CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 04771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere rel. O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29168/22proposto da: -) Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoCarmen [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché Oggetto: Consiglio di Stato - accoglimento di istanza di revocazione per contrasto con precedente giudicato - contestazione della sussistenza del giudicato esterno -sindacabilità in cassazione -esclusione.-) Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia Nazionale per i [OSCURATO:PERSONA] - AGENAS , in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e del legale rappresentante pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’ Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - nonché -)[OSCURATO:PERSONA] 2; [OSCURATO:PERSONA]; I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di Nancy; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – Fatebenefratelli; [OSCURATO:PERSONA]; I.R.C.C.S. [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; S.M.O.M. –[OSCURATO:PERSONA]; C.P.O. Ostia; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 8 agosto 2022 n. 7012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti nella presente sede. [OSCURATO:PERSONA], con due diversi ricorsi, impugnò davanti al TAR del Lazio complessivamente nove diversi provvedimenti amministrativi. Tra le varie censure proposte, la Fondazione ricorrente lamentòl’illegittimità dei criteri con cui la Regione aveva preteso di determinare il budget di prestazioni erogabili dalla Fondazione: e cioè prevedendo una tariffa più elevata (470 euro pro die) per i soli pazienti post-comatosi e mielolesi, ed una più bassa (272,70euro pro die) per i pazienti con cerebrolesioni da ictus e malattie neurodegenerative.Sosteneva la Fondazione che le prestazionierogate tanto agli uni quanto agli altri dovessero essereremunerate con l’identica e più alta tariffa. I due giudizi si conclusero col rigetto della domanda (sentenze TAR per il Lazio 1536/21 e 1672/21). 2. Il Consiglio di Stato, III sezione, adìto dalla Fondazione, con sentenza 25.1.2022 n. 522 accolse in parte il gravame. 3. La sentenza 522/22 del Consiglio di Stato fu impugnata per revocazione dalla Regione Lazio. A fondamento dell’impugnazione l’amministrazione regionale dedusse che la sentenza revocanda , là dove aveva ritenuto illegittima la differenziazione tariffaria sopra indicata, contrastava con altra sentenza pronunciata quattro anni prima tra le stesse parti sempre dal Consiglio di Stato, III Sezione, 27.6.2018 n. 3960. 4. Il Consiglio di Stato, III Sezione, con sentenza 8.8.2022 n. 7012 accolse l’impugnazione. Ritenne di interpretare la sentenza 3960/18 nel senso che in essa si era stabilitoil principio per cui, sebbene tutte le prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero di natura neuroriabilitativa, e rientrassero quindi nel “codice 75” del tariffario, nondimeno ciò non impediva alla Regione di prevedere,all’interno di questa categoria di prestazioni , tariffe differenziate a seconda della loro complessità. 5. La sentenza di accoglimento della revocazione è stata impugnata per cassazione dalla Fondazionecon ricorso fondato su u n motivo ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso la Regione Lazioe la ASL Roma 3 . [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Nazionale per i [OSCURATO:PERSONA] - AGENAS non hanno notificato controricorso, ma solo un “atto di costituzione”, al fine di partecipare alla eventuale discussione in pubblica udienza.6. Il ricorso è stato notificato anche all’Ospedale S. [OSCURATO:PERSONA] - Fatebenefratelli; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], Irccs SanRaffaele Pisana, [OSCURATO:PERSONA] dell'Immacolata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OspedaleIsraelitico, [OSCURATO:PERSONA] di Nancy, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. La relata (cartacea) di notifica del ricorso a gli ospedali Vannini , [OSCURATO:PERSONA] e Gemelli è stata depositata in formato *.pdf attestato conforme all’originale, ma l’immagine digitalizzata è mutila di una parte del documento. E’ tuttavia superfluo ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso per quanto si dirà è manifestamente inammissibile (cfr Cass.12515/2018; 15106/2013; 6826/2010). 2. Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato in carenza “di potestas judicandi, per essere stato revocato un giudicato in dichiarata e palese assenza di precedente, contrastante giudicato”. Sostiene che la sentenza del 2018era stata pronunciata all’esito di un giudizio di ottemperanza, che aveva riguardato soltanto la liquidazione delle prestazionidovute alla Fondazioneper gli anni 2014 e 2015, e che essa perciò non imponevaalcun vincolo di conformazione alla sentenza pronunciata nel 2022. In questo modo, conclude la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe “arbitrariamente interferito” nel potere giurisdizionale di legittimità , correttamente esercitato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 522/2022. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Lo stabilire se esista o non esista un giudicato esterno, e di conseguenza se fosse fondato o infondato un ricorso per revocazione, è questione di puro dirittoprocessuale, non di giurisdizione, e tanto meno di “eccesso di potere giurisdizionale”.Questo principio è stato ripetutamente affermato da Sez. U , n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 -01; Sez. U, n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, n. 23101 del 17/09/2019; Sez. U - , n. 29082 del 11/11/2019 , alle cui motivazioni può qui rinviarsi ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna l’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Regione Lazio delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna l’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came