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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25692/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5342/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1) e per il reato degli art. 81 cp e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2); Rilevato che l'imputato ha contestato l'accertamento di responsabilità con riferimento al dolo eventuale; Rilevato che la censura è generica e non si confronta affatto né con la sentenza impugnata né con la giurisprudenza di legittimità che ritiene compatibile il dolo eventuale con il dolo specifico dei reati tributari (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01) e ritiene la responsabilità dell'amministratore di diritto, testa di legno, purché consapevole dell'agito (Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-02), come accertato in questo caso e non contestato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5342/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1) e per il reato degli art. 81 cp e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2); Rilevato che l'imputato ha contestato l'accertamento di responsabilità con riferimento al dolo eventuale; Rilevato che la censura è generica e non si confronta affatto né con la sentenza impugnata né con la giurisprudenza di legittimità che ritiene compatibile il dolo eventuale con il dolo specifico dei reati tributari (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01) e ritiene la responsabilità dell'amministratore di diritto, testa di legno, purché consapevole dell'agito (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-02), come accertato in questo caso e non contestato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25692/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris