CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo nell’accoglimento del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20/11/2025, la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Udine in data 30/01/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX, concedeva alle imputate il beneficio della non menzione dellacondanna, disponeva la confisca e la allegazione agli atti dei due testamenti insequestro e confermava nel resto la sentenza impugnata.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste propone ricorso l’avv.2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 643 cod. pen. peravere la sentenza ritenuto integrato il presupposto della deficienza psichica inpresenza di una condizione di mero decadimento cognitivo lieve/moderato,compatibile con la capacità di autodeterminazione, nonché in ordine allapercezione e riconoscibilità del predetto stato da parte delle imputate.Al riguardo, rileva come la Corte territoriale abbia errato nel riteneresufficiente ad integrare il requisito una mera e generica vulnerabilità legataall’età della persona offesa, effettuando così una lettura eccessivamente ampiaed elastica, in contrasto con il principio di tassatività della norma penale.Lamenta, vieppiù, come la motivazione sia carente in punto di riconoscibilitàdi tale stato, a fronte di specifici elementi probatori - costituiti dalla visitaneurologia del settembre 2018, dal parere del consulente di parte dott.[OSCURATO:PERSONA], nonché dalle dichiarazioni dei professionisti che avevanointeragito con la anziana - che evidenziavano come tale condizione non fosseimmediatamente percepibile.2.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., violazione in relazione all’art. 643 cod. pen., peressere stata ritenuta provata la condotta di induzione, in assenza diindividuazione di specifici comportamenti attivi, idonei e casualmente efficienti, edel momento in cui dette condotte sarebbero state poste in essere, cosìeffettuando una inversione logica incompatibile con la struttura del reato.Censura altresì il ragionamento operato, per essere il procedimentoinferenziale meramente assertivo e per avere la Corte di appello valorizzatocircostanze fattuali senza indicare la massima di esperienza applicata.2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenzadel nesso causale.Al riguardo, censura il ragionamento operato in quanto caratterizzato dasalti logici, rilevando come il mutamento delle disposizioni testamentarie siastato ritenuto indice di induzione senza effettuare una valutazione controfattuale.2.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 643 cod.pen., nonché vizio di motivazione, per essere stato ritenuto sussistente uneffetto giuridico dannoso derivante dall’atto indotto.In particolare, la ricorrente censura come la Corte di appello abbia finito perconfigurare il reato come di pericolo astratto, ritenendolo consumato con ilcompimento dell’atto idoneo a produrre effetti dannosi.2.5. Con quinto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in ordine alcontenuto sostanziale dei testamenti ed alla loro coerenza con precedentidisposizioni testamentarie.2.6. Con sesto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 643 cod.pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo specifico.2.7. Con settimo motivo, la ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla acquisizione e valorizzazionedi prove nuove in grado di appello (in particolare i documenti allegati all’atto diappello della coimputata [OSCURATO:PERSONA] e la chiavetta contenente laregistrazione della telefonata intercorsa a marzo 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] el’amministratore di sostegno), senza effettiva rinnovazione istruttoria.2.8. Con ottavo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di determinazione della pena edi diniego delle circostanze attenuanti generiche.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, propone ricorsoanche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],articolando vari motivi.3.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione, lamentando come laricostruzione della condotta induttiva sia avvenuta sulla base di una sola dellepossibili letture del quadro indiziario; lamenta vieppiù la omessa motivazione inmerito alla non credibilità della ricostruzione alternativa prospettata.Censura quindi il ragionamento inferenziale operato, laddove il conflittoinsorto sulla badante viene assunto a fulcro causale della induzionetestamentaria, senza che sia tuttavia esplicitata in sentenza la massima diesperienza applicata. Lamenta come anche la valorizzazione, quale indice diinduzione, della conversazione, in cui la imputata manifestava il propriodisaccordo in relazione alla scelta dell’amministratore di sostegno, risultimeramente congetturale.Altro salto logico viene rilevato nell’argomentare dalla valutazionecomparativa tra i beneficiari dei vari testamenti per sostenere la natura indottadelle successive disposizioni testamentarie, trattandosi di valutazione nonrispondente ad alcuna massima di esperienza e sganciata da qualsiasiaccertamento o da elementi in concreto emersi.Vieppiù la ricorrente censura la mancata considerazione, nella valutazionecomparativa al fine della coerenza delle disposizioni, del testamento del 2012;censura, poi, il salto logico che ha portato i giudici di appello a ritenere elementoindiziante il fatto che i due più recenti testamenti fossero stati redatti a brevedistanza temporale l’uno dall’altro ed a valutare come “improbabile” che laanziana, nello stato di fragilità in cui versava, potesse assumere iniziative volte aredigere testamenti dal contenuto sovrapponibile, ma non identico.La coincidenza temporale tra la presunta conoscenza del testamento del2014 e la data del secondo testamento del 2019 costituirebbe poi, a parere dellaricorrente, un elemento che introduce un ulteriore ragionevole dubbio sullalinearità del percorso inferenziale seguito dalla sentenza.La sentenza impugnata viene vieppiù censurata laddove, al paragrafo 4.2.5,nel ritenere espressamente la assenza di spiegazione alternativa lecita, omettedi confrontarsi con le deduzioni e le argomentazioni portate in appello.3.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità nella ricostruzionedel contributo concorsuale della imputata, a fronte di elementi che testimonianola attività della sola coimputata.Al riguardo, rileva come gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale(l’interesse delle nipoti al procedimento di nomina dell’amministratore disostegno, il riavvicinamento alla zia negli ultimi mesi di vita, l’essere l’imputata,insieme alla sorella, unica beneficiaria dei testamenti in questione) sianoelementi equivoci, passibili di lettura alternativa; rileva la ricorrente, poi, come ilcontrasto con l’amministratore di sostegno non fondasse su questioni legate allagestione del patrimonio, bensì sulla possibilità di far proseguire il rapporto con labadante che già assisteva l’anziana ed a cui costei era affezionata.Lamenta, inoltre, come la sentenza impugnata sia rimasta silente rispettoalla argomentazione critica portata in appello circa i contorni del contributoconcorsuale prestato.3.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazioneall’art. 643 cod. pen.Al riguardo, argomenta dalla natura di reato di pericolo e dagli effettiderivanti dalla redazione del testamento per rilevare come alla mera redazionedel testamento non possa conseguire alcun effetto giuridico dannoso, mancandocosì un elemento del fatto tipico.3.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 643 cod.pen. e vizio di motivazione in punto di parificazione di una condizione di merodecadimento cognitivo a quella di infermità/deficienza psichica e con riferimentoalla presunzione di strumentalizzazione della condizione di vulnerabilita’.Censura, poi, l’apparato argomentativo, siccome affetto da intrinsecacontraddittorietà, nella misura in cui fonda sul referto neurologico del dott.XXXXX, finendo per ritenere la deficienza psichica integrata da un merodeterioramento cognitivo.Deduce, vieppiù, il travisamento dell’argomento difensivo risultante dallaconsulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] (la esistenza di un quadro oscillante conmomenti di buon compenso e non già la reviviscenza delle capacità cognitivedella persona offesa) e dalla lettura selettiva della consulenza del Pubblicoministero.Stigmatizza altresì il passaggio argomentativo, siccome affetto da saltologico, che trae dalle dichiarazioni testimoniali, circa una condizione diarrendevolezza della persona offesa, lo stato di incapacità rilevante ex art. 643cod. pen.Ulteriore vizio logico viene individuato nel far discendere dalla condizione divulnerabilità o deterioramento cognitivo la prova della circonvenzione.3.5. Con quinto motivo, la ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla acquisizione evalorizzazione di prove nuove in appello, con valore decisivo ai fini dellaresponsabilità, senza previa rinnovazione istruttoria, ma solo dopo la discussionefinale.3.6. Con sesto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di determinazione dellapena e diniego di circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. ancheSez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili disovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1,n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).1.1. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nelgiudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Cortedi cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito.Eccede, quindi, dai limiti di cognizione di legittimità ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, rimanendo il controllo sulla motivazionein sede di legittimità circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili chel'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi,della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificatol'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato oda altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame,requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, DosSantos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 -01; Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01).1.2. Anche il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazioneper travisamento della prova, poi, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, adaddurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazionenella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere didecisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare laprova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchédella effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006,Todisco, Rv. 234162 – 01).1.3. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione diresponsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza diappello per relationem a quella della sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenzaappellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, siintegrino vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla qualeoccorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 1,n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01; Sez. 3,n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 2, n. 5112 del02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01).1.4. Infine, secondo orientamento di questa Corte, a cui si intende darecontinuità, la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogniragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale dellapresunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio divalutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondocui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale dellaresponsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata,Rv. 270519 - 01; Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.254025- 01; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111 -01; Sez. 1, n.30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374- 01; Sez. 2, n. 16357 del02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795 -01).Peraltro, neppure può ritenersi censurabile la sentenza per non avere presoin considerazione ogni deduzione difensiva di possibile ricostruzione alternativa,laddove questa risulti comunque disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previstodall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenziuna ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazionedifensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa(Sez.2, n. 35817 del 10/07/2019,Sirica,Rv. 276741-01).2. Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deveessere rigettato, essendo i motivi proposti aspecifici, non consentiti o comunquecomplessivamente infondati.2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha dedotto vizio diviolazione di legge in relazione all’art. 643 cod. pen., per avere la Corteterritoriale ritenuto integrato il presupposto della deficienza psichica in presenzadi una condizione di mero decadimento cognitivo lieve/moderato e divulnerabilità legata all’età della persona offesa, risultando la motivazionevieppiù carente in punto di riconoscibilità di tale stato.2.1.1. Il motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello,non confrontandosi criticamente con la doppia motivazione conforme, oltre chemanifestamente infondato.La Corte territoriale ha invero spiegato, con motivazione puntuale e logica,nonché aderente alle risultanze processuali, il ragionamento svolto ed articolatosulla base dei numerosi elementi fattuali, derivanti dagli accertamenti medicieffettuati, nonché logici, da cui ha tratto prova del decadimento psico-organico incui la persona offesa versava al momento della redazione dei testamenti inoggetto, dando rilievo alla diagnosi di demenza effettuata sin dal 2018 (rispettoa cui il giudice di appello rilevava, altresì, la mancanza di contestazioni e censuresul punto da parte delle appellanti: vds. pag. 10 della sentenza impugnata) eprendendo vieppiù posizione sulle deduzioni difensive, che disattendevamotivatamente (vds. pagg. 5-8 della sentenza di primo grado e pagg. 9-11 dellasentenza impugnata).Con tale motivazione puntuale e compiuta il motivo non si confrontacriticamente, non portando elementi in grado di disarticolare il ragionamentoprobatorio operato.2.1.2. La Corte di appello ha fatto, altresì, corretta applicazione del principiodi diritto per cui il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittimaversi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che siaaffetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazionedello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idonea aporla in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che neaffievolisca le capacità critiche (Sez. 2, n. 23283 del 24/02/2023, R., Rv.284729 – 01; Sez. 2, n. 21464 del 20/03/2019, D., Rv. 275781 – 01).In particolare, è stato precisato che la nozione di "deficienza psichica",utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace,comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che rendafacile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro leinsidie altrui (Sez. 2, n. 17415 del 23/01/2009, Carere, Rv. 244343 – 01 che, inparte motiva, ha altresì chiarito che la prova dell'induzione non richiedenecessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo ilconvincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioèrisultare da elementi precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti edil pregiudizio da essi derivante).2.1.3. In tal senso, la sentenza impugnata ha dato rilievo, conformemente aquanto fatto dal primo giudice, alle deteriorate condizioni psichiche in cui versavala persona offesa, per come concordemente risultante dalla documentazionesanitaria e dalle testimonianze assunte, che determinavano una fragilità, conconcreto indebolimento delle capacità critiche e volitive, e conseguentesuggestionabilità della stessa (vds. pagg 12-13 della sentenza impugnata epagg. 5 e ss. della sentenza di primo grado).2.1.4. Anche in punto di elemento soggettivo del reato, la sentenza hasviluppato una motivazione ampia, compiuta e priva di aporie logiche, inferendoil dolo dalla presenza quotidiana nella casa della anziana, dalle condizioni in cuial tempo la vittima versava, nonché dalla partecipazione della imputata alprocedimento di nomina dell’amministratore di sostegno (vds. pagg. 22-23 dellasentenza impugnata e pagg. 12-13 della sentenza di primo grado).2.2. Con secondo motivo, la ricorrente ha sostanzialmente dedotto imedesimi vizi in punto di condotta di induzione, rilevando la mancataindividuazione di specifici comportamenti attivi, idonei e casualmente efficienti, edel momento in cui dette condotte sarebbero state poste in essere.2.2.1. Il motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo, a fronte di unadoppia motivazione conforme.In particolare, la Corte di appello sul punto dedica una motivazione ampia edarticolata, in cui l’apparato argomentativo si snoda attraverso il puntualeriferimento agli atti ed alle risultanze processuali (vds. paragrafo 4.2., pagg. 15-21 della sentenza impugnata; vds pag. 11 della sentenza di primo grado): sitratta di motivazione e ragionamento probatorio con cui il motivo di ricorso nonsi confronta criticamente ed in modo specifico, non portando elementi in grado didisarticolare la trama argomentativa.2.2.2. Di contro, con le censure così articolate la ricorrente finisce persollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questasede.2.3. Con terzo motivo, la ricorrente ha censurato la manifesta illogicità dellamotivazione sulla sussistenza del nesso causale.Sul punto, rinviandosi ai principi generali esposti sub paragrafo 1 ed alleconsiderazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, si rilevaulteriormente come non vengano in rilievo, nel percorso argomentativocensurato, illogicità manifeste, di contro risultando le censure mosse, nellaprospettiva difensiva, agganciate ad una diversa ricostruzione del fatto,conseguente ad una differente lettura del materiale probatorio.2.4. Con quarto motivo, la ricorrente ha dedotto i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello finito perconfigurare il reato di cui all’art. 643 cod. pen. come di pericolo astratto,ritenendolo consumato con il compimento dell’atto idoneo a produrre effettidannosi.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA], rettificando parzialmente le riflessioni dei giudici di merito,intende dare seguito all’orientamento recentemente consolidatosi, secondo cui ilreato di cui all’art. 643 cod. pen., postulando il compimento di un’azionemanipolatoria il cui risultato finale consiste nell’induzione a compiere un attocausativo di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o pera l t r i , h a n a t u r a d i r e a t o d i d a n n o e n o n d i p e r i c o l o(Sez. 2, n. 22910 del 26/05/2026, R., non mass; Sez. 2, n. 3175 del17/12/2025, dep. 2026, R., Rv. 289317-01, secondo cui le conseguenze dannosedevono intendersi in senso ampio, non limitate al danno patrimoniale, ma estesoa quello “giuridico”, che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione dellalibertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale,poiché la disposizione tutela in via principale la persona in quanto tale, mentre ilpatrimonio assume rilievo solo in via mediata; Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025,dep. 2026, P., Rv. 289315-02).Per come chiarito da questa Corte, dunque, l’"effetto giuridico dannoso",contemplato dalla fattispecie incriminatrice, deve intendersi come non limitato aldanno patrimoniale, ma esteso a quello "giuridico", che deriva alla personaoffesa dalla subita limitazione della libertà (Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep.2026, R., cit.).Il delitto, in quanto a “formazione progressiva” e, eventualmente,aconsumazione prolungata”, si perfeziona pertanto con il compimento dell’attoavente effetto giuridico potenzialmente dannoso (di modo che, ove realizzato coninduzione al rilascio di una disposizione testamentaria, si perfeziona con laformazione del testamento conseguita alla manipolazione ad essa strumentale),ma la sua consumazione può protrarsi fino alla completa realizzazione delleconseguenze derivanti da tale atto (Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025, dep. 2026,P., cit.), quali la pubblicazione del testamento e l’accettazione dell’eredità (Sez.2, n. 3175 del 17/12/2025, dep. 2026, R., cit.).2.5. Il quinto motivo (con cui la ricorrente ha dedotto la manifesta illogicitàdella motivazione in ordine al contenuto sostanziale dei testamenti, coerenza conprecedenti disposizioni testamentarie e continuità della volontà testamentaria)risulta non consentito, in quanto il denunciato vizio attinge profili in fatto che nonrisultano devoluti al giudice di appello con la formulazione di specifici motivi diimpugnazione.D’altro canto, si tratta di accertamento e valutazioni che risultavano giàeffettuati dal primo giudice (vds. pag. 9 della sentenza di primo grado, in cuivengono poste espressamente a confronto le ultime disposizioni testamentariecon il precedente testamento del 2014, ma non con quello del 2012) con cuil’impugnazione avrebbe potuto e dovuto confrontarsi.2.6. Anche il sesto motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delmotivo di appello, non portando argomentazioni critiche alla sentenza in grado discardinare il ragionamento probatorio, limitandosi ad opporre una diversa letturadelle risultanze processuali (vds. pagg. 12-13 della sentenza di primo grado epagg. 22-23 della sentenza impugnata).2.7. Con settimo motivo, la ricorrente ha lamentato la acquisizione edutilizzazione, da parte del giudice di appello, dei documenti allegati all’atto diimpugnazione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] e della chiavettacontenente la registrazione della telefonata intercorsa a marzo 2019 traXXXXXXXXXXXXX e l’amministratore di sostegno.2.7.1. Sul punto, si rileva che, nel giudizio di appello, il rispetto delcontraddittorio richiede che le parti siano poste in condizione di interloquire e farvalere le loro ragioni in ordine all'assunzione di una prova, mentre non imponeche l'interlocuzione sia effettiva (Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Scarano, Rv.268848 – 01); né risulta prescitta, per l’acquisizione di una prova documentale,una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 3, n.34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 – 01; Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015,Scarano cit.).Nella specie, risulta, dal verbale di udienza del 20 novembre 2025, che ilProcuratore generale rassegnava le sue conclusioni innanzi alla Corte di appelloanche con riferimento alla documentazione allegata all’atto di impugnazione dellaXXXXXXXXXXXXXXXXX e la parte era posta, dunque, nella condizione diinterloquire sul punto.2.7.2. Vieppiù, il motivo risulta difettare altresì della cd. prova di resistenzain relazione all’elemento che si assume inutilizzabile.Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il dato dellaconoscenza della esistenza di ulteriori testamenti è acquisito non dallatrascrizione della telefonata del marzo 2019, prodotta dalla difesa, bensì sullabase della denuncia dell’amministratore di sostegno (vds pagg. 11 e 14 dellasentenza impugnata; vds anche pag. 18 della sentenza impugnata in cui sirichiamano p 16. 17 della denuncia in aff. 5-49).2.7.3. Inoltre, il motivo risulta formulato in modo anche assolutamentegenerico, facendo riferimento, oltre che alla violazione dell’art. 603 cod. proc.pen., a quella dell’art. 111 Cost., dunque a vizio non deducibile, in quanto nonprevisto tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., che può soltantocostituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).2.8. Con ottavo motivo, la ricorrente ha dedotto vizio di motivazione inpunto di determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuantigeneriche.2.8.1. Il motivo è aspecifico e meramente reiterativo, oltre chemanifestamente infondato: la Corte di appello si è confrontata specificamentecon le deduzioni difensive sul punto, rilevando come, contrariamente a quantodedotto in appello, il primo giudice non abbia utilizzato il medesimo argomentodella gravità del fatto per negare le generiche e per discostarsi dal minimoedittale, ed evidenziando come fosse stato dato rilievo specifico alle modalitàdella condotta, alla spregiudicatezza ed alla tenace determinazione dimostratadalla imputata (vds. pag. 23 della sentenza impugnata).Anche quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale hafornito specifica motivazione, priva di aporie logiche, con cui ha rilevato laassenza di elementi positivamente valutabili, prendendo vieppiù posizione sullecircostanze fattuali dedotte dalla difesa (vds. pag. 24 della sentenza impugnata).2.8.2. Il motivo risulta, poi, anche manifestamente infondato.Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ègiustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rendela statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01) anche allorquando il diniego del giudicenon prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).Legittimo risulta quindi il diniego fondato sulla sostanziale assenza di ragionigiustificatrici per il riconoscimento del beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato, essendo i motivi proposti aspecifici, non consentiti o comunquecomplessivamente infondati.3.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la illogicità dellamotivazione, lamentando come la ricostruzione della condotta induttiva siaavvenuta sulla base di una sola delle possibili letture del quadro indiziario; hacensurato, quindi, il ragionamento inferenziale operato, laddove il conflittoinsorto sulla badante è stato assunto a fulcro causale della induzionetestamentaria, nonché nella parte in cui sono stati valorizzati, quali indici diinduzione, quelle conversazioni in cui la imputata manifestava il propriodisaccordo in relazione alla scelta dell’amministratore di sostegno.3.1.1. In sostanza, con argomentazioni e censure ampiamentesovrapponibili a quelle portate nel ricorso della coimputata, la ricorrente lamentacome la motivazione fonderebbe su mere congetture, non essendo esplicitata lamassima di esperienza applicata, e presenterebbe sia salti logici nella valutazionecomparativa delle disposizioni testamentarie, che omissioni nella considerazionedelle deduzioni difensive.3.1.2. Rinviandosi alle generali considerazioni già esposte al paragrafo 1, maanche ai paragrafi da 2.1. a 2.3., con riferimento alle sovrapponibili censureposte dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva come il motivo in esame contengaprofili di censura aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate inappello.Di conto, la motivazione della Corte territoriale risulta ampia ed articolata eil ragionamento, che si snoda attraverso il puntuale riferimento agli atti ed allerisultanze processuali (vds. paragrafo 4.2., a pagg. 15-21 della sentenzaimpugnata; vds. anche pag. 11 della sentenza di primo grado) non presentaillogicità manifeste, né il motivo di ricorso riesce a portare elementi in grado didisarticolare la trama argomentativa.Di contro, con le censure così articolate la ricorrente finisce per opporre, allaricostruzione operata ed al ragionamento logico seguito, una diversa lettura deifatti, non consentita in questa sede.Con riferimento poi a profili di illogicità dedotti in punto di analisi dellacoerenza delle volontà testamentarie, si tratta di motivo aspecifico, nella misurain cui, fondando la censura su un travisamento per omissione, il ricorso difetta diautosufficienza, per quanto argomentato al paragrafo 1.2.3.2. Con secondo motivo, la ricorrente ha dedotto vizio di motivazione perillogicità nella ricostruzione del contributo concorsuale, a fronte di elementi chetestimonierebbe il coinvolgimento della sola coimputata: al riguardo, ha rilevatocome gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale siano elementi equivoci,passibili di lettura alternativa.3.2.1. Il motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo. Circa il contributoconcorsuale della [OSCURATO:PERSONA], la motivazione esposta nel doppio grado digiudizio di merito risulta conforme, congruente nonché priva di aporie logiche(vds pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado e pagg. 15-18 della sentenzaimpugnata) ed aderente alle risultanze processuali (vds. in particolare, anchequanto emergente dalle dichiarazioni del Lostuzzo, valorizzato a pagg. 17 e 23della sentenza da ultimo citata).3.2.2. Il ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito risulta,peraltro, saldamente ancorato non solo ad un procedimento inferenziale, maanche a specifici elementi fattuali, rispetto ai quali non vengono formulatecensure di travisamento dotate dei minimi requisiti di specificità. Né vieneeffettuata, nella formulazione del motivo, la cd. prova di resistenza.3.3. Con terzo motivo, la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art. 643 cod. pen., argomentando dalla natura di reato di pericoloper rilevare come dalla mera redazione del testamento non potesse conseguirealcun effetto giuridico dannoso, mancando così un elemento del fatto tipico.Il motivo risulta infondato, per quanto già esposto al paragrafo 2.4., a cui sifa rinvio.3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di leggee di motivazione in punto di parificazione di una condizione di mero decadimentocognitivo a quella di infermità/deficienza psichica e con riferimento allapresunzione di strumentalizzazione della condizione di vulnerabilita’.3.4.1. Il motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello,non confrontandosi criticamente con la doppia motivazione conforme, oltre chemanifestamente infondato.Sul punto, valgono le considerazioni già esposte ai paragrafi 2.1.1. e 2.1.2 acui si fa rinvio.3.4.2. Inoltre, il ricorso difetta sul punto di autosufficienza.3.4.2.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdottodall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principiodi autosufficienza del ricorso in cassazione, che si traduce nell'onere di puntualeindicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e deiquali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleriadel giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01)Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolosia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti dainserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte dellacancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito diidentificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.Si ritiene dunque che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma2 disp. att. cod. proc. pen., sia necessario il rispetto del principio diautosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione daparte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritienenecessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria.3.4.2.2. Nella specie, non solo il ricorso non allega gli atti che assumetravisati, ma neppure di essi fornisce una idonea indicazione ex art. 165-bis disp.3.4.3. Inoltre, il motivo di ricorso non si confronta criticamente epuntualmente con la motivazione ben più articolata della Corte di appello, chefonda il ragionamento anche sulle s.i.t., sugli esiti della commissione medica del2012 e sulle dichiarazioni del medico di base, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la qualeriferiva come nel 2018 la persona offesa fosse divenuta mansueta e si lasciassecondurre nelle decisioni e che era più facile raggirarla e manipolarla (pagg. 11 e12 della sentenza impugnata). In tal senso assumeva rilievo, nel ragionamentoprobatorio della Corte territoriale, anche lo specifico episodio a cui assisteva ilgiudice tutelare, che dava contezza del repentino mutamento di risposta da partedella anziana, a semplice domanda posta in tono recriminatorio dallaXXXXXXXXXXXXXXXXX (vds. pagg. 16 e 17 sentenza cit.).3.4.4. Peraltro, il motivo risulta vieppiù generico ed eccentrico nella misurain cui lamenta meramente la mancata considerazione delle deduzioni difensive, afronte di motivazione in cui, di contro, tali deduzioni, in uno con le considerazionidel dott. [OSCURATO:PERSONA], vengono esaminate ma disattese motivatamente, conpercorso logico e congruente, che dà atto di come le conclusioni del consulenteesulino dalla componente tecnico scientifica e trasmodino in interpretazioniopinabili, fondate su elementi in fatto risultati smentiti dalla istruttoria (vds.pagg. 13 -15 della sentenza impugnata).3.5. Con riferimento al quinto motivo, con cui la ricorrente ha dedotto il viziodi cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento allaacquisizione e valorizzazione di prove nuove in appello, senza previarinnovazione istruttoria, valgono le considerazioni svolte ai paragrafi da 2.7.1. a2.7.3., cui si rinvia, per la assoluta identità delle questioni poste e risultando leconsiderazioni ivi esposte assorbenti dei profili di doglianza in esame.3.6. Con sesto motivo, la ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in puntodi determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.3.6.1. Il motivo è aspecifico e meramente reiterativo, oltre chemanifestamente infondato: la Corte di appello si è confrontata specificamentecon le deduzioni difensive sul punto, rilevando come, contrariamente a quantodedotto in appello, il primo giudice non abbia utilizzato il medesimo argomentodella gravità del fatto per negare le generiche e per discostarsi dal minimoedittale, evidenziando, di contro, come sia stato dato rilievo specifico allemodalità della condotta, alla spregiudicatezza ed alla tenace determinazionedimostrata dalla imputata (vds. pagg. 13 della sentenza di primo grado e 24della sentenza impugnata).Anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corteterritoriale ha fornito specifica motivazione, priva di aporie logiche, con cui harilevato la assenza di elementi positivamente valutabili (vds. pag. 24 dellasentenza impugnata).3.6.2. Il motivo risulta, poi, anche manifestamente infondato.Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ègiustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rendela statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01) anche allorquando il diniego del giudicenon prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244).Legittimo risulta quindi il diniego fondato sulla sostanziale assenza diragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio (da ultimo, Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.