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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 22571/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 25/1/2022 il Tribunale di Latina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 mesi 9, giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90.

Il giudice ha applicato, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha poi disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

La difesa si duole dell'adozione della misura interdittiva e della disposta confisca, lamentando che tali provvedimenti non sono stati motivati.

I motivi di doglianza sono manifestamente infondati „ La misura della confisca dello stupefacente è obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., essendo un bene il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è parimenti obbligatoria, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., essendo stata applicata all'imputato una pena superiore ad anni tre di reclusione.

Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. solo quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non si fa luogo all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione, anche in questo caso, della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 25/1/2022 il Tribunale di Latina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 3 mesi 9, giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato dall'art. 80 d.P.R. 309/90. Il giudice ha applicato, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha poi disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. La difesa si duole dell'adozione della misura interdittiva e della disposta confisca, lamentando che tali provvedimenti non sono stati motivati. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati „ La misura della confisca dello stupefacente è obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., essendo un bene il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque è parimenti obbligatoria, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., essendo stata applicata all'imputato una pena superiore ad anni tre di reclusione. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. solo quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non si fa luogo all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione, anche in questo caso, della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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