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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 22966/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32300/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] T., elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già A urora AGF A ssicurazioni) , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1400/2021depositata il 14/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] T. Ciambrone ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 684 del 2017 della Corte di appello di Catanzaro esponendo che con tale provvedimento era stata ritenuta inoperante la copertura assicurativa riferita al contratto stipulato tra il deducente e la [OSCURATO:PERSONA], relativamente a un’affermata responsabilità professionale per l’esito di un giudizio introdotto per conto di [OSCURATO:PERSONA] al fine di contestare la validità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA]; resistono con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di verificare la nullità della clausola “claims made”, in quanto concretamente immeritevole di tutela, subordinando l’indennizzo alla duplice circostanza che sia il danno sia la richiesta di risarcimento fossero avvenute nel corso della vigenza contrattuale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 360 n. 5, cod. proc. civ., 1226, 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando il danno equitativamente in mancanza dei possibili e doverosi elementi probatori della cui offerta era onerata la danneggiata, e in mancanza della prova del nesso causale rispetto alla probabilità di un diverso esito della lite; Consideratoche: il ricorso è manifestamente inammissibile; difetta, infatti, completamente, l’esposizione dei fatti processuali richiesta dall’art. 366 n. 3, cod. proc. civ., senza che per ricostruire gli stessi sia possibile attingere agli atti processuali diversi dal ricorso in ragione della riscontrata aspecificità del gravame (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., Sez.

U., 28 novembre 2018, n. 30754); non risultano le compiute ragioni decisorie della sentenza impugnata, cui pretesamene si rapportano le censure, neppure in ordine alla ricostruita sussistenza della non meglio chiarita responsabilità professionale, e neppure risulta l’esatto tenore della clausola contrattuale assicurativa discussa; per completezza si sottolinea che, per come formulati: - il primo motivo sarebbe stato comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., a mente di Cass., Sez.

U., 24/09/2018, n. 22437, e succ. conf. tra cui, ad esempio, Cass., 22/04/2022, n. 12908 e Cass., 26/04/2022, n. 12981; - il secondo motivo sarebbe stato in ogni caso inammissibile, non risultando che la questione sia stata tenuta “sub iudice”, in tesi con specifico appello anche incidentale; consegue l’inammissibilità; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Spese distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32300/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] T., elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già A urora AGF A ssicurazioni) , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1400/2021depositata il 14/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] T. Ciambrone ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 684 del 2017 della Corte di appello di Catanzaro esponendo che con tale provvedimento era stata ritenuta inoperante la copertura assicurativa riferita al contratto stipulato tra il deducente e la [OSCURATO:PERSONA], relativamente a un’affermata responsabilità professionale per l’esito di un giudizio introdotto per conto di [OSCURATO:PERSONA] al fine di contestare la validità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA]; resistono con controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di verificare la nullità della clausola “claims made”, in quanto concretamente immeritevole di tutela, subordinando l’indennizzo alla duplice circostanza che sia il danno sia la richiesta di risarcimento fossero avvenute nel corso della vigenza contrattuale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 360 n. 5, cod. proc. civ., 1226, 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando il danno equitativamente in mancanza dei possibili e doverosi elementi probatori della cui offerta era onerata la danneggiata, e in mancanza della prova del nesso causale rispetto alla probabilità di un diverso esito della lite; Consideratoche: il ricorso è manifestamente inammissibile; difetta, infatti, completamente, l’esposizione dei fatti processuali richiesta dall’art. 366 n. 3, cod. proc. civ., senza che per ricostruire gli stessi sia possibile attingere agli atti processuali diversi dal ricorso in ragione della riscontrata aspecificità del gravame (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754); non risultano le compiute ragioni decisorie della sentenza impugnata, cui pretesamene si rapportano le censure, neppure in ordine alla ricostruita sussistenza della non meglio chiarita responsabilità professionale, e neppure risulta l’esatto tenore della clausola contrattuale assicurativa discussa; per completezza si sottolinea che, per come formulati: - il primo motivo sarebbe stato comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., a mente di Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22437, e succ. conf. tra cui, ad esempio, Cass., 22/04/2022, n. 12908 e Cass., 26/04/2022, n. 12981; - il secondo motivo sarebbe stato in ogni caso inammissibile, non risultando che la questione sia stata tenuta “sub iudice”, in tesi con specifico appello anche incidentale; consegue l’inammissibilità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore
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