CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO Ift FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 2.5.2018 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rimasta ineseguita con declaratoria di latitanza del predetto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricor:so per cassazione il difensore del Bahbah deducendo con unico motivo vizio di motivazione apparente in relazione alla dedotta mancanza di comprensibilità del testo manoscritto del provvedimento del G.I.P. per sua inintellegibilità con conseguente violazione del diritto di difesa. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, avendo le parti depositato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in presenza di specifica motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato che ha escluso la pretesa indecifrabilità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari - avverso il quale il ricorrente aveva proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. censurando anche l'omessa valutazione di questioni di merito - di cui ha correttamente individuato la dirimente ragione della mancanza di elementi di novità che potessero fare accedere alla istanza di revoca della misura cautelare imposta al ricorrente, giustificando la permanenza delle esigenze cautelarí alla base della misura imposta. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend