CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2015
Cassazione n. 30395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso 13985-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2516 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 930/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 297/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di anzianità in deroga a decorrere dall1.1.2011. Spiegava la Corte che Stout aveva maturato il requisito anagrafico, ovvero 57 anni, in data 18.8.2010, mentre il periodo di mobilità era cessato il giorno 8.8.2010, sicché, ai sensi dell'arti, co18 e 18-bis I. n.243/04, non poteva rientrare tra i beneficiari della pensione di anzianità in deroga. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa interpretazione dell'arti, co.18-bis I. n.243/04. La Corte avrebbe errato nel conteggiare a giorni anziché a mesi il periodo temporale rilevante ai fini della norma. Poiché il mese di compimento dell'età anagrafica era agosto e agosto era anche il mese di esaurimento della mobilità, doveva essere riconosciuto il beneficio dell'arti, co.18 bis I. n.243/04. Il ricorso è infondato. Così prevede l'arti., co.18-bis I. n.243/04: "Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223". Secondo il testo della norma occorre che i requisiti per il pensionamento di anzianità maturino entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie il requisito anagrafico di 57 anni è maturato il 18.8.2010, mentre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità è cessato 1'8.8.2010. Ciò posto, l'idea del computo dei periodi previdenziali a mesi anziché a giorni, non ha fondamento giuridico. Innanzitutto va ricordato l'art.2963 c.c., norma più volte ritenuta da questa Corte applicabile al computo dei termini in ambito previdenziale (v. ad es. Cass.10865/20, Cass.11719/92). Il primo comma dell'art.2963 c.c. stabilisce che i termini si computano secondo il calendario comune, e quindi conteggiando anche i giorni (v. Cass.10865/20: ex nominatìone dierum). In base a tale norma, il periodo di indennità di mobilità va computato non a mesi, ma a giorni. Esso è scaduto il giorno 8.8.2010. Quanto al requisito anagrafico necessario per il pensìonamento, esso deve far riferimento al giorno in cui è maturata l'età richiesta dalla singola norma. Il giorno può divenire indifferente quando è questione non già di valutare i presuppostì del diritto alla pensione, ma di considerare il momento iniziale della liquidazione del trattamento pensionistico. Qui è la legge (v. ad es. art.6, co.1 I. n.155/81; art.19, co.1 I. n.118/71) che ha riguardo al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto, sicché risulta indifferente in quale giorno del mese precedente sia maturato il requisito anagrafico. Rispetto al requisito anagrafico, invece, anticiparne la sussistenza al primo giorno del mese in cui matura l'età richiesta, significa anticipare a una data che precede, e quindi non è, quella anagrafica, in palese contrasto con la lettera e la ratio (art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale) delle varie norme previdenziali che fissano il requisito anagrafico: tutte hanno riguardo all'età in senso anagrafico, che, come tale, non può non considerare il giorno di compimento della stessa. Il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte controricorrente, liquidate per il presente grado in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte resistente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, decìso nella camera di consiglio del 22.6.22 Il Consigliere I