CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 25777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/02/2026 il Tribunale di Palermo, decidendosull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero presso ilTribunale di Palermo avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. delmedesimo ufficio giudiziario aveva rigettato la richiesta di misura cautelareavanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame, haapplicato a quest'ultimo la misura cautelare della custodia in carcere in relazioneai delitti di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1 cod. pen. (capo A) e110, 648 cod. pen. (capo C).Si contesta all'indagato di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] (autoremateriale del delitto), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rapinaperpetrata il 01/06/2025 ai danni di un centro scommesse Eurobet di Palermo,all’interno del quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto irruzione armato di pistola eminacciando i presenti si era fatto consegnare la somma di 410 euro, per poidarsi alla fuga a bordo di un'auto (condotta dall'[OSCURATO:PERSONA]) risultata provento difurto denunciato il 18/03/2025.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale ha proposto ricorso percassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo i motivi chedi seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 628, 648 cod. pen.e 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza per i reati di cui ai capi A) e C). Il difensore rileva in primo luogoche il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del P.M., aveva violatol'obbligo di fornire una motivazione “rafforzata”, in quanto, pur concordando conle conclusioni del G.i.p. - il quale aveva ritenuto che il rinvenimento in casadell'indagato di una maglietta simile a quella indossata dal conducente dellaCitroen C3 rubata e usata per commettere la rapina non era sufficiente perdimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto che era alla guida dell'auto – equindi, pur non avendo di fatto condiviso gli argomenti posti a fondamento delgravame, aveva poi ritenuto sussistenti i gravi indizi valorizzando un elemento(le intercettazioni ambientali) che non era stato ritenuto rilevante né dal Giudicedi primo grado né dallo stesso appellante. La difesa denuncia inoltre l'illogicitàdella motivazione del provvedimento impugnato, in quanto i Giudici del riesameavevano mal interpretato il contenuto delle intercettazioni ambientali degliindagati nei locali della Questura, in quanto avevano scambiato quelli che eranodei semplici commenti degli indagati alle accuse che gli venivano rivolte e aglicontestati.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 274 e 275 evizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta dellamisura3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.1. Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedottodal ricorrente, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame infunzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primogiudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazionerafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa ilprocedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma ènecessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, nonpotendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, percontro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili,tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04).1.2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.Il Tribunale del riesame, concordando sul punto con il G.i.p. e disattendendogli argomenti dell'appellante, ha ritenuto che la maglietta rinvenuta in casadell'[OSCURATO:PERSONA] non fosse elemento sufficiente per affermare che l'indagato siidentificasse nel soggetto che, indossando un indumento simile, si trovava allaguida dell'auto rubata usata dagli autori della rapina per recarsi presso la salascommesse e poi per darsi alla fuga. I Giudici del gravame hanno altresì ritenutoche i contatti telefonici intrattenuti dall'[OSCURATO:PERSONA] con gli altri indagati e il fattoche il suo cellulare non abbia generato traffico durante la consumazione del reatoper cui si procede, non fossero elementi sufficienti per dimostrare la suapartecipazione all'azione delittuosa. Il provvedimento impugnato ritiene inveceche i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'appellato possono essere desunti daaltri due elementi, vale a dire: 1) le intercettazioni delle conversazioni degliindagati nella sala d'attesa della Questura, dove gli stessi erano stati convocati,in relazione ai fatti oggetto del procedimento; conversazioni dalle qualiemergerebbe che l'[OSCURATO:PERSONA] si trovava sul luogo del delitto al momento delfatto; 2) la ricostruzione dei movimenti delle auto degli indagati e di quellarubata usata per commettere il delitto; ricostruzione, effettuata sulla base delleimmagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite, dalla quale, secondo ilTribunale, emergerebbe la prova logica del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] era il conducentedella vettura provento di furto con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era giunto presso la salascommesse e si era poi dato alla fuga dopo il fatto.Ciò premesso, quanto al primo degli elementi valorizzati, occorre rilevareche, come costantemente ribadito da questa Corte, in materia di intercettazioni,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 1, n.25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, secondo la quale, in tema diintercettazioni, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e deiriferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato diun'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sededi legittimità solo quando si sia fondata su criteri razionalmente inaccettabili oabbia applicato criteri accettabili ma in modo scorretto).Nel caso in esame, il Tribunale ha interpretato le conversazioni intervenutetra gli indagati nei locali della Questura dove gli stessi erano stati convocati nelsenso che, con le loro dichiarazioni, tali soggetti stavano di fatto ricostruendo leazioni da loro poste in essere in occasione della rapina e dunque si stavanosostanzialmente attribuendo tali azioni, così ammettendo gli addebiti. Occorretuttavia rilevare che, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha dato