Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 11202/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai contestati reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la nullità dell’intero giudizio per omessa notificazione del decreto di citazione nel luogo di detenzione del prevenuto, nonché il difetto di motivazione sulla richiesta difensiva di differimento dell’udienza di discussione in appello per legittimo impedimento dell’imputato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché deduce doglianze manifestamente infondate.

3.1. In atti non si riscontra alcuna erronea dichiarazione di assenza da parte del Giudice di primo grado, visto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale risulta regolarmente eseguita all’imputato nel domicilio eletto e non risulta, né è stato allegato da parte ricorrente, che il giudicante fosse a conoscenza dello stato detentivo, per altra causa, dell’imputato.

Invero, la notificazione del decreto di citazione mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione presuppone che lo stato detentivo, ove patito per altra causa (come nella specie), risulti dagli atti (cfr. Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, in motivazione).

3.2. La censura che attiene alla richiesta di differimento dell’udienza di discussione in appello è stata prospettata in maniera generica ed è, comunque, manifestamente infondata, risultando pacificamente dagli atti che il giudizio d’appello e stato celebrato con modalità “cartolare” ex art. 598-bis cod. proc. pen., in difetto di tempestiva richiesta di trattazione orale, sicché nessun differimento era concedibile a norma di legge.

4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio per un nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai contestati reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la nullità dell’intero giudizio per omessa notificazione del decreto di citazione nel luogo di detenzione del prevenuto, nonché il difetto di motivazione sulla richiesta difensiva di differimento dell’udienza di discussione in appello per legittimo impedimento dell’imputato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché deduce doglianze manifestamente infondate. 3.1. In atti non si riscontra alcuna erronea dichiarazione di assenza da parte del Giudice di primo grado, visto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale risulta regolarmente eseguita all’imputato nel domicilio eletto e non risulta, né è stato allegato da parte ricorrente, che il giudicante fosse a conoscenza dello stato detentivo, per altra causa, dell’imputato. Invero, la notificazione del decreto di citazione mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione presuppone che lo stato detentivo, ove patito per altra causa (come nella specie), risulti dagli atti (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, in motivazione). 3.2. La censura che attiene alla richiesta di differimento dell’udienza di discussione in appello è stata prospettata in maniera generica ed è, comunque, manifestamente infondata, risultando pacificamente dagli atti che il giudizio d’appello e stato celebrato con modalità “cartolare” ex art. 598-bis cod. proc. pen., in difetto di tempestiva richiesta di trattazione orale, sicché nessun differimento era concedibile a norma di legge. 4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 11202/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris