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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28724/2022

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zione codice ORDINANZA della strada sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12109/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B03 G190L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 107, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, in forza di determina del dirigente del Settore affari legali e contenzioso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 278/2018, pubblicata in data 8 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con verbale n. 1637, elevato il 23 luglio 2014 dagli agenti della Polizia stradale della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, notificato il 7 agosto 2014, era contestata ad [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, per aver trasformato la scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. 110, in piazzole sostenute da massi di pietra e per aver pavimentato l'accesso carrabile con terriccio "stabilizzato", sempre a monte della strada provinciale n. 110.

Avverso tale verbale di contestazione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Sapri, chiedendo che fosse disposto l'annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, secondo cui doveva essere corrisposto il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 168,00, e della sanzione accessoria, con cui era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 75/2015 del 30 ottobre 2015, rigettava l'opposizione, ordinando all'opponente il pagamento della somma di euro 168,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e confermando, per il resto, il verbale di contestazione opposto. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], con la resistenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la pronuncia appellata.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che, in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l'illegittimità del verbale opposto per omessa indicazione del termine di pagamento nella misura ridotta, il verbale di accertamento riportava l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta nonché i termini entro cui esso poteva avvenire, pari a sessanta giorni, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure; b) che, con riguardo alla mancata previsione di ulteriori forme di pagamento, tale possibilità non era contemplata dalla legge; c) che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali, nell'esercizio delle proprie funzioni, facevano piena prova fino a querela di falso; d) che le condotte descritte nel verbale di contestazione, imputate al trasgressore, integravano l'illecito amministrativo previsto dall'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, non essendovi in atti alcuna prova di una preventiva autorizzazione, né della ricorrenza di una situazione emergenziale, tenuto conto sia della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado sia delle dichiarazioni rese dai testi escussi; e) che, ai fini della contestazione della veridicità degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali, il trasgressore avrebbe dovuto proporre querela di falso, essendo, in mancanza, i fatti accertati e le operazioni svolte dagli agenti coperti da fede pubblica. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] di Salerno. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, per avere il Tribunale ritenuto integrata la violazione contestata, nonostante l'espresso difetto di corrispondenza tra la fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata e quella concretamente contestata al presunto trasgressore.

Secondo l'istante, l'attività posta in essere all'interno della sua proprietà privata non aveva riguardato, neppure in minima parte, né direttamente né indirettamente, l'accesso oggetto della concessione n. 27351, rilasciata in data 8 settembre 2005, di cui l'Allocca era titolare, ma aveva avuto ad oggetto la sola scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. 110.

Soggiunge che la contestata pavimentazione costituiva un'attività che l'Allocca aveva dovuto porre in essere, essendovi obbligato in forza della prescrizione di cui all'art. 7 della citata concessione, che appunto lo obbligava a pavimentare l'accesso, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 202 del codice della strada e dell'art. 383 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per avere il Giudice d'appello pronunciato su un motivo diverso da quello proposto, avendo l'appellante prospettato la nullità dell'opposto verbale di contestazione, sulla scorta dell'omessa indicazione del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202, primo comma, codice della strada - risultante dalla novella di cui alla legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 -, che ha riconosciuto la facoltà di versare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o notificazione, l'importo minimo della sanzione, ridotto del 30%, e ciò in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 383, secondo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che avrebbe posto un obbligo, a carico dell'accertatore, prescrivendo che egli debba fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare e i termini del pagamento.

Ad avviso dell'istante, il verbale di contestazione riportava soltanto la facoltà di pagamento, in misura ridotta, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, a mezzo del - versamento sul conto corrente postale intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in base al minimo della sanzione prevista, quale unico profilo su cui si pronunciava il Tribunale; e ciò anche con riferimento all'omessa comunicazione della facoltà di pagare, oltre che mediante versamenti in conto corrente postale o bancario, anche mediante strumenti di pagamento elettronico, atteso che, su tale aspetto, il Giudice del gravame si limitava a ritenere che non erano previste altre forme di pagamento, trascurando il dettato della novella del 2013. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. nonché dell'art.118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per avere il Tribunale omesso qualsiasi pronuncia in ordine ai motivi dedotti, con i quali si contestava la mancata informazione sui termini per il pagamento ridotto, in misura del 30% del minimo, e sulla possibilità di effettuare il pagamento mediante strumenti elettronici.

Sotto questo profilo, il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di qualsiasi riferimento a tali facoltà, come accordate dalla novella del 2013. 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto fede privilegiata al verbale di contestazione, ritenendo necessaria la querela di falso, in quanto i fatti esposti nel verbale non si erano verificati in presenza del pubblico ufficiale, né questi vi aveva assistito direttamente.

Sul punto, l'istante osserva che la condotta sanzionata aveva avuto ad oggetto non la trasformazione dell'accesso o la variazione d'uso dello stesso, bensì la trasformazione della scarpata a monte della strada, ricadente nella proprietà privata dell'Allocca, e la sistemazione dell'accesso, sempre in tale zona, come era suffragato dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale raccolta. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio motivazionale e violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per avere il Giudice d'appello reputato irrilevante, ai fini del decidere, l'obiezione con cui si evidenziava che l'accesso che immette sulla strada provinciale era rimasto immutato nella sua larghezza e che la realizzazione delle tre barriere, con massi sovrapposti a secco, insisteva sulla proprietà privata.

All'uopo, l'istante espone che il divieto di trasformazione o variazione d'uso, e le relative sanzioni previste dalla norma de qua, potevano e dovevano essere applicati esclusivamente agli accessi e alle diramazioni già esistenti, e non già alle trasformazioni effettuate all'interno del terreno di proprietà del ricorrente, atte ad assicurare il consolidamento e ad arginare e porre rimedio all'evento franoso che lo aveva interessato, in conseguenza delle avversità atmosferiche, sicché, per effetto della stessa disamina del verbale di contestazione, nel corpo del quale non risultava che l'agente accertatore avesse verificato e contestato alcuna trasformazione o variazione d'uso dell'accesso oggetto della concessione, l'opposizione avrebbe meritato accoglimento. 6.- I motivi primo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione: essi attengono alla circostanza che la contestazione rilevata e risultante dal verbale integrasse o meno le condizioni dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada.

Essi sono infondati.

E ciò perché l'illecito amministrativo di cui all'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, secondo cui sono vietate le "trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti" nonché le variazioni nell'uso di questi, "se non autorizzate dall'ente proprietario della strada", è integrato allorché siano alterate le condizioni, non solo dell'innesto (ossia dello sbocco direttamente confinante e prospiciente con la strada pubblica da cui avviene l'accesso), ma anche dell'ingresso che ricade nella proprietà privata (ossia del percorso attraverso cui tale accesso avviene, sia esso una rampa, una scarpata o piuttosto una derivazione posta sullo stesso piano della strada pubblica).La ratio di tale lettura risiede nel fatto che non solo la collocazione topografica dell'invito (ossia del punto in cui avviene l'accesso), ma anche la concreta conformazione del correlato percorso, valgono ad assicurare la sicurezza della circolazione e la piena viabilità e fluidità dello sbocco sulla strada pubblica, requisiti la cui valutazione è rimessa all'ente proprietario della strada, preposto al rilascio dell'autorizzazione.

Sicché anche il mutamento della sezione di tale accesso o diramazione, ovvero delle sue caratteristiche plano-altimetriche, ricade nella condotta sanzionata, ove non sia stato sottoposto al previo vaglio dell'ente proprietario.

Infatti, solo la ponderazione delle condizioni di tale modifica, ai fini dell'incidenza sull'agevole immissione e uscita dalla strada pubblica, con piena garanzia della relativa visuale, consente di legittimare la trasformazione.

Nella fattispecie, la rilevata trasformazione della scarpata in terra, a monte della strada provinciale, in piazzole sostenute da massi di pietra, certamente rientra nel concetto di trasformazione dell'accesso, vietata dalla previsione evocata.

Al contempo, l'ulteriore condotta evidenziata, ossia la pavimentazione dell'accesso carrabile con terriccio "stabilizzato", rientra anch'essa nell'illegittima trasformazione, in quanto effettuata sulla scarpata modificata in piazzole, con la conseguenza che non può essere giustificata dall'ottemperanza agli obblighi del concessionario, che doveva pavimentare l'accesso originariamente assentito, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale, ai sensi dell'art. 7 di tale concessione.

All'esito, la trasformazione della scarpata e la correlata pavimentazione della scarpata trasformata, quale fattispecie concretamente contestata al trasgressore, corrispondono alla fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata.6.1.- D'altronde, la verifica del descritto mutamento era coperta dalla fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dagli agenti della Polizia stradale.

E tanto perché la realizzazione delle piazzole sostenute da massi di pietra è stata rilevata quale oggettiva descrizione di uno stato di fatto personalmente constatato.

A fronte del descritto quadro fattuale, la trasformazione è stata desunta dalla comparazione con lo stato pregresso dei luoghi, risultante dalla concessione a suo tempo rilasciata (concessione di cui alla determina n. 3129 in data 8 settembre 2005), in cui evidentemente si faceva riferimento alla sussistenza di una scarpata, profilo, questo, peraltro, non contestato dallo stesso ricorrente, che ha riconosciuto espressamente di avere effettuato i lavori di mutamento dell'originaria scarpata in terra.

Ora, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008).

E non vi è dubbio che la descrizione dello stato dei luoghi - da cui è stata desunta la trasformazione - era coperta da fede privilegiata, sicché la relativa contestazione avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso. 7.- Anche il secondo e il terzo motivo possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto entrambi riferiti alla dedotta illegittimità del verbale di contestazione per difetto di alcun avviso sulla possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ossia nel termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, in base alla riforma di cui al d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98/2013, che ha modificato l'art. 202, primo comma, del codice della strada, ammettendo che, entro tale termine, il trasgressore possa corrispondere un importo ridotto del 30% del minimo, anche con strumenti di pagamento elettronici, secondo le modalità che l'accertatore deve indicare ai sensi dell'art. 383, secondo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

In ordine a tale profilo, il ricorrente contesta, inoltre, che il Giudice del gravame non si sarebbe pronunciato, nonostante l'espressa censura sollevata nel giudizio d'appello, ritenendo che l'ipotesi di riduzione paventata non si applicasse alla fattispecie (il che, peraltro, delinea una contraddizione interna dei motivi articolati: piuttosto che un'omessa pronuncia, si critica l'emissione di una pronuncia basata su motivazione erronea in diritto).

Le doglianze sono comunque infondate nei termini che seguono. 7.1.- Sul piano normativo, per effetto della riforma di cui all'art. 20, comma 5-bis, lett. a), del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'art. 202, primo comma, del codice della strada, prevede che, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del terzo comma dell'art. 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

All'esito della riforma di cui all'art. 20, comma 5-bis, lett. b), nn. 1) e 2), del citato d.I., come convertito, ai sensi dell'art. 202, secondo comma, del codice della strada, il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

L'art. 383, secondo comma, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, la cui formulazione originaria è rimasta immutata, stabilisce, per qualsiasi ipotesi di riduzione, che l'accertatore debba fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo.

Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso. 7.2.- Senonché l'avviso in ordine all'indicazione dei tempi per usufruire dei pagamenti ridotti non costituisce condizione di validità del verbale di contestazione.

Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, anche con riferimento al temine di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/1990, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo.

Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza- ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del 17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001).

Siffatta ultima evenienza non si è perfezionata nella fattispecie.

Pertanto, il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta - qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore.

Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità intrinseca del verbale di contestazione. 7.4.- Tanto implica che la decisione del Tribunale deve essere confermata - poiché il relativo esito è conforme a diritto -, benché la motivazione in diritto debba essere mutata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Infatti, erroneamente il Giudice d'appello ha ritenuto che il verbale di contestazione non sia illegittimo, poiché l'ulteriore (rispetto alla facoltà di pagamento del minimo entro il termine di sessanta giorni) facoltà di pagamento nei tempi ridotti di cinque giorni dalla notifica del verbale e nella misura del 70% del minimo, ai sensi dell'art. 202, primo comma, del codice della strada, secondo la novella introdotta dal d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, non riguardi la fattispecie.

Invece, trattandosi di contestazione di un'infrazione al codice della strada, con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria - oltre alla sanzione accessoria di rimessione in pristino -, per un fatto verificatosi dopo l'introduzione della riforma - l'infrazione è stata accertata il 23 luglio 2014 -, anche di tale possibilità avrebbe potuto avvalersi il trasgressore.

Nondimeno, nonostante il verbale non riportasse l'avviso in ordine alla facoltà di pagamento ridotto entro il termine di cinque giorni di una somma decurtata del 30% del minimo (ma indicasse la sola facoltà di pagamento nella misura del minimo entro il termine di sessanta giorni), la decisione finale circa la legittimità del verbale di contestazione non cambia, non già perché tale facoltà di pagamento ridotto non spettasse, ma perché l'omesso riferimento alla possibilità di esercitare detta facoltà non pregiudica la validità del verbale, trattandosi di un aspetto esecutivo attinente all'assolvimento della sanzione, che non pregiudica la potestà sanzionatoria in ragione dell'illecito rilevato.

Ora, la mancanza o l'apparenza o l'erroneità di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019; Sez.

L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019; Sez.

U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017).

Non si ritiene, per converso, che in questi casi - e nei casi assimilabili di omessa pronuncia su un motivo d'appello infondato in diritto - sia necessario accogliere il ricorso e, al contempo, decidere la causa nel merito in maniera conforme al dispositivo della sentenza impugnata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010).

E ciò per tre ordini di ragioni, tra loro perfettamente coerenti ed interagenti, e non già alternative.

La prima è che "non è data come ipotesi processuale" quella prospettata dalle decisioni da ultimo richiamate.

E ciò perché, se il dispositivo della sentenza d'appello è conforme a diritto, non importa per quale ragione, l'art. 384, ultimo comma, c.p.c. prevede soltanto la correzione della motivazione.

E se, rilevata l'omessa pronuncia, la decisione nel merito non è possibile, perché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, occorre disporre la cassazione con rinvio.

Tertium non datur.

In secondo luogo, quanto a tale aspetto, sussiste il citato precedente delle Sezioni Unite, che dispone appunto che in queste ipotesi basta correggere la motivazione.

Per disattendere questo precedente sarebbe necessario rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite.

La terza ragione, che compendia le altre due, si sostanzia nella seguente considerazione: il potere di correzione, da un lato, e l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dall'altro, dimostrano, se letti nella logica che sottendono, che in tanto si può cassare una sentenza, in quanto l'errore o la mancanza compiuti dal giudice di merito siano qualificabili come "decisivi"; e se non lo sono, opera solo la correzione della sentenza, se si tratta di n. 3 o di n. 4, o il rigetto del motivo di cassazione, se si tratta del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. 8.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

La regolamentazione dei compensi di lite segue il principio di soccombenza e la correlata liquidazione avviene come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione codice ORDINANZA della strada sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12109/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B03 G190L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 107, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, in forza di determina del dirigente del Settore affari legali e contenzioso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 278/2018, pubblicata in data 8 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con verbale n. 1637, elevato il 23 luglio 2014 dagli agenti della Polizia stradale della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, notificato il 7 agosto 2014, era contestata ad [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, per aver trasformato la scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. 110, in piazzole sostenute da massi di pietra e per aver pavimentato l'accesso carrabile con terriccio "stabilizzato", sempre a monte della strada provinciale n. 110. Avverso tale verbale di contestazione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Sapri, chiedendo che fosse disposto l'annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, secondo cui doveva essere corrisposto il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 168,00, e della sanzione accessoria, con cui era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 75/2015 del 30 ottobre 2015, rigettava l'opposizione, ordinando all'opponente il pagamento della somma di euro 168,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e confermando, per il resto, il verbale di contestazione opposto. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], con la resistenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la pronuncia appellata. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che, in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l'illegittimità del verbale opposto per omessa indicazione del termine di pagamento nella misura ridotta, il verbale di accertamento riportava l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta nonché i termini entro cui esso poteva avvenire, pari a sessanta giorni, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure; b) che, con riguardo alla mancata previsione di ulteriori forme di pagamento, tale possibilità non era contemplata dalla legge; c) che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali, nell'esercizio delle proprie funzioni, facevano piena prova fino a querela di falso; d) che le condotte descritte nel verbale di contestazione, imputate al trasgressore, integravano l'illecito amministrativo previsto dall'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, non essendovi in atti alcuna prova di una preventiva autorizzazione, né della ricorrenza di una situazione emergenziale, tenuto conto sia della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado sia delle dichiarazioni rese dai testi escussi; e) che, ai fini della contestazione della veridicità degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali, il trasgressore avrebbe dovuto proporre querela di falso, essendo, in mancanza, i fatti accertati e le operazioni svolte dagli agenti coperti da fede pubblica. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] di Salerno. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, per avere il Tribunale ritenuto integrata la violazione contestata, nonostante l'espresso difetto di corrispondenza tra la fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata e quella concretamente contestata al presunto trasgressore. Secondo l'istante, l'attività posta in essere all'interno della sua proprietà privata non aveva riguardato, neppure in minima parte, né direttamente né indirettamente, l'accesso oggetto della concessione n. 27351, rilasciata in data 8 settembre 2005, di cui l'Allocca era titolare, ma aveva avuto ad oggetto la sola scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. 110. Soggiunge che la contestata pavimentazione costituiva un'attività che l'Allocca aveva dovuto porre in essere, essendovi obbligato in forza della prescrizione di cui all'art. 7 della citata concessione, che appunto lo obbligava a pavimentare l'accesso, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 202 del codice della strada e dell'art. 383 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per avere il Giudice d'appello pronunciato su un motivo diverso da quello proposto, avendo l'appellante prospettato la nullità dell'opposto verbale di contestazione, sulla scorta dell'omessa indicazione del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202, primo comma, codice della strada - risultante dalla novella di cui alla legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 -, che ha riconosciuto la facoltà di versare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o notificazione, l'importo minimo della sanzione, ridotto del 30%, e ciò in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 383, secondo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che avrebbe posto un obbligo, a carico dell'accertatore, prescrivendo che egli debba fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare e i termini del pagamento. Ad avviso dell'istante, il verbale di contestazione riportava soltanto la facoltà di pagamento, in misura ridotta, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, a mezzo del - versamento sul conto corrente postale intestato alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in base al minimo della sanzione prevista, quale unico profilo su cui si pronunciava il Tribunale; e ciò anche con riferimento all'omessa comunicazione della facoltà di pagare, oltre che mediante versamenti in conto corrente postale o bancario, anche mediante strumenti di pagamento elettronico, atteso che, su tale aspetto, il Giudice del gravame si limitava a ritenere che non erano previste altre forme di pagamento, trascurando il dettato della novella del 2013. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. nonché dell'art.118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per avere il Tribunale omesso qualsiasi pronuncia in ordine ai motivi dedotti, con i quali si contestava la mancata informazione sui termini per il pagamento ridotto, in misura del 30% del minimo, e sulla possibilità di effettuare il pagamento mediante strumenti elettronici. Sotto questo profilo, il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di qualsiasi riferimento a tali facoltà, come accordate dalla novella del 2013. 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per avere il Tribunale erroneamente riconosciuto fede privilegiata al verbale di contestazione, ritenendo necessaria la querela di falso, in quanto i fatti esposti nel verbale non si erano verificati in presenza del pubblico ufficiale, né questi vi aveva assistito direttamente. Sul punto, l'istante osserva che la condotta sanzionata aveva avuto ad oggetto non la trasformazione dell'accesso o la variazione d'uso dello stesso, bensì la trasformazione della scarpata a monte della strada, ricadente nella proprietà privata dell'Allocca, e la sistemazione dell'accesso, sempre in tale zona, come era suffragato dai documenti prodotti e dalla prova testimoniale raccolta. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio motivazionale e violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per avere il Giudice d'appello reputato irrilevante, ai fini del decidere, l'obiezione con cui si evidenziava che l'accesso che immette sulla strada provinciale era rimasto immutato nella sua larghezza e che la realizzazione delle tre barriere, con massi sovrapposti a secco, insisteva sulla proprietà privata. All'uopo, l'istante espone che il divieto di trasformazione o variazione d'uso, e le relative sanzioni previste dalla norma de qua, potevano e dovevano essere applicati esclusivamente agli accessi e alle diramazioni già esistenti, e non già alle trasformazioni effettuate all'interno del terreno di proprietà del ricorrente, atte ad assicurare il consolidamento e ad arginare e porre rimedio all'evento franoso che lo aveva interessato, in conseguenza delle avversità atmosferiche, sicché, per effetto della stessa disamina del verbale di contestazione, nel corpo del quale non risultava che l'agente accertatore avesse verificato e contestato alcuna trasformazione o variazione d'uso dell'accesso oggetto della concessione, l'opposizione avrebbe meritato accoglimento. 6.- I motivi primo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione: essi attengono alla circostanza che la contestazione rilevata e risultante dal verbale integrasse o meno le condizioni dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada. Essi sono infondati. E ciò perché l'illecito amministrativo di cui all'art. 22, quarto e undicesimo comma, del codice della strada, secondo cui sono vietate le "trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti" nonché le variazioni nell'uso di questi, "se non autorizzate dall'ente proprietario della strada", è integrato allorché siano alterate le condizioni, non solo dell'innesto (ossia dello sbocco direttamente confinante e prospiciente con la strada pubblica da cui avviene l'accesso), ma anche dell'ingresso che ricade nella proprietà privata (ossia del percorso attraverso cui tale accesso avviene, sia esso una rampa, una scarpata o piuttosto una derivazione posta sullo stesso piano della strada pubblica).La ratio di tale lettura risiede nel fatto che non solo la collocazione topografica dell'invito (ossia del punto in cui avviene l'accesso), ma anche la concreta conformazione del correlato percorso, valgono ad assicurare la sicurezza della circolazione e la piena viabilità e fluidità dello sbocco sulla strada pubblica, requisiti la cui valutazione è rimessa all'ente proprietario della strada, preposto al rilascio dell'autorizzazione. Sicché anche il mutamento della sezione di tale accesso o diramazione, ovvero delle sue caratteristiche plano-altimetriche, ricade nella condotta sanzionata, ove non sia stato sottoposto al previo vaglio dell'ente proprietario. Infatti, solo la ponderazione delle condizioni di tale modifica, ai fini dell'incidenza sull'agevole immissione e uscita dalla strada pubblica, con piena garanzia della relativa visuale, consente di legittimare la trasformazione. Nella fattispecie, la rilevata trasformazione della scarpata in terra, a monte della strada provinciale, in piazzole sostenute da massi di pietra, certamente rientra nel concetto di trasformazione dell'accesso, vietata dalla previsione evocata. Al contempo, l'ulteriore condotta evidenziata, ossia la pavimentazione dell'accesso carrabile con terriccio "stabilizzato", rientra anch'essa nell'illegittima trasformazione, in quanto effettuata sulla scarpata modificata in piazzole, con la conseguenza che non può essere giustificata dall'ottemperanza agli obblighi del concessionario, che doveva pavimentare l'accesso originariamente assentito, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale, ai sensi dell'art. 7 di tale concessione. All'esito, la trasformazione della scarpata e la correlata pavimentazione della scarpata trasformata, quale fattispecie concretamente contestata al trasgressore, corrispondono alla fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata.6.1.- D'altronde, la verifica del descritto mutamento era coperta dalla fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dagli agenti della Polizia stradale. E tanto perché la realizzazione delle piazzole sostenute da massi di pietra è stata rilevata quale oggettiva descrizione di uno stato di fatto personalmente constatato. A fronte del descritto quadro fattuale, la trasformazione è stata desunta dalla comparazione con lo stato pregresso dei luoghi, risultante dalla concessione a suo tempo rilasciata (concessione di cui alla determina n. 3129 in data 8 settembre 2005), in cui evidentemente si faceva riferimento alla sussistenza di una scarpata, profilo, questo, peraltro, non contestato dallo stesso ricorrente, che ha riconosciuto espressamente di avere effettuato i lavori di mutamento dell'originaria scarpata in terra. Ora, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008). E non vi è dubbio che la descrizione dello stato dei luoghi - da cui è stata desunta la trasformazione - era coperta da fede privilegiata, sicché la relativa contestazione avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso. 7.- Anche il secondo e il terzo motivo possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto entrambi riferiti alla dedotta illegittimità del verbale di contestazione per difetto di alcun avviso sulla possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ossia nel termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, in base alla riforma di cui al d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98/2013, che ha modificato l'art. 202, primo comma, del codice della strada, ammettendo che, entro tale termine, il trasgressore possa corrispondere un importo ridotto del 30% del minimo, anche con strumenti di pagamento elettronici, secondo le modalità che l'accertatore deve indicare ai sensi dell'art. 383, secondo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. In ordine a tale profilo, il ricorrente contesta, inoltre, che il Giudice del gravame non si sarebbe pronunciato, nonostante l'espressa censura sollevata nel giudizio d'appello, ritenendo che l'ipotesi di riduzione paventata non si applicasse alla fattispecie (il che, peraltro, delinea una contraddizione interna dei motivi articolati: piuttosto che un'omessa pronuncia, si critica l'emissione di una pronuncia basata su motivazione erronea in diritto). Le doglianze sono comunque infondate nei termini che seguono. 7.1.- Sul piano normativo, per effetto della riforma di cui all'art. 20, comma 5-bis, lett. a), del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'art. 202, primo comma, del codice della strada, prevede che, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del terzo comma dell'art. 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. All'esito della riforma di cui all'art. 20, comma 5-bis, lett. b), nn. 1) e 2), del citato d.I., come convertito, ai sensi dell'art. 202, secondo comma, del codice della strada, il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. L'art. 383, secondo comma, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, la cui formulazione originaria è rimasta immutata, stabilisce, per qualsiasi ipotesi di riduzione, che l'accertatore debba fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso. 7.2.- Senonché l'avviso in ordine all'indicazione dei tempi per usufruire dei pagamenti ridotti non costituisce condizione di validità del verbale di contestazione. Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, anche con riferimento al temine di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/1990, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza- ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del 17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001). Siffatta ultima evenienza non si è perfezionata nella fattispecie. Pertanto, il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta - qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore. Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità intrinseca del verbale di contestazione. 7.4.- Tanto implica che la decisione del Tribunale deve essere confermata - poiché il relativo esito è conforme a diritto -, benché la motivazione in diritto debba essere mutata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Infatti, erroneamente il Giudice d'appello ha ritenuto che il verbale di contestazione non sia illegittimo, poiché l'ulteriore (rispetto alla facoltà di pagamento del minimo entro il termine di sessanta giorni) facoltà di pagamento nei tempi ridotti di cinque giorni dalla notifica del verbale e nella misura del 70% del minimo, ai sensi dell'art. 202, primo comma, del codice della strada, secondo la novella introdotta dal d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, non riguardi la fattispecie. Invece, trattandosi di contestazione di un'infrazione al codice della strada, con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria - oltre alla sanzione accessoria di rimessione in pristino -, per un fatto verificatosi dopo l'introduzione della riforma - l'infrazione è stata accertata il 23 luglio 2014 -, anche di tale possibilità avrebbe potuto avvalersi il trasgressore. Nondimeno, nonostante il verbale non riportasse l'avviso in ordine alla facoltà di pagamento ridotto entro il termine di cinque giorni di una somma decurtata del 30% del minimo (ma indicasse la sola facoltà di pagamento nella misura del minimo entro il termine di sessanta giorni), la decisione finale circa la legittimità del verbale di contestazione non cambia, non già perché tale facoltà di pagamento ridotto non spettasse, ma perché l'omesso riferimento alla possibilità di esercitare detta facoltà non pregiudica la validità del verbale, trattandosi di un aspetto esecutivo attinente all'assolvimento della sanzione, che non pregiudica la potestà sanzionatoria in ragione dell'illecito rilevato. Ora, la mancanza o l'apparenza o l'erroneità di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019; Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019; Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017). Non si ritiene, per converso, che in questi casi - e nei casi assimilabili di omessa pronuncia su un motivo d'appello infondato in diritto - sia necessario accogliere il ricorso e, al contempo, decidere la causa nel merito in maniera conforme al dispositivo della sentenza impugnata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010). E ciò per tre ordini di ragioni, tra loro perfettamente coerenti ed interagenti, e non già alternative. La prima è che "non è data come ipotesi processuale" quella prospettata dalle decisioni da ultimo richiamate. E ciò perché, se il dispositivo della sentenza d'appello è conforme a diritto, non importa per quale ragione, l'art. 384, ultimo comma, c.p.c. prevede soltanto la correzione della motivazione. E se, rilevata l'omessa pronuncia, la decisione nel merito non è possibile, perché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, occorre disporre la cassazione con rinvio. Tertium non datur. In secondo luogo, quanto a tale aspetto, sussiste il citato precedente delle Sezioni Unite, che dispone appunto che in queste ipotesi basta correggere la motivazione. Per disattendere questo precedente sarebbe necessario rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite. La terza ragione, che compendia le altre due, si sostanzia nella seguente considerazione: il potere di correzione, da un lato, e l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dall'altro, dimostrano, se letti nella logica che sottendono, che in tanto si può cassare una sentenza, in quanto l'errore o la mancanza compiuti dal giudice di merito siano qualificabili come "decisivi"; e se non lo sono, opera solo la correzione della sentenza, se si tratta di n. 3 o di n. 4, o il rigetto del motivo di cassazione, se si tratta del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. 8.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. La regolamentazione dei compensi di lite segue il principio di soccombenza e la correlata liquidazione avviene come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà a
Sentenza Cassazione n. 28724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris