CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 28178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.2796/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e do- miciliato aRoma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3407/2017 depositata il20/07/2017. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26/09/2023. Fatti di causa Nel 2011 la mediatrice [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Como le parti già interessate a una compravendita di una villa in 2di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. Sardegna, [OSCURATO:PERSONA] (interessato alla vendita) e [OSCURATO:PERSONA] (interessato all’acquisto), per la condanna al pagamento della provvi- gione (il primoper € 200.000; il secondo per € 75.000). In via subor- dinata domandava la condanna dei convenutial risarcimento dei danni per € 275.000. Allegava la mediatrice: attraverso la sua attività, nel luglio 2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva concordatocon [OSCURATO:PERSONA] una proposta di acqui- sto, che veniva poi risolta consensualmente a causa di un sequestro conservativo sul bene e di problem i urbanistic i . Il 21/01/2010 le due parti addivenivano ad un preliminare di compravendita, ove la stipula del definitivo era condizionata alla cancellazione del provvedimento cautelare entro il 31/03/2010. Poiché il sequestro non veniva cancel- lato entro il termine, nel marzo 2010 le parti risolvevano il preliminare e l’interessato all’acquistoconcedeva un mutuo di € 1.100.000 all’inte- ressato alla vendita allo scopo di ottenere la cancellazione del provve- dimento cautelare e di appianare le problematiche urbanistiche. Ecce- piva l’interessato alla vendita [OSCURATO:PERSONA] che, in forza del contratto del di- cembre 2009 stipulato tra lui e la mediatrice, il diritto alla provvigione sarebbe sorto solo con la stipula del contratto definitivo. L’interessato all’acquisto [OSCURATO:PERSONA] sollevava una serie di difese: la prescrizione del dirittoalla provvigione, l’inesistenza del contratto di mediazione, la ri- soluzione della proposta di acquisto del 2009, i problemi urbanistici come impedimenti alla stipula del definitivo, la condizione apposta al preliminare del 2010, la vendita della villa ad un terzo a distanza di oltre quattro anni da queste vicende, la responsabilità della mediatrice per omissione di informazioni, l’assenza di nesso di causalità tra l’atti- vità della mediatrice e la conclusione dell’affare, il difettodi prove. In primo grado le domande della mediatrice venivano rigettate. In appello (nella contumacia dell’interessato alla vendita) vi è stata ri- forma con condanna dell’interessato all’acquisto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento 3di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. di € 75.000, nonché al rimborso dellespese del solo giudizio di appello nei confrontidella mediatrice. Ricorre in cassazione il già interessato all’acquisto [OSCURATO:PERSONA] consette motivi, illustrati da memoria. Resiste la mediatrice [OSCURATO:SOCIETA] con contro- ricorso e ricorso incidentalecon un motivo. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia ex artt. 1219, 2943, 2950 c.c. che sia stata erroneamente rilevata come interrotta ex art. 2950 c.c. la prescrizione della pretesa alla provvigione dal mo- mento dell’invio di una raccomandata da parte dell’attrice. Si argo- menta chetale lettera non ha i requisiti per valere come costituzione in mora. Censurata è la seguente parte della sentenza: «Accertata la sussi- stenza del rapporto di mediazione e il diritto alle provvigioni in capo alla [mediatrice], la Corte constata la mancata prescrizione di tale di- ritto. Il contratto preliminare è stato stipulato il 22/1/2010, mentre l’atto di citazione dinanzi al Tribunale è stato notificato il 15/03/2011 […]. Ciononostante, detto termine è stato interrotto dalla[mediatrice] con la raccomandata del 14/04/2010 […], con la quale richiedeva all'avvocato di [OSCURATO:PERSONA] [interessato all’acquisto] i danni conseguenti alla mancata stipula del rogito […] di compravendita dell'immobile di proprietà del […] [OSCURATO:PERSONA] e quantificabili in misura pari all'ammontare delle provvigioni non percepite. Tale atto denota, infatti, la vitalità del diritto stesso, dimostrando la volontà della[mediatrice] di ritenere an- cora operante il rapporto di mediazione con il […] [OSCURATO:PERSONA] e il relativo diritto al pagamento delle […] provvigioni». Le censure del ricorrente hanno ad oggetto: la diversità del diritto alla provvigione fondato sulla stipula del preliminare rispetto alla ri- chiesta risarcitoria fondata sulla mancata stipula del definitivo (senza 4di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. che rilevi la precisazione parimenti contenuta nella raccomandata che tale richiesta era quantificata in misura pari all’ammontare delle prov- vigioni), la mancanza di una costituzione in mora, la mancanza di indi- cazione di un importo indicato. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La struttura argomentativa del motivo è la seguente : poiché il giu- dice di merito ha accertato che la raccomandata del 14/04/2010 ha i requisiti della costituzione in mora etale accertamento è erroneo ( cioè, non corrisponde alla realtà delle cose), allora sono state violate le norme giuridicheindicate nella rubrica del ricorso (in particolare l’art.2950 c.c.). Un’argomentazione siffatta scambia il ruolo di questaCorte per quello di una terza istanza di merito. In altre parole, il ricorrente sovrapponeil suo apprezzamento che la raccomandata non è atto ido- neo ad interrompere la prescrizioneall’apprezzamento in senso oppo- sto che il giudice di merito ha espresso i n una motivazione sensata, che quindi non si espone a censurein un giudizio di legittimità. In par- ticolare,si rivela congruo il rilievo che la Corte di appello ha attribuito alla quantificazione della richiesta risarcitoria in misura pari all'ammon- tare delle provvigioni non percepite,nonché la qualificazione della sti- pula del preliminare come fonte del diritto alla provvigionein linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr.tra le altre Cass. 20132/2022). Il primo motivo è inammissibile. 2. -Il secondo motivo censura ex art. 2932 c.c. che sia stata ritenuta possibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. Censurata è la seguente parte della sentenza: [OSCURATO:PERSONA] «ha sponta- neamente voluto stipulare un contratto preliminare con […] [OSCURATO:PERSONA], an- che in presenza del sequestro conservativo e delle irregolarità sull'im- mobile che avevano comportato l'annullamento della proposta di ac- quisto. Sulla base del fatto che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a 5di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. interessarsi del bene immobile in questione, e in virtù degli artt. 1755 e 1757 c.c., la Corte ritiene che sia maturato il diritto alla provvigione in favore della società [OSCURATO:PERSONA] per l'attività da questa svolta, che ha messo in contatto le due parti qui appellate. […] Il contratto preliminare, inoltre, deve essere considerato la fonte delle provvigioni della società, perché risultava passibile di esecuzione specifica. […] Nel caso di specie, quest'ipotesi non si è verificata poiché il mutuo, la can- cellazione del sequestro e la restituzione della somma, intercorsi tra i due odierni appellati, hanno realizzato comunque la vendita dell'immo- bile, anche se a un terzo soggetto, come d'altra parte previsto dalla clausola 1.1. delmedesimo: ‘la parte promittente venditrice promette di cedere e vendere alla parte promittente acquirente che promette di acquistare per sé, persone o società che si riserva di nominare al mo- mento della stipulazione del contratto definitivo, il diritto di proprietà dell'unità immobiliare […]’». Le censure del ricorrente sono essenzialmente le seguenti: la condi- zione apposta al preliminare (che l’immobile sarebbe stato trasferito libero da vincoli derivanti tra l’altro da sequestro) impediva l’azione ex art. 2932 c.c., poiché entro il termine stabilito (il 31/3/2010) il seque- stro conservativo non era stato cancellato (lo fu successivamente at- traverso la provvista del mutuo concesso da [OSCURATO:PERSONA]). Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Esso non coglie la ratio decidendi della pronuncia, la quale si fonda sull’art. 1757 co. 2 c.c. Nel richiamare tale disposizione, la Corte di appello ha considerato che la subordinazione dell’obbligo di stipulare il definitivo alla cancellazione del sequestro compo rtasse che l’efficacia del contratto preliminare era sottoposta alla condizione risolutiva della mancata cancellazione del sequestro. Orbene, l’art. 1757 co. 2 c.c. di- spone che, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto 6di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. Appli- cato al caso di specie, in coerenza con la giurisprudenza che collega il diritto alla provvigione al preliminare, ciò comporta che la perdita di efficacia del preliminare per il verificarsi della condizione risolutiva della mancata cancellazione del sequestro non determina il venir meno del diritto alla provvigione. Inoltre,è da segnalare che alla stregua della giurisprudenza di legit- timità l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di provve- derealla cancellazione di pregresse ipoteche ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione non impedi- scono comunque l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare (cfr. Cass. 5228/1999). Il secondo motivo è inammissibile. 3. –Il terzo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. che la Corte di appello si sia pronunciata su questioni che non sono stateoggetto di motivi di appello da parte dell’attrice, che siè limitata a censurare il disconosci- mento del carattere risolutivo (e non sospensivo) della condizione ap- posta al preliminare. Il terzo motivo non è fondato. A prescindere dal fatto che il motivo non riporta i passi salienti dell’atto di appellosulla base dei quali si potrebbe verificare l’esistenza del vizio di extrapetizione, il motivo è in ogni caso infondato poiché l’attrice appellante ha attaccato il motivo portante della pronuncia di rigetto della sua domandarelativa alla provvigione, cioè ha censurato il disconoscimento del carattere risolutivo della condizione apposta al preliminare. Tale iniziativa è idonea di per sé a veicolare automatica- mente in appello in virtù dell’effetto devolutivo del gravame i fatti co- stitutivi del diritto alla provvigione già allegati in primo grado, i quali 7di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. possono pertanto essere oggetto di cognizione da parte della Corte di appello. Il terzo motivo è infondato. 4.1.– Il quarto motivo censura ex artt. 1755 e 1372 c.c. che si sia rilevato il nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Il quinto motivo denuncia ex art. 2697 c.c. l’inesistenza di prove do- cumentali e testimoniali a fondamentodel diritto del mediatore. Il sesto motivo censura ex art. 1372 c.c. che la Corte di appello abbia accertato il diritto alla provvigione pur al cospetto dell’annullamento dellaproposta d'acquisto del 2009, argomentando dalla successiva sti- pula del preliminare, per la quale la semplice messa in contatto delle parti ad opera della mediatrice è irrilevante. Il settimo motivo denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di una serie di fatti decisivi: (a) l’inesistenza di un contratto tipico di me- diazione,argomentata tra l’altro da un accordo del 2009 tra l’attrice e il venditore [OSCURATO:PERSONA], il quale faceva sorgere il diritto alla provvigione dalla stipula del contratto definitivo; (b) la condizione apposta al prelimi- nare; (c) la vendita a terzi dell’immobile;(c) la tardività dei motivi di appello (denuncia ex artt. 342, 346 c.p.c.); (d) la responsabilità della mediatrice per aver occultato il sequestro conservativo e le problema- tiche urbanistiche. 4.2. - I motivi dal quarto al settimo sono da esaminare in mod o di- stinto,ma contestuale. Essi sono tutti da disattendere. Infatti, pur nella varietà dei profili e nella diversità di tipo di censure, sono ispirati dalla medesima impostazioneche: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della si- tuazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva 8di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. di un nuovo accertamento relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiutoin (questo caso in) appello abbia trovato la propria espres- sione in una motivazione effettiva, resolutae coerente, senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo»,riferito in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c. all’apprezzamento del giudice di merito). 4.3. -In particolare, quanto al quarto motivo, la parte saliente cen- surata della sentenzaè la seguente: «La Corte accoglie l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché ritiene che il contratto preliminare inter- corso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rientri nell'attività di mediazione svolta tra le parti dalla società appellante, alla luce del fatto che l'oggetto del con- tratto sia proprio l'immobile per cui la società aveva offerto le sue pre- stazioni e dal momento che tale attività non si era interrotta con l'an- nullamento della proposta d'acquisto fatta al signor [OSCURATO:PERSONA]. […] Di- fatti, nonostante detto annullamento avrebbe potuto concludere ogni rapporto tra la società e il signor [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ha spontanea- mente voluto stipulare un contratto preliminare con il signor [OSCURATO:PERSONA], an- che in presenza del sequestro conservativo e delle irregolarità sull'im- mobile che avevano comportato l'annullamento della proposta di ac- quisto. Sulla base del fatto che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a inte- ressarsi del bene immobile in questione, e in virtù degli artt. 1755 e 1757 c.c., la Corte ritiene che sia maturato il diritto alla provvigione in favore della società [OSCURATO:PERSONA] per l'attività da questa svolta, che ha messo in contatto le due parti qui appellate». Le censure oggetto del quarto motivo sono essenzialmente le se- guenti: i contraenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno manifestato la volontà di 9di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. obbligarsi solo se il provvedimento di sequestro conservativo fosse stato revocato entro il 31/3/2010 […]. La prima fase delle trattative, condotte dalla società [OSCURATO:PERSONA], si era conclusa con esito nega- tivo […]. Dopo sei mesi, i convenuti [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per prevenire una controversia giudiziaria tra loro, riprendevano le trattative e solo per effetto di nuove iniziative perfezionavano il contratto preliminare con- dizionato del 21/1/2010. Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La parte ricorrente prospetta come violazione degli artt. 1755 e 1372 c.c. ciò che è frutto del la propria valutazione dei fatti, alternativa a quella sottesa alla pronuncia impugnata.Il brano riportato della moti- vazione della sentenza di appello attestache la Corte di appello ha fatto un governo incensurabile del proprio potere di apprezzamento. Il quarto motivo è inammissibile. 4.4. - Quanto al quinto motivo le censure (oltre all’asserita assenza di prove documentali del diritto alla provvigione)sono essenzialmente le seguenti: i testi escussi deponevano in maniera contraria alle aspet- tative della società attrice. In particolare, i tre testimoni rammentavano gravi problematiche urbanistiche esistenti sull'unità immobiliare propo- sta in vendita. Il quinto motivo è infondato. Le testimonianze delle quali il ricorrente lamenta l’omessa conside- razione vertono su aspetti irrilevantial fine del maturare del diritto alla provvigione. Atale proposito, istruttivo è il raffronto con la fattispecie sottesa alla già citata Cass. 20132/2022, ove si è statuito che la prov- vigione spetta al mediatore sulla base della stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile anche quando esso sia privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanistica- mente. Nel caso di specie , irrilevanti so no i problemi tecnici e 10di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. urbanistici di cui hanno riferito i testimoni, bensì il fatto della stipula del contratto preliminare ricondotto all’attività di intermediazione svolta dall’attrice, senza che incida l’avverarsi della condizione risolu- tiva (cfr. art. 1757 co. 2 c.c.). Il quinto motivo è rigettato. 4.5.– Quanto al sesto motivo , esso dà corpo ad un altro tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte all’apprezzamento che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr.i brani di motivazione riportati nei paragrafin. 2 e 4.3 ). Il tentativo si focalizza sul consensuale annulla- mento della proposta di acquisto, il quale tuttavia non vale a minare l’accertamento giudiziale del nesso di causalità che collega all’attività della mediatrice la successiva stipula del preliminare tra le medesime parti. Il sesto motivo è inammissibile. 4.6. - Quanto settimo motivo , e sso costituisce una specie di conte- nitore in cui sono riepilogati sotto il manto della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. i principali profili di do- glianza rivolti dal ricorrente all’indirizzo dell’accertamento contenuto nella s entenza impugnata. Ciascun profilo fatto valere è privo del ca- rattere decisivo al finedi aprire la strada ad un nuovo accertamento di merito. In particolare, i profili (a) e (d) sono irrilevanti, mentre gli altri ripropongono aspetti già fatti valere nei precedenti motivi di ricorso. Il settimo motivo è inammissibile. 5. –L’unico motivo del ricorso incidentale censura ex art. 91 c.p.c. che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, abbia rilevato la soccombenza totale di [OSCURATO:PERSONA], ma si sia limitata a condan- nare il convenuto soccombente al rimborso delle spese del solo grado di appello e non anche del primo grado, che lo aveva visto assegnatario 11di 12 – 2796/2018 – 2 – 26/09/2023 (16) – [OSCURATO:PERSONA]. di una somma di € 20.500, a lui corrisposta dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA], inte- gralmente vincitricein secondo grado. Censurata dal ricorso incidentale è la seguente parte della sentenza: «Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, seguono la soccombenza, che è totale in capo a [OSCURATO:PERSONA]».Sono state liquidate poi € 13.000. Il motivodel ricorso incidentale è fonda to e va accolto . Una volta riconosciutala soccombenza totale del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare anche le spese del giudizio di primo grado a misura di tale soccombenza: compito che adesso andrà assolto in sede di giudizio di rinvio. 6. -È rigettato il ricorso principale, è accolto il ricorso incidentale, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltodel ricorso incidentale, è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via principale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte acc o glie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale , cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in d