Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26117/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che con i due motivi di ricorso si lamentano del tutto genericamente asseriti difetti di motivazione quanto ai rilievi prospettati in appello sui criteri di determinazione e sulla misura della pena applicata e che di contro la decisione gravata, seppur sinteticamente, in linea con la estrema genericità del motivo di appello, ha affrontato e disatteso le relative censure con argomentazione che deve ritenersi puntuale e adeguata; Ritenuto che alla Inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cpp, determinate come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che con i due motivi di ricorso si lamentano del tutto genericamente asseriti difetti di motivazione quanto ai rilievi prospettati in appello sui criteri di determinazione e sulla misura della pena applicata e che di contro la decisione gravata, seppur sinteticamente, in linea con la estrema genericità del motivo di appello, ha affrontato e disatteso le relative censure con argomentazione che deve ritenersi puntuale e adeguata; Ritenuto che alla Inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cpp, determinate come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/
Sentenza Cassazione n. 26117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris