CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15787/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro e , t(' Ati,) `tonne_2, Cav hA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 12; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.2298/1/2015 depositata il 21 dicembre 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, veniva parzialmente accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Siena n.51/1/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento per II.DD., Addizionali e IVA 2007. 2. In particolare, l'Amministrazione finanziaria contestava alla contri- buente lo svolgimento di attività di impresa turistico ricettiva in due immobili di proprietà senza partita IVA e senza il possesso di licenza, con dichiarazione ai fini fiscali limitata al reddito dei fabbricati. L'Agen- zia sulla base di un primo p.v.c. della Guardia di Finanza attribuiva alla contribuente la partita IVA per l'esercizio dell'attività di "affittacamere ed appartamenti per le vacanze" e disponeva indagini bancarie sui conti correnti utilizzati da [OSCURATO:PERSONA], notificandole all'esito un se- condo p.v.c.. In sede di contraddittorio la contribuente giustificava solo in parte le movimentazioni attive e passive contestate ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso e con autonomo ricorso affidato ad un unico motivo, da qualificarsi come incidentale in ragione della sua notifica successiva a quella effettuata dall'Ammini- strazione. Considerato che: 4. In via preliminare va esaminata e rigettata l'eccezione di inammis- sibilità del ricorso, sollevata in controricorso, in quanto l'atto non è privo di autosufficienza, avendo l'Agenzia provveduto a sintetizzare il fatto e i principali snodi processuali, a riportare le parti della motiva- zione censurate e quelle dell'atto impositivo rilevanti in relazione alle doglianze proposte. 5. Con il primo motivo di ricorso principale - ex art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per contrasto con gli artt.36 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992 e 132 n.4 cod. proc. civ., per motivazione apparente e contraddittoria, tra l'altro, per aver la sentenza fatto riferimento ad importi relativi ad avviso di accertamento diverso da quello impugnato nel presente processo, ri- prodotto in stralcio nel ricorso. 6. Con un unico motivo di ricorso incidentale la contribuente prospetta il vizio di motivazione ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. e il vizio in procedendo ex art.112 cod. proc. civ. per aver la CTR mancato di pronunciarsi sul periodo di imposta oggetto dell'accertamento impu- gnato nel presente processo. 7. I motivi sono fondati. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- cante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). lomoui~~~. Orbene, nel caso di specie il giudice d'appello non prende in conside- razione l'accertamento emesso nei confronti della contribuente relativo all'anno di imposta 2007 oggetto di impugnazione nel presente giudi- zio, né gli importi oggetto di ripresa ad imposizione e relative sanzioni per quell'anno di imposta, né fa riferimento alle corrette date dei ver- samenti contestati, come si evince dal contenuto dell'avviso di accer- tamento riprodotto in stralcio nel ricorso. 8. Non sussiste, peraltro, motivazione contraddittoria allorché dalla let- tura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa, ossia allor- quando non sussistono incertezze di sorta su quella che è stata la vo- lontà del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006, Rv. 588581 - 01). Tuttavia, nel caso concreto, i riferimenti a dati erronei che esulano dalle riprese per cui è causa non costituiscono un caso isolato superabile dal tenore complessivo della decisione, in quanto sono ripetuti più volte nel corso della succinta motivazione, e ciò esclude il mero errore ma- teriale. La CTR pare piuttosto far riferimento ad un vero e proprio diverso atto impositivo, emesso per il 2006 e non oggetto del presente giudizio, con conseguente "error in procedendo" non sanabile, risolvendosi la moti- vazione in un argomentare apparente, perché recante ragioni obietti- vamente non idonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento con riferimento alla fattispecie concreta. 9. L'accoglimento del primo motivo di ricorso principale, determina l'as- sorbimento del secondo motivo di quel ricorso, con cui si deduce ulte- riormente la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ. (ultrapetizione), e del terzo che prospetta l'omesso esame di fatto controverso e decisivo. 10. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito il secondo e terzo motivo del principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquida- zione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso in- cidentale, assorbito il secondo e terzo motivo del principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa compo- sizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in