CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 02188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso16607-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l'ordinanza n. 16279/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale nel quale è incorsa questa Corte nell'ordinanza n. 16279/2022, depositata il 19/5/2022, avendo erroneamente indicato quale giudice del rinvio la Corte d’appello di Napoli, invece che quella di Salerno. L'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parteinteressata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass., 20/03/2014, n. 6603). Nel caso di specie ricorre quest’ultima evenienza in quanto nel provvedimento, sia in parte motiva (pag. 8), che nel dispositivo, viene specificato che la Corte locale del rinvio debba decidere in diversa composizione , rendendo, quindi evidente la volontà del Collegio di rinviare la causa alla Corte d’appello di Napoli e non a quella di Salerno, nel qual caso non sarebbe giustificabile la specificazione in ordine alla diversità della composizione del collegio. Pertanto, deve disporsi la correzione siccome in dispositivo. P.Q.M. a correzione di materiale errore dispone che nellaparte motiva, a pag. 8, e nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 16279/2022, depositata il 19/5/2022, invece che Corte d’appello di Napoli debba intendersi e leggersi Corte d’appello di Salerno . Così decis