unainterpretazione unilaterale (in chiave accusatoria) delle suddette conversazioni,senza però motivare in ordine alla possibile (e non illogica) interpretazionealternativa prospettata dalla difesa, la quale aveva sostenuto che in realtà gliindagati non stavano ripercorrendo le condotte criminose poste in essere mastavano piuttosto commentando le accuse loro rivolte dagli inquirenti contenutenegli atti d'indagine che erano già loro noti. Ipotesi alternativa, peraltro, nonmeramente teorica, ma ancorata al contenuto di alcuni scambi di battute tra gliindagati (riportati nel ricorso). Sul punto la motivazione del Tribunale, comelamenta la difesa, appare effettivamente meramente assertiva. A ciò si aggiungache, per quanto riguarda la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], gli stralci delle conversazioniriportate a pag. 4 dell'ordinanza risultano piuttosto generici, in quanto ledichiarazioni risultano prive di precisi riferimenti spaziali e temporali, fermorestando che, a quanto è dato comprendere, si tratta di dichiarazioni che nonprovengono direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA] ma dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto invece al secondo elemento valorizzato dal Tribunale, occorrerilevare che il pur accurato sforzo dei Giudici di merito (pag 6-8 dell'ordinanza) didesumere, in via logica e deduttiva, dalla ricostruzione degli spostamenti deiveicoli usati per commettere il reato la prova che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse il conducentedell'auto rubata, presenta degli elementi di criticità che inficiano la tenuta dellamotivazione. Il ragionamento dei Giudici del riesame è in sintesi il seguente: gliautori del reato sono giunti in via Pitre' per recuperare la Citroen C3 rubata concui fare la rapina a bordo di due auto (il [OSCURATO:PERSONA] a bordo della Citroen C1 abordo della quale viaggiava anche un uomo corpulento, che si identificherebbenell'[OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] alla guida della sua Fiat 500L con a bordo il [OSCURATO:PERSONA]);le telecamere riprendono poi tre auto uscire da via Pitre', vale a dire la C1 conalla guida il [OSCURATO:PERSONA], la 500L condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e la C3 rubata a bordo dellaquale è chiaramente visibile il [OSCURATO:PERSONA], mentre dalle immagini non è visibile ilguidatore; ciò detto secondo il Tribunale, in via Pitre' è avvenuto il recupero dellaC3, e poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato la via a bordo della sua auto, il [OSCURATO:PERSONA] allaguida della sua, e il [OSCURATO:PERSONA] era passeggero della C3, da ciò si doveva desumereche il conducente della C3 non poteva che essere il quarto uomo sopraggiuntocon le due auto “pulite”, vale a dire l'Imperato. Senonché tale ragionamentoappare viziato da almeno due salti logici; ed invero: 1) non è affatto certo che lapersona giunta in via Pitre' con l'auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA] si identifichi concertezza nell'[OSCURATO:PERSONA], posto che lo stesso Tribunale dice che ciò è verosimile(ma non certo) vista la corporatura del passeggero che corrisponde a quelladell'indagato; 2) nessuna telecamera, a quanto è dato comprendere, ha ripreso ilmomento in cui in via Pitre' è stata recuperata la C3 rubata, sicché non si puòneppure logicamente escludere che in tale frangente sia intervenuto un quintouomo che si è poi posto alla guida del mezzo. Ciò detto, giova rilevare che, comepiù volte ribadito da questa Corte, in tema di valutazione della prova indiziaria, ilgiudice non può desumere l'esistenza di un fatto da un dato incerto, desunto, asua volta, da altra circostanza fattuale (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep.2016, Korkaj, Rv. 266882 – 01; Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco, Rv.242123 – 01, secondo la quale l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto dicui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verificaprocessuale della sua sussistenza). In sostanza il ragionamento inferenziale ditipo induttivo deve necessariamente partire da un dato certo, che non puòessere a sua volta derivato in via meramente presuntiva e quindi senza certezzaalcuna. Si è altresì precisato che in tema di valutazione della prova indiziaria, ilgiudice può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non puòutilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base dellaquale fondare la propria decisione, in quanto la cd praesumptio de praesumptocontrasta con la regola della certezza dell'indizio (Sez. 6, n. 37108 del02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 – 01). Tali principi di diritto, seppur affermati inmateria di valutazione della prova processuale, non possono non valere anche aifini cautelari; materia nella quale non si può comunque prescindere dalla regoladella certezza dell'indizio. Ciò detto, nel caso in esame, è evidente che si è inpresenza di una doppia presunzione, tratta peraltro da dati di fatto entrambiincerti, vale a dire: si presume che l'[OSCURATO:PERSONA] sia giunto in via Pitre' insieme alDe [OSCURATO:PERSONA] (ma non v'è certezza al riguardo); si presume ulteriormente che in viaPitre' fossero presenti solo i quattro indagati e non altri (circostanza non certa);così che si desume da due dati di fatto non certi che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse alla guidadella C3.L'ordinanza impugnata presenta dunque i vizi motivazionali sopra illustratiche ne impongono l'annullamento ed il giudice di rinvio in sede di nuovo giudiziodovrà individuare quali ulteriori elementi indiziari sussistano a carico delricorrente ovvero individuare un differente percorso logico sulla base del qualepervenire alla conclusione della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria.2. L'accoglimento delle doglianze relative ai gravi indizi di colpevolezza hauna valenza assorbente rispetto all'esame dell'ulteriore motivo articolato dalladifesa concernente le esigenze cautelari e la scelta della misura; motivo che saràquindi eventualmente oggetto di nuova valutazione da parte del Giudice delrinvio.3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata va dunque annullata conrinvio per un nuovo giudizio in punto di gravi indizi al Tribunale di Palermo, conl’unico limite di non riproporre i vizi motivazionali sopra evidenziati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente