Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass.25/06/2013, n. 15884): inammissibilità oltremodo non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all’esercizio dell’azione(sul punto, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1765).

Più specificamente, la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessiimporta un difetto dello ius postulandiin capo al difensore (cfr. Cass. 18/09/2023, n. 26769): proprio per la natura del vizio, siffatta inammissibilità è sempre rilevabile di ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (da ultimo, cfr. Cass. 30/05/2022, n. 17456; Cass.20/01/2020, n. 1143; Cass. 25/09/2018, n. 22772). r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specifico riferimento al giudizio per cassazione, poi, la verifica della sussistenza di un conflitto di interessi investe unitariamente il contenuto del ricorso di adizione della Corte Suprema, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (v.

Cass.10/11/2022, n. 33228; Cass.02/10/2020, n. 20991).

La situazione di conflitto d’interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, infine, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (oltre agli arresti citati, v.

Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741).

2.2. Ciò chiarito in linea generale, nel caso in esame le posizioni dell’uno e dell’altra ricorrente, rispettivamente terzo pignorato e debitriceesecutata nella procedura esecutiva da cui scaturisce la lite, risultanoin irrimediabile contrapposizione, dacché, al fondo, innervate da confliggenti interessi in ordine all’esito della liteoppositiva.

Tanto appare in tutta evidenza sia con riferimento all’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo (il cui oggetto è, per l’appunto, costituito dal riscontro della sussistenza e dell’entità diun credito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi del Barbaro ) sia circa l’ordinanza di assegnazione (in ragione dell’effetto, da essa generato, di modificazione soggettiva, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio corrente tra l’esecutato e il terzo).

Dunque, in relazione all’intero thema decidendum delle opposizioni in parola (cioè a dire in relazione al composito contenuto dell’ordinanza impugnata) si evidenzia un conflitto di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il ricorso degli stessi, r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formulatounitariamente e con il ministero del medesimo difensore, va dichiarato inammissibile.

3. Ad ogni buon conto - e per completezza argomentativa – lo scrutinio nel merito dei proposti motivi di impugnazione non avrebbe comunque condotto all’anelata cassazione della sentenza, ostandovi ragioni di inammissibilità o infondatezza per ciascuno di essi.

3.1. Infondatezza per il motivo sub 1.1.: la notifica di un atto indirizzata ad una persona giuridica (quale la società ricorrente) può essere eseguita, in via alternativa, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero alla residenza, dimora o domicilio del legale rappresentante della stessa e validamente perfezionarsi, anche in questa seconda ipotesi, con le modalità di cui agli artt. 140 e 143 del codice di rito (Cass. 06/05/2012, n. 6693; Cass. 21/09/2010, n. 19986; Cass.26/10/2018, n. 27299; Cass. 07/09/2021 , n. 24061; Cass.13/12/2012, n. 22957; Cass. 22/12/2017 , n. 30882).

3.2. Inammissibilità per il motivo sub. 1.2., mancando in ricorso la trascrizione ( necessaria in forma integrale : Cass. 22/02/2022 , n. 5700;Cass. 30/11/2018, n. 31308; Cass. 28/02/2017, n. 5185) della relazione di notifica asseritamente invalida; doglianza comunque non fondata, poiché sulla base delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario notificante riportate in sentenza («trasferito altrove da molto tempo, ciò da informazioni assunte in loco e presso il locatore dell’abitazione»), risulta il compimentodi effettive ricerche (Cass. 25/10/2024, n. 27699) di cui è dato adeguatamente conto, con la indicazione specifica della fonte di conoscenza (Cass. 08/08/2024, n. 22461).

3.3. Inammissibilità per il motivo sub

1.3. , attesa la omessa riproduzione in ricorso del contenuto dei capitoli di prova oggetto della richiesta prova per testimoni, lacunosità tale da precludere il vaglio di decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta l’illegittima mancata acquisizione(Cass. 22/07/2024, n. 20116). r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.4. Inammissibilità per il motivo sub 1.4., anche qui per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nel quale difetta la trascrizione – pur per stralci o passaggi essenziali – della querela di falso in thesi non valutata; querela, peraltro, non necessaria, siccome avente ad oggetto attestazioni negative, non assistite da pubblica fede (Cass.31/07/2017, n. 19012; Cass. 08/06/2020, n. 10881).

3.5. L’esame del motivo sub

1.5. sarebbe poi assorbito dall’esito non positivo della precedente doglianza.

3.6. Inammissibilità per il motivo sub 1.6., poiché censura avverso argomentazione svolta ad abundantiam nella pronuncia impugnata, quindi priva di decisività e non sindacabilein sede di legittimità (Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155).

4. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti.

5. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti – ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 –di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso .

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA].,delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell ’ ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22376/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentatie difesi dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aragona -controricorrente - avverso la sentenza n. 719 /202 3 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 aprile2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ESECUTIVI r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promosse innanzi il Tribunale di Avellino espropriazione ex art. 543 cod. proc. civ. in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. e presso il terzo [OSCURATO:PERSONA]. Mancata la dichiarazione di quantità del terzo, sulle contestazioni sollevate dal procedenteed a seguito di istanza formulata dello stesso, il giudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 luglio 2018 accertò l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di somme nei confronti della debitrice esecutata, a titolo di conferimenti di quote di capitale non ancora versati quale socio, e uno actu dispose, ex art. 553 cod. proc. civ., l’assegnazione di dettesomme in favore del creditore procedente. 2. Avverso detta ordinanza dispiegarono distinte opposizioni agli atti esecutivi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. adducendo, per quanto qui ancora d’interesse, la nullità della notifica dell’atto di pignoramento e della memoria exart. 549 cod. proc. civ.. 3. Riunite le controversie, celebrate nell’attiva resistenza della procedente-opposta e secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di giudizi, le opposizioni sono state rigettate dalla decisione in epigrafe indicata, con regolamento delle spese secondo soccombenza. 4. Ricorrono per cassazione, con unitario libello, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a sei motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. I ricorrenti depositano memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143, 145 e 148 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., contesta al Tribunale di aver «ritenuto valida la notificazione dell'atto di pignoramento e della memoria ex art. 549 cod. proc. civ. alla società r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impersonalmente, non già alla persona fisica del legale rappresentante, per giunta ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. e non presso la sede della società». 1.2. Il secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 143e 148 cod. proc. civ., sostiene la nullità della notificazione della memoria ex art. 549 cod. proc. civ. , siccome avvenuta direttamente ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., ovvero senza il necessario preventivo accertamento dell’irreperibilità del destinatario. 1.3. Il terzo, articolato per nullità della sentenza e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2679 e 2700 cod. civ., critica il giudice territoriale per aver «respinto le istanze di prova orale, tese a contestare la presunta irreperibilità del destinatario, che ha giustificato la notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., assumendo la necessità della querela di falso, benché si trattasse di circostanza assistita da mera presunzione di veridicità». 1.4. Il quarto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ. e dell’art. 2679 cod. civ., assume che erroneamente il giudice abbia reputato non contestata mediante querela di falso l’irreperibilità del destinatario della notifica eseguita ex art. 143 cod. proc. civ., mentre detta querela era stata ritualmente proposta in via incidentale. 1.5. Il quinto, ancora per nullità della sentenza «in riferimento agli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. e 2679 cod. civ.» denuncia motivazione omessa ed apparente nella parte in cui il Tribunale «ha ritenuto, in ordine alla irreperibilità del destinatario, non proposta la querela di falso, invece ritualmente proposta in via incidentale». 1.6. Il sesto, formulato soltanto «ove si escludesse la natura meramente incidentale della statuizione», lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la gravata sentenza «ritenuto, ancorché implicitamente, la carenza di interesse alla opposizione, che al contrario è insito nella mancata instaurazione del r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittorio circa la procedura esecutiva presso terzi ed il giudizio di cognizione ex art. 549 cod. proc. civ.». 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. è, nella sua globalità, inammissibile, siccome proposto da due parti in conflitto di interessi tra loro con il patrocinio del medesimo difensore, al quale risulta conferito mandato ad litem con un unico atto. 2.1. Va premesso che la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (così Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass.25/06/2013, n. 15884): inammissibilità oltremodo non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all’esercizio dell’azione(sul punto, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1765). Più specificamente, la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessiimporta un difetto dello ius postulandiin capo al difensore (cfr. Cass. 18/09/2023, n. 26769): proprio per la natura del vizio, siffatta inammissibilità è sempre rilevabile di ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (da ultimo, cfr. Cass. 30/05/2022, n. 17456; Cass.20/01/2020, n. 1143; Cass. 25/09/2018, n. 22772). r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specifico riferimento al giudizio per cassazione, poi, la verifica della sussistenza di un conflitto di interessi investe unitariamente il contenuto del ricorso di adizione della Corte Suprema, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (v. Cass.10/11/2022, n. 33228; Cass.02/10/2020, n. 20991). La situazione di conflitto d’interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, infine, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (oltre agli arresti citati, v. Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741). 2.2. Ciò chiarito in linea generale, nel caso in esame le posizioni dell’uno e dell’altra ricorrente, rispettivamente terzo pignorato e debitriceesecutata nella procedura esecutiva da cui scaturisce la lite, risultanoin irrimediabile contrapposizione, dacché, al fondo, innervate da confliggenti interessi in ordine all’esito della liteoppositiva. Tanto appare in tutta evidenza sia con riferimento all’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo (il cui oggetto è, per l’appunto, costituito dal riscontro della sussistenza e dell’entità diun credito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi del Barbaro ) sia circa l’ordinanza di assegnazione (in ragione dell’effetto, da essa generato, di modificazione soggettiva, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio corrente tra l’esecutato e il terzo). Dunque, in relazione all’intero thema decidendum delle opposizioni in parola (cioè a dire in relazione al composito contenuto dell’ordinanza impugnata) si evidenzia un conflitto di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il ricorso degli stessi, r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formulatounitariamente e con il ministero del medesimo difensore, va dichiarato inammissibile. 3. Ad ogni buon conto - e per completezza argomentativa – lo scrutinio nel merito dei proposti motivi di impugnazione non avrebbe comunque condotto all’anelata cassazione della sentenza, ostandovi ragioni di inammissibilità o infondatezza per ciascuno di essi. 3.1. Infondatezza per il motivo sub 1.1.: la notifica di un atto indirizzata ad una persona giuridica (quale la società ricorrente) può essere eseguita, in via alternativa, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero alla residenza, dimora o domicilio del legale rappresentante della stessa e validamente perfezionarsi, anche in questa seconda ipotesi, con le modalità di cui agli artt. 140 e 143 del codice di rito (Cass. 06/05/2012, n. 6693; Cass. 21/09/2010, n. 19986; Cass.26/10/2018, n. 27299; Cass. 07/09/2021 , n. 24061; Cass.13/12/2012, n. 22957; Cass. 22/12/2017 , n. 30882). 3.2. Inammissibilità per il motivo sub. 1.2., mancando in ricorso la trascrizione ( necessaria in forma integrale : Cass. 22/02/2022 , n. 5700;Cass. 30/11/2018, n. 31308; Cass. 28/02/2017, n. 5185) della relazione di notifica asseritamente invalida; doglianza comunque non fondata, poiché sulla base delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario notificante riportate in sentenza («trasferito altrove da molto tempo, ciò da informazioni assunte in loco e presso il locatore dell’abitazione»), risulta il compimentodi effettive ricerche (Cass. 25/10/2024, n. 27699) di cui è dato adeguatamente conto, con la indicazione specifica della fonte di conoscenza (Cass. 08/08/2024, n. 22461). 3.3. Inammissibilità per il motivo sub 1.3. , attesa la omessa riproduzione in ricorso del contenuto dei capitoli di prova oggetto della richiesta prova per testimoni, lacunosità tale da precludere il vaglio di decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta l’illegittima mancata acquisizione(Cass. 22/07/2024, n. 20116). r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.4. Inammissibilità per il motivo sub 1.4., anche qui per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nel quale difetta la trascrizione – pur per stralci o passaggi essenziali – della querela di falso in thesi non valutata; querela, peraltro, non necessaria, siccome avente ad oggetto attestazioni negative, non assistite da pubblica fede (Cass.31/07/2017, n. 19012; Cass. 08/06/2020, n. 10881). 3.5. L’esame del motivo sub 1.5. sarebbe poi assorbito dall’esito non positivo della precedente doglianza. 3.6. Inammissibilità per il motivo sub 1.6., poiché censura avverso argomentazione svolta ad abundantiam nella pronuncia impugnata, quindi priva di decisività e non sindacabilein sede di legittimità (Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 4. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti. 5. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti – ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 –di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso . Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA].,delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 22376/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell ’ ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 32816/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris