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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32734/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 8058-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo «[OSCURATO:PERSONA]», rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORA e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 254/28/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 27/9/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 553/35/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento TARSU annualità 2006, ed ha depositato memoria difensiva; il Concessionario resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la società contribuente ha da ultimo depositato richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo prodotto copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 193/2016, ottenuto la rateizzazione del debito e provveduto all'integrale pagamento del dovuto come da ricevute allegate in copia, contestualmente chiedendo, dunque, che si dichiari l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese,a norma dell'art.46 comma 3 D.Lgs n.546/1992;

1.2. l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art.6 del D.L.193/2016 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione delprocesso, come già affermato da questa Corte con la decisione n.31021 del 2018, che questo Collegio condivide e fa propria;

1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare, quindi, l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. 546/92, secondo cui «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere» P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con spese di lite compensate, per avvenuta definizione ex art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 8058-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo «[OSCURATO:PERSONA]», rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORA e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 254/28/2012 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 27/9/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 553/35/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento TARSU annualità 2006, ed ha depositato memoria difensiva; il Concessionario resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la società contribuente ha da ultimo depositato richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo prodotto copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 193/2016, ottenuto la rateizzazione del debito e provveduto all'integrale pagamento del dovuto come da ricevute allegate in copia, contestualmente chiedendo, dunque, che si dichiari l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese,a norma dell'art.46 comma 3 D.Lgs n.546/1992; 1.2. l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art.6 del D.L.193/2016 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione delprocesso, come già affermato da questa Corte con la decisione n.31021 del 2018, che questo Collegio condivide e fa propria; 1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare, quindi, l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. 546/92, secondo cui «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere» P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con spese di lite compensate, per avvenuta definizione ex art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d
Sentenza Cassazione n. 32734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris