CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11265/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 934/2020 depositata il 06/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4/0 1/2026 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Velletri , per ottenere la pronunz i a di inadempimento dei promittenti venditori rispetto ad un preliminare dell’11 agosto 2010, giacché questi ultimi non avevano provveduto a consegnare i documenti necessari per la stipula del definitivo, e la susseguente pronunzia di sentenza che tenesse luogo del contratto, ex art. 2932 c.c.A seguito della costituzione dei convenuti, parte attrice modificava la domanda, nel senso della declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa o dell’oggetto o, in subordine, che fosse dichiarato risolto, ai sensi dell’art. 1453 c.c. Il giudice adito accoglieva la richiest a di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., senza nulla dire in merito al mutamento della domanda. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva gravam e , che veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 934, depositata il 6 febbraio2020. I giudici di secondo grado rilevavano che l’invocata nullità della scrittura inter partes avrebbe costituito una domanda nuova, avente una diversa causa petendi, comunque infondata, giacché la conclusione del contratto non sarebbe stata subordinata al rilascio di licenze o permessi. Inoltre, la risoluzione del contratto sarebbe stata collegata dall’appellante non all’originario inadempimento, ma al fatto di non aver controparte provveduto a fornire al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, determinando l’esito negativo della pratica edilizia. Quanto alla questione della legittimazione passiva della Colarossi, che il Tribunale aveva escluso, la scrittura era stata firmata esclusivamente dall’Onori, che aveva adempiuto l’impegno di divenire proprietario esclusivo dei beni promessi in vendita, mentre l’impegno di far intervenire la moglie, per il trasferimento dei diritti sul lastrico solare, costituiva una promessa del fatto del terzo. Infine, la proprietà in capo alla Colarossi dei diritti sulle parti comuni del fabbricato non avrebbe impedito il trasferimento della proprietà dei beni, ma solo l’edificazione dei nuovi volumi. Ricorrein cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso. In prossimità della presente udienza, la ricorrente ha depositato memori a ex art. 380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, adducendo la violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte di appello avrebbe affermato l’acquisto della quota dei coeredi da parte del venditore, senza che tale circostanza fosse oggetto di contestazione.La decisione sarebbe invece erronea nella parte in cui esclude la necessità della presenza della Colarossi, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., che pure il Tribunale aveva riconosciuto essere in regime di comunione. Il rilievo non ha ragion d’essere. Per un verso, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame. Nella specie, è la stessa ricorrente a sostenere che l’affermazione della Corte d’appello ha una valenza totalmente neutra. Per altro verso, la censura ripropone il primo motivo di gravame al quale la sentenza impugnata aveva contrapposto la costruzione dell’impegno da parte dell’Onori come promessa del fatto del terzo, nonché la considerazione che “la proprietà in capo alla Colarossi dei diritti sulle parti comuni del fabbricato, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, non impedisce il trasferimento della proprietà dei beni, ma solo l’edificazione dei nuovi volumi”. Con tale motivazione non si confronta la doglianza della ricorrente. 2. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453c.c. e 183 comma 6° c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata aveva ritenuto una mutatio libelli la trasformazione della domanda da quella di adempimento a quella di risoluzione “per non aver il promittente venditore fornito al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, determinando l’esito negativo della pratica edilizia”. La fattispecie sarebbe rientrata nell’ipotesi di difetto genetico della causa, nel senso che l’anomalia sarebbe esistita fin ab origine anche se le parti l ’ avevano conosciuta successivamente. La censura è manifestamente infondata. Esorbita dai limiti di una consentita emendatiolibelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo untema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Sez. 2, n. 28912 del 5 ottobre 2022; Sez. 2, n. 32146 del 12 dicembre 2018). Secondo la sentenza impugnata, l’atto di citazione lamentava che l’Onori non avrebbe provveduto a consegnare i documenti necessari per la stipula del contratto definitivo, nonostante la ricezione dell’atto di messa in mora. Con la memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., l’attrice ha dato atto della sopravvenienza di un fatto nuovo, costituito dal diniego - da parte dell’Ufficio urbanistico del Comune di Nettuno – della richiesta di sopraelevazione avanzata dalla società, modificando le conclusioni con la richiesta di nullità per mancanza della causa o dell’oggetto e di risoluzione del contratto, per grave inadempimento avversario. E’ dunque evidente come la memoria ex art. 183 comma 6°c.p.c. abbia introdotto un autonomo fatto sopravvenuto – legato alla nullità genetica della causa, anziché all’inadempimento della controparte - idoneo ad altera re l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. 3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 91 e 92 c. p. c. La pronunzia della Corte d’appello avrebbe immotivatamente liquidato l’importo delle spese processuali, senza specificare le singole voci, senza tener conto della mancanza di un’attività istruttoria e del deposito della comparsa conclusionale. Anche tale mezzo d’impugnazione è infondato. In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 3, n. 6110 del 4 marzo 2021; Sez. 1, n. 4782 del 24 febbraio 2020). Al rigettodel ricorso consegue la condanna de l la ricorren te alla rifusione delle spese di lite deicontroricorrenti, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 ( tremila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processualiper dichiarare che la ricorrent e è tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'a