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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12375/2023

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eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] + 14 rapp resentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e lettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 79-H presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procurain atti; controricorrentee ricorrente incidentale e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA REGIONE ABRUZZO organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi 12; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.504-2018 della Cort e di Appello d e l’Aquila pubblicata il giorno 12/07/2018 , N.R.G. 511/2017; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso, comunicazione della stessa alle controparti, eatto di accettazione e contestuale rinuncia al contro ricorso incidentale da parte della Azienda USL di Teramo; Rilevato che, in difetto di accettazione da parte del Commissario ad acta e della Regione Abruzzo, occorre provvedere sulle spese in favore di questi ultimi; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitàdella Regione Abruzzo e Regione Abruzzo, spese liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 8maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] + 14 rapp resentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e lettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 79-H presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procurain atti; controricorrentee ricorrente incidentale e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA REGIONE ABRUZZO organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi 12; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.504-2018 della Cort e di Appello d e l’Aquila pubblicata il giorno 12/07/2018 , N.R.G. 511/2017; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso, comunicazione della stessa alle controparti, eatto di accettazione e contestuale rinuncia al contro ricorso incidentale da parte della Azienda USL di Teramo; Rilevato che, in difetto di accettazione da parte del Commissario ad acta e della Regione Abruzzo, occorre provvedere sulle spese in favore di questi ultimi; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitàdella Regione Abruzzo e Regione Abruzzo, spese liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
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