CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], poliziotto libero dal servizio, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il tentato furto di quattro paia di boxer e di un dizionario tascabile, sottratti dagli scaffali di un centro commerciale (reato commesso il 2 settembre 2013); Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede- è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comrna primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, c:onsiderato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); mentre la circostanza che, nel caso di specie, un addetto alla vigilanza si fosse accorto della sottrazione, ha inciso, correttamente, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3) rispondenti ai criteri dettati dalle Sezioni Unite Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266), a tal fine dovendosi avere riguardo alla data di lettura del dispositivo e non al successivo depositato della motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle a