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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36829/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 gennaio 1964 avverso l'ordinanza resa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo sezione per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa il 28 gennaio 2021 dal GIP del Tribunale di Palermo, con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente ai delitti di incendio e rapina tutti aggravati dall'articolo 416 bis.1 codice penale contestati ai capi H, N e P, e ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata e la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai residui reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al capo A, di violenza privata e di estorsione contestati ai capi J e K . 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato contestato al capo], poiché la corte ha ritenuto che l'indagato fosse il mandante della violenza privata, così diversamente qualificata la condotta estorsiva originariamente contestata, materialmente eseguita ai danni di [OSCURATO:PERSONA], basandosi su una mera congettura che non trova corrispondenza nelle dichiarazioni della persona offesa e fornendo una motivazione contraddittoria in ordine al presunto contributo materiale o morale fornito dall'indagato. 2.2 vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo K della imputazione provvisoria, poiché il giudizio si fonda su una conversazione captata in ambientale il 21 giugno 2019, nel corso della quale il ricorrente dialogando con il socio Zito avrebbe dato disposizioni di riscuotere la somma di 1500 C, che non era legata alla pretesa "messa a posto" del cantiere della persona offesa, ma al pagamento dei lavori già eseguiti e conclusi nel cantiere stesso. 2.3 Omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis comma quattro codice penale; 2.4 Omessa motivazione in ordine all'aggravante prevista dall'articolo 416 bis comma sei codice penale poiché il collegio si limita a ritenere configurata la detta circostanza sulla scorta della lunga esperienza associativa del ricorrente, che avrebbe valore indiziante in ordine alla conoscenza delle imprese gestite sotto il controllo del sodalizio stesso.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso in esame nessuno dei vizi dedotti - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla sussistenza delle esigenze cautelari all'adeguatezza della misura di massimo rigore.Di contro il ricorrente mira ad ottenere una diversa ricostruzione delle emergenze probatorie che in assenza di manifeste illogicità esula dalle competenze di Questa Corte. 1.1 II primo e il secondo motivo di ricorso devono ritenersi generici poiché non si confrontano con la motivazione del Tribunale e postulano un travisamento della prova che non ricorre, limitandosi a contestare la ricostruzione della vicenda offerta dal provvedimento impugnato, che non incorre in vizi di manifesta illogicità.

In particolare il tribunale ha sottolineato come la visita e la richiesta avanzata dall'Adelfio abbia trovato coerente e progressivo sviluppo nella visita effettuata in cantiere dall'odierno ricorrente e dal socio [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano alla persona offesa se si fosse informato sul fatto che i lavori di impiantistica avrebbero dovuto essere affidati alla loro impresa.

Il tribunale sottolinea inoltre che nei giorni successivi la persona offesa preoccupata dall'atteggiamento del ricorrente, che in occasione di quell'incontro gli era sembrato scontento della sua risposta, si era confrontato direttamente con l'Adelfio, autore della prima ed esplicita richiesta, e aveva concordato con lui di affidare i lavori alla ditta del Vitamia, dimostrando così lo stretto legame tra l'Adelfio e il Vitamia. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, non emerge dalla lettura della sentenza alcun travisamento della prova poiché il tribunale ha correttamente sottolineato che dal tenore della conversazione intercorsa tra Vitamia e il socio si desume che Vitamia avrebbe avanzato la richiesta di denaro per la "messa a posto" del cantiere dopo la richiesta di Zito diretta ad ottenere il corrispettivo dei lavori eseguiti.

Il ricorrente peraltro neppure deduce la manifesta illogicità dell'interpretazione fornita dal tribunale e si limita a proporre una versione alternativa della conversazione registrata, che non può trovare accoglimento in questa sede in quanto esula dal sindacato di legittimità. 1.2 II terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto la omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti previste dal quarto e dal sesto comma dell'articolo 416 bis in relazione alla contestazione associativa sono manifestamente infondati, poiché il tribunale ha osservato che integra un fatto notorio la disponibilità da parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra di armi ed esplosivi e la tendenza del sodalizio ad infiltrarsi nel tessuto economico del territorio, reimpiegando in attività economiche parte dei profitti tratti dai reati fine.

Trattasi di motivazione congrua in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo così come indicato nella imputazione provvisoria, sia pure nei limiti della probatio minor tipica della fase cautelare, ferma restando la possibilità di approfondire la sussistenza di prove adeguate in ordine alla ricorrenza delle due aggravanti nel prosieguo del giudizio.

Trattasi comunque di circostanze aggravanti che non incidono sul giudizio di pericolosità ma solo sul trattamento sanzionatorio. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 gennaio 1964 avverso l'ordinanza resa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo sezione per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa il 28 gennaio 2021 dal GIP del Tribunale di Palermo, con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente ai delitti di incendio e rapina tutti aggravati dall'articolo 416 bis.1 codice penale contestati ai capi H, N e P, e ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata e la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai residui reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al capo A, di violenza privata e di estorsione contestati ai capi J e K . 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato contestato al capo], poiché la corte ha ritenuto che l'indagato fosse il mandante della violenza privata, così diversamente qualificata la condotta estorsiva originariamente contestata, materialmente eseguita ai danni di [OSCURATO:PERSONA], basandosi su una mera congettura che non trova corrispondenza nelle dichiarazioni della persona offesa e fornendo una motivazione contraddittoria in ordine al presunto contributo materiale o morale fornito dall'indagato. 2.2 vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla gravità indiziaria per il reato di estorsione contestato al capo K della imputazione provvisoria, poiché il giudizio si fonda su una conversazione captata in ambientale il 21 giugno 2019, nel corso della quale il ricorrente dialogando con il socio Zito avrebbe dato disposizioni di riscuotere la somma di 1500 C, che non era legata alla pretesa "messa a posto" del cantiere della persona offesa, ma al pagamento dei lavori già eseguiti e conclusi nel cantiere stesso. 2.3 Omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis comma quattro codice penale; 2.4 Omessa motivazione in ordine all'aggravante prevista dall'articolo 416 bis comma sei codice penale poiché il collegio si limita a ritenere configurata la detta circostanza sulla scorta della lunga esperienza associativa del ricorrente, che avrebbe valore indiziante in ordine alla conoscenza delle imprese gestite sotto il controllo del sodalizio stesso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in esame nessuno dei vizi dedotti - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla sussistenza delle esigenze cautelari all'adeguatezza della misura di massimo rigore.Di contro il ricorrente mira ad ottenere una diversa ricostruzione delle emergenze probatorie che in assenza di manifeste illogicità esula dalle competenze di Questa Corte. 1.1 II primo e il secondo motivo di ricorso devono ritenersi generici poiché non si confrontano con la motivazione del Tribunale e postulano un travisamento della prova che non ricorre, limitandosi a contestare la ricostruzione della vicenda offerta dal provvedimento impugnato, che non incorre in vizi di manifesta illogicità. In particolare il tribunale ha sottolineato come la visita e la richiesta avanzata dall'Adelfio abbia trovato coerente e progressivo sviluppo nella visita effettuata in cantiere dall'odierno ricorrente e dal socio [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano alla persona offesa se si fosse informato sul fatto che i lavori di impiantistica avrebbero dovuto essere affidati alla loro impresa. Il tribunale sottolinea inoltre che nei giorni successivi la persona offesa preoccupata dall'atteggiamento del ricorrente, che in occasione di quell'incontro gli era sembrato scontento della sua risposta, si era confrontato direttamente con l'Adelfio, autore della prima ed esplicita richiesta, e aveva concordato con lui di affidare i lavori alla ditta del Vitamia, dimostrando così lo stretto legame tra l'Adelfio e il Vitamia. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, non emerge dalla lettura della sentenza alcun travisamento della prova poiché il tribunale ha correttamente sottolineato che dal tenore della conversazione intercorsa tra Vitamia e il socio si desume che Vitamia avrebbe avanzato la richiesta di denaro per la "messa a posto" del cantiere dopo la richiesta di Zito diretta ad ottenere il corrispettivo dei lavori eseguiti. Il ricorrente peraltro neppure deduce la manifesta illogicità dell'interpretazione fornita dal tribunale e si limita a proporre una versione alternativa della conversazione registrata, che non può trovare accoglimento in questa sede in quanto esula dal sindacato di legittimità. 1.2 II terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto la omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti previste dal quarto e dal sesto comma dell'articolo 416 bis in relazione alla contestazione associativa sono manifestamente infondati, poiché il tribunale ha osservato che integra un fatto notorio la disponibilità da parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra di armi ed esplosivi e la tendenza del sodalizio ad infiltrarsi nel tessuto economico del territorio, reimpiegando in attività economiche parte dei profitti tratti dai reati fine. Trattasi di motivazione congrua in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo così come indicato nella imputazione provvisoria, sia pure nei limiti della probatio minor tipica della fase cautelare, ferma restando la possibilità di approfondire la sussistenza di prove adeguate in ordine alla ricorrenza delle due aggravanti nel prosieguo del giudizio. Trattasi comunque di circostanze aggravanti che non incidono sul giudizio di pericolosità ma solo sul trattamento sanzionatorio. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Così