CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, pronunciando in sede di rinvio, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in relazione al reato di autoriciclagg io. La pronuncia conseguiva all'annullamento con rinvio disposto da Sez. 2, n. 44733 del 6/10/2022, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica, sul presupposto che il Tribunale avesse erroneamente escluso che il profitto del reato di autoríciclaggio fosse quantificabile nell'importo di €2.333.840,00, pari al valore dell'azienda, oggetto di condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, fatta confluire in nuove società, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La Cassazione sottolineava che il profitto del reato di bancarotta era confluito, in epoche successive, in società riconducibili al ricorrente, salvo restando che il valore iniziale dei beni sottratti dalla società successivamente dichiarata fallita costituiva il profitto del reato di riciclaggio. La sentenza rescindente, inoltre, precisava che l'impugnazione concerneva esclusivamente l'aspetto relativo alla quantificazione del profitto, ragion per cui non esaminava le doglianze sollevate dall'indagato in ordine al tema del fumus commissi delicti che, di conseguenza, venivano nuovamente devolute all'esame del Tribunale. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla presunta commissione della condotta in epoca antecedente rispetto all'introduzione del reato di autoricìclaggio. Il ricorrente evidenzia che, in base alla formulazione delle imputazioni, il reato presupposto dell'autoriciclaggio è costituito dalla bancarotta per distrazione, realizzata mediante il trasferimento, a partire dal 2014, del compendio aziendale della R.P.A. s. coop. r.i. (dichìarata fallita nel 2016) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, poi, alla [OSCURATO:PERSONA] s.d. Successivamente i medesimi beni venivano trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nel periodo tra il 2016 e il 2017). Sostiene il ricorrente che se la dichiarazione di fallimento individua il momento consumativo del reato di bancarotta, se ne dovrebbe desumere l'inconfigurabílità dell'autoriciclaggio, in quanto commesso in epoca precedente (2012-2014) rispetto al reato presupposto. Qualora, invece, si ritenga che il fallimento sia una condizione obiettiva di punibilità, il reato presupposto risulterebbe antecedente rispetto all'autoriciclaggio, ma tale condotta sarebbe stata ugualmente commessa prima dell'entrata in vigore (1 gennaio 2015) della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. 2.2. Ulteriore argomento addotto a sostegno della non configurabilità del reato di autoriciclaggio è quello che attiene all'individuazione del momento consumativo. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'autoriciclaggio dovrebbe ritenersi consumato con il trasferimento dei beni dalla società poi dichiarata fallita alla RPA Group s.r.I., essendo irrilevanti le successive cessioni dei beni alle altre società riconducibili al ricorrente avvenute, in successione, tra il 2016 e il 2018. I trasferimenti dei beni aziendali successivi al primo non integrerebbero il reato di autoriciclaggio, in quanto il reato deve ritenersi già consumato al momento del passaggio dei beni dalla società fallita a quella in bonis, mentre le vicende ulteriori costituirebbero fatti privi di rilevanza penale. Infine, precisa il ricorrente che il reato di autoriciclaggio non ha natura di reato eventualmente permanente, sicchè la condotta astrattamente integrante reato deve ritenersi integralmente consumata in epoca antecedente rispetto all'introduzione della fattispecie incriminatrice in esame. 2.3. Il ricorrente censura la sussistenza del fumus commissi delicti sottolineando come il mero trasferimento di beni, peraltro tra società aventi una denominazione quasi identica e svolgenti la medesima attività, sarebbe inidonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni. 2.4. Infine, si deduce la violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. nella misura in cui la medesima condotta distrattiva verrebbe posta a fondamento sia del reato di bancarotta fraudolenta che di autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La prima questione dedotta dal ricorrente attiene alla individuazione del momento di consumazione del reato presupposto, costituito dalla bancarotta per distrazione. Sul punto, l'ordinanza impugnata ha recepito il consolidato orientamento giurisprudenziale, meritevole di ulteriore conferma, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente (tra le tante si veda Sez.5, n. 2899 del 2/10/2018, Signoretti, Rv. 274610; in motivazione Sez.U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). Applicando tale principio ai rapporti tra i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione ed autoriciclaggio, ne consegue che, costituendo la dichiarazione di fallimento una mera condizione di punibilità, il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di quest'ultimo reato (così in motivazione Sez.5, n. 22143 del 14/3/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283257).Quanto detto consente di affermare che il reato di bancarotta fraudolenta, essendo consistito nella distrazione dei beni societari dalla RPA s.coop. r.l. nel 2014, è stato correttamente ritenuto commesso precedentemente rispetto al successivo autoriciclaggio. 3. Maggiormente complessa è la seconda questione posta dal ricorrente, secondo il quale l'autoriciclaggio si collocherebbero necessariamente in epoca antecedente l'entrata in vigore della nuova figura di illecito (1 gennaio 2015), con la conseguente irretroattività della norma incriminatrice. Il ricorso ripropone una questione esaminata e risolta dall'ordinanza impugnata, sulla base della compiuta ricostruzione cronologica della vicenda (si veda pg.4), lì dove si specifica che le condotte di distrazioni (commesse tra il 2012 e il 2014) hanno avuto ad oggetto l'integrale trasferimento del compendio aziendale della RPA s.coop. r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]. A partire dal luglio 2014 e fino al giugno 2018, i medesimi beni provento del reato di bancarotta fraudolenta sarebbero stati di volta in volta trasferiti tra le diverse società riconducibili al ricorrente. Sulla base ditale ricostruzione in fatto, il Tribunale ha ritenuto che le condotte penalmente rilevanti sarebbero esclusivamente quelle commesse in epoca successiva all'i gennaio 2015 e, quindi, consistenti nei trasferimenti avvenuti in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della RPA Institute s.r.I., datate tra il 2016 e il 2017. Il fatto che nel capo di imputazione si indichi anche il trasferimento dei beni avvenuto nel 2014 avrebbe una mera valenza descrittiva, funzionale a rendere comprensibile la sequenza dei vari passaggi dei beni, salvo restando che, in applicazione del principio di irretroattività della legge pena, le condotte antecedenti al 2015 non costituiscono reato. 3.1. Partendo da tale dato fattuale, si pone la questione di verificare se sia o meno qualificabile in termini di autoriciclaggio una condotta consistente in una sequela di trasferimenti dei beni, provento del reato di bancarotta, anche se il primo anello di tale catena, in quanto commesso prima dell'entrata in vigore del reato di autoriciclaggio, non possa essere considerato quale reato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le condotte di autoriciclaggio penalmente rilevanti sarebbero anche i soli trasferimenti intervenuti tra il 2016 e 2017, prescindendo dalla irrilevanza ai fini penali del primo trasferimento risalente al 2014. Si tratta di una conclusione non condivisibile, dovendosi valorizzare il fatto che la prima condotta, non essendo qualificabile in termini di autoriciclaggio, ha comportato un trasferimento dei beni insuscettibile di essere interpretato come finalizzato ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. In tal senso, peraltro, deve evidenziarsi come il segmento della condotta non costituente reato (cioè il trasferimento avvenuto nel 2014) esclude la possibilità stessa di ritenere la provenienza delittuosa dei beni, atteso che salva restando la sussistenza della bancarotta fraudolenta, il trasferimento successivo dei beni risulta effettuato da una società che ne poteva liberamente disporre. In buona sostanza, l'acquisizione del complesso aziendale provento del reato di bancarotta in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl (intervenuto nel 2014), non essendo qualificabile in termini di riciclaggio, comporta l'impossibilità di attribuire rilievo alla provenienza illecita dei beni e fa conseguente libera disponibilità dei medesimi beni da parte della suddetta società, con la conseguenza che i successivi trasferimenti intervenuti nel tempo si fondano su una interruzione di quella genetica provenienza illecita sulla quale si fonda l'impostazione recepita dal Tribunale. 4. La fondatezza delle ragioni di ricorso sopra esaminate, determina l'assorbimento delle ulteriori questioni, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella genetica. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del Gip del Tribunale di Roma del 16 febbraio 2022 ed ordina l'immediata restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quan