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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19620/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti della medesima con quella del divieto di dimora nel Comune di Pistoia, eventualmente cumulabile con l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in relazione al procedimento per il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 oggetto di indagine.

2. Ricorre per cassazione il difensore della Felix, lamentando vizio di motivazione in ordine ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, atteso che la stessa, detenuta per altra causa, è stata ammessa, a far data dal 27.5.2021, ad un programma di art. 21 esterno per uno stage di mesi 5 presso la Coop.

Convoi di [OSCURATO:PERSONA].

Né appare logica la motivazione sul presunto pericolo di fuga, posto che la Felix avrebbe avuto già occasione di darsi alla fuga, contattando il cd.

"Boss" asseritamente residente all'estero.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Le censure prospettate dalla ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, sono ai limiti della inammissibilità nella parte in cui pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare della prevenuta, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità.

In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha offerto un non illogico percorso argomentativo in ordine alla persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore.

Il Tribunale, motivatamente, ha fondato il rigetto dell'istanza sul ruolo non marginale dell'indagata nella commissione del reato a lei provvisoriamente contestato, in quanto gravemente indiziata di avere svolto funzioni di "magazziniera" di ingenti partite di stupefacente, sotto la direzione del c.d.

"Boss", soggetto allo stato non identificato, il quale approvvigionava e organizzava l'attività degli altri indagati coinvolti nell'illecita attività oggetto di indagine.

È stato quindi plausibilmente considerato il ruolo della prevenuta di sostanziale "fiduciaria" del "Boss", nonché valorizzata la circostanza che la medesima, scegliendo di non rispondere all'interrogatorio di garanzia, non avesse dimostrato un effettivo distacco dal contesto criminoso in cui era inserita.

Sulla base dei suddetti elementi, il giudice di merito ha congruamente argomentato in ordine alla persistente attualità e concretezza delle ravvisate esigenze cautelari, ritenendole non tutelabili con le misure di carattere obbligatorio richieste dalla difesa, anche avuto riguardo al ravvisato pericolo di fuga, tenuto conto dell'accertato collegamento della prevenuta con il c.d.

"Boss", residente all'estero.

Tali aspetti sono stati considerati assorbenti e prevalenti, in ottica cautelare, rispetto alla circostanza costituita dal lavoro esterno al carcere intrapreso dalla ricorrente presso una cooperativa, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile da questa Corte di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 6 aprile 2022 Il P ,esidente SaIvd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti della medesima con quella del divieto di dimora nel Comune di Pistoia, eventualmente cumulabile con l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in relazione al procedimento per il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 oggetto di indagine. 2. Ricorre per cassazione il difensore della Felix, lamentando vizio di motivazione in ordine ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, atteso che la stessa, detenuta per altra causa, è stata ammessa, a far data dal 27.5.2021, ad un programma di art. 21 esterno per uno stage di mesi 5 presso la Coop. Convoi di [OSCURATO:PERSONA]. Né appare logica la motivazione sul presunto pericolo di fuga, posto che la Felix avrebbe avuto già occasione di darsi alla fuga, contattando il cd. "Boss" asseritamente residente all'estero. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le censure prospettate dalla ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, sono ai limiti della inammissibilità nella parte in cui pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare della prevenuta, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha offerto un non illogico percorso argomentativo in ordine alla persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore. Il Tribunale, motivatamente, ha fondato il rigetto dell'istanza sul ruolo non marginale dell'indagata nella commissione del reato a lei provvisoriamente contestato, in quanto gravemente indiziata di avere svolto funzioni di "magazziniera" di ingenti partite di stupefacente, sotto la direzione del c.d. "Boss", soggetto allo stato non identificato, il quale approvvigionava e organizzava l'attività degli altri indagati coinvolti nell'illecita attività oggetto di indagine. È stato quindi plausibilmente considerato il ruolo della prevenuta di sostanziale "fiduciaria" del "Boss", nonché valorizzata la circostanza che la medesima, scegliendo di non rispondere all'interrogatorio di garanzia, non avesse dimostrato un effettivo distacco dal contesto criminoso in cui era inserita. Sulla base dei suddetti elementi, il giudice di merito ha congruamente argomentato in ordine alla persistente attualità e concretezza delle ravvisate esigenze cautelari, ritenendole non tutelabili con le misure di carattere obbligatorio richieste dalla difesa, anche avuto riguardo al ravvisato pericolo di fuga, tenuto conto dell'accertato collegamento della prevenuta con il c.d. "Boss", residente all'estero. Tali aspetti sono stati considerati assorbenti e prevalenti, in ottica cautelare, rispetto alla circostanza costituita dal lavoro esterno al carcere intrapreso dalla ricorrente presso una cooperativa, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile da questa Corte di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 aprile 2022 Il P ,esidente SaIvd
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