CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7004/2019 R.G. proposto da S.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Mincio n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]Errico, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55; - controricorrente - E PUBBLICITA' [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in persona del curatore del fallimento; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3440/2018, pubblicata il 17 luglio 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da S.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui era stata respinta l'opposizione proposta dalla predetta avverso il decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ottenuto dal Tribunale della stessa città, con cui veniva ingiunto a S.G. [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale sua gairante, poi fallita, il pagamento dell'importo di euro 791.679,83, oltre interessi e accessori, a titolo di canoni scaduti e impagati, relativi al contratto di leasing n. 00564508/001 del 14 luglio 2005 avente ad oggetto una villa, sita in Roma, via Cassia n. 424. Per quel che qui ancora interessa, la Corte territoriale ha deciso richiamando la distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, affermando che il Tasso effettivo globale medio (TEGM) individuato dalla legge per individuare il tasso soglia, oltre al quale scatta l'usurarietà dell'interesse negoziato civilmente e penalmente rilevante, viene verificato sulla base degli interessi corrispettivi e che per quelli moratori non esiste un tasso soglia, sussistendo la possibilità per il soggetto onerato di interessi di mora iniqui di richiedere la riduzione della penale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la società S.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimata la Curatela del fallimento non ha svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1384 e 1526 codice civile e dell'art. 117 [OSCURATO:PERSONA] bancario: rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto (art. 360, primo coma, n. 3, cod. proc. civ.)", la società ricorrente contesta che il giudice di appello, erroneamente, non abbia rilevato d'ufficio la nullità del contratto di leasing, con riguardo alla clausola prevista nel caso di risoluzione anticipata del contratto, secondo cui "qualora la risoluzione anticipata del contratto abbia ad intervenire anche per uno soltanto dei motivi indicati alla clausola precedente o per qualsiasi altro motivo, compresa la volontà unilaterale dell'utilizzatore di risolvere anticipatamente il contratto dopo che la concedente abbia già acquisito la proprietà dell'immobile, l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare libero di persone e cose l'immobile oggetto del presente contratto restituendolo alla Concedente completo di ogni accessorio, pertinenza di cui sia stato dotato fino dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione. Gli effetti della risoluzione del contratto, non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e, pertanto a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile per canoni di locazione finanziaria, interessi di mora e spese o per qualsiasi altro titolo, resteranno definitivamente acquisiti dalla Concedente. In aggiunta a quanto sopra, l'Utilizzatore è altresì tenuto, a titolo anche di penale predeterminata tra le parti, a corrispondere alla Concedente in un'unica soluzione anche un importo attualizzato, pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto". Richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità che ritiene di natura inderogabile la disposizione di cui all'art. 1526 c.c. anche in relazione ai contratti di leasing traslativo e che, a proposito di essi, afferma che le clausole le quali attribuiscono alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento e in più la proprietà e il possesso del bene, assicurano alla stessa società vantaggi maggiori di quelli di cui aveva diritto, e possono configurare un assetto convenzionale ricadente nella disciplina della riduzione della penale ex art.1384 c.c. (Cass. nn. 19732 del 2011, 888 del 2014, 20840 del 2018). Sostiene, pertanto, che nel caso si ravvisi una nullità negoziale, questa -ove ne sia stata omessa la rilevazione nei gradi di merito- può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità. 1.1. La censura dedotta con il primo motivo è inammissibile. Come correttamente osservato da parte controricorrente, la doglianza relativa alla nullità del contratto di leasing intercorso tra le parti -di cui si invoca il rilievo d'ufficio- deriverebbe dal contenuto di una clausola di risoluzione anticipata del contratto (di cui all'art.1.5.3. del contratto -come precisa la banca controricorrente- pag. 13) che, però, risulta non avere alcuna attinenza con il credito azionato posto a fondamento del decreto ingiuntivo de quo, richiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] PM esclusivamente per canoni scaduti e non pagati (dal 1 dicembre 2011 al 5 febbraio 2013, data di effettiva risoluzione) e interessi di mora, oltre spese e accessori (come precisa la stessa ricorrente, pag. 2 del ricorso). Risulta, inoltre, per un verso, che la clausola, di cui si invoca la nullità, non è mai stata azionata nei confronti della attuale ricorrente dal creditore [OSCURATO:PERSONA] PM e per l'altro, come dedotto e allegato da parte controricorrente, il testo della clausola è stato riportato soltanto parzialmente in violazione della regola posta, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n. 6 c.p.c.; difatti la ricorrente ha omesso di trascriverne la parte finale, a mente della quale dalla penale prevista va "detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell'immobile ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi" (cfr. alleg. doc. nn. 1 e 2 al controricorso). 2. Con il secondo motivo "Violazione e falsa applicazione degli artt.644 c.p., 2 della legge n. 108/1966 e 1 del d.l. n. 394/2000 nonché gli artt.1815 c.c. e 117 T.U.B. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)" si contesta, in particolare, come gravemente erronea, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il c.d. limite soglia antiusura sarebbe previsto soltanto per gli interessi corrispettivi e non anche per i moratori. In proposito, si richiama la centralità sistematica dell'art. 644 c.p. nonché la conseguente preminenza del principio di omnicomprensività, principii così come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità e si sostiene, dunque, che il giudice di merito ha errato nel ritenere che il tasso soglia non fosse stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento di detto tasso (in proposito, richiama Cass. nn. 5324 del 2003 e 27442 del 2018). 2.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. La Corte di appello, dopo aver correttamente distinto natura e funzione degli interessi corrispettivi e dei moratori, ha tuttavia erroneamente affermato che il problema relativo alla applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori va risolto secondo la disciplina dettata per la clausola penale, di cui può chiedersi la riduzione, non sussistendo in tale prospettiva "un limite di legge per gli interessi moratori". L'affermazione non tiene conto di quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte sia in ordine alla applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori sia alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la legge n. 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il tasso effettivo globale medio (TEGM) così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597). Alla luce dei ricordati principi, fissati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, andrà verificato con riferimento al contratto in oggetto (in relazione al tempo in cui lo stesso ha avuto regolare esecuzione e a quello successivo all'insorgenza della mora) se i tassi di interessi applicati dalla concedente si siano attestati al di sotto delle soglie sopra indicate, applicando i rimedi dettati in tema di superamento della soglia, nel caso in cui, ad esempio, il saggio degli interessi moratori si sia attestato oltre il tasso soglia mentre quello degli interessi corrispettivi si sia collocato al di sotto; questione che - è bene precisare - le richiamate Sezioni Unite hanno risolto nel senso che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.. 3. Restano conseguentemente assorbite le censure mosse alla sentenza impugnata con i restanti motivi, mediante cui la società ricorrente lamenta: - (terzo motivo) "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.)" in relazione alla richiesta di CTU, disattesa sulla base di una motivazione assolutamente incomprensibile; - quarto motivo, con cui si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.)" in quanto non sarebbe stato dato riscontro ad una perizia di parte depositata in atti al fine di avvalorare le proprie affermazioni e in proposito i giudici di appello avrebbero affermato "quanto alla suddetta CTP, l'appellante non rendendo disponibile a questa Corte, né in cartaceo, né in via telematica, il proprio fascicolo di parte non la ha posta in grado di esprimere, per quanto occorrer possa, sue proprie valutazioni". 4. Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo motivo e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata, quindi, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per l