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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41866/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. DELL'INNOCENTE Jovanka e EZZEMBERGHER Sharon ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Monza che le aveva ritenute responsabili in concorso del reato di furto di un portafoglio all'interno di supermercato e le aveva condannate alla pena di anni uno di reclu- sione ed euro 200 di multa ciascuna.

2. Le ricorrenti denunciano difetto motivazionale in relazione al riconosci- mento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.4 e al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto non si confrontano con il contenuto della decisione impugnata la quale ha esaminato, con motivazione congrua e non contraddittoria, tutte le ragioni di doglianza formulate nel presente ricorso.

Il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legitti- mità, il proprio onere motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante evidenziando che le ricorrenti non si erano limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma avevano concertato una tecnica (urto tra carrelli) che serviva a disorientare la persona offesa mentre l'altra indagata pro- cedeva alla sottrazione, in conformità alla giurisprudenza confluita nel pronuncia- mento delle sezioni unite (n. 34090 del 27.4.2017, Quarticelli, Rv. 270088-01).

Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in or- dine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte riba- dito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite- nuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo rife- rimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richia- mando i precedenti penali plurimi delle ricorrenti e l'assenza di elementi di meri- tevolezza.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

I r • P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. DELL'INNOCENTE Jovanka e EZZEMBERGHER Sharon ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Monza che le aveva ritenute responsabili in concorso del reato di furto di un portafoglio all'interno di supermercato e le aveva condannate alla pena di anni uno di reclu- sione ed euro 200 di multa ciascuna. 2. Le ricorrenti denunciano difetto motivazionale in relazione al riconosci- mento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.4 e al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto non si confrontano con il contenuto della decisione impugnata la quale ha esaminato, con motivazione congrua e non contraddittoria, tutte le ragioni di doglianza formulate nel presente ricorso. Il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legitti- mità, il proprio onere motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante evidenziando che le ricorrenti non si erano limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma avevano concertato una tecnica (urto tra carrelli) che serviva a disorientare la persona offesa mentre l'altra indagata pro- cedeva alla sottrazione, in conformità alla giurisprudenza confluita nel pronuncia- mento delle sezioni unite (n. 34090 del 27.4.2017, Quarticelli, Rv. 270088-01). Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in or- dine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte riba- dito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha rite- nuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo rife- rimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richia- mando i precedenti penali plurimi delle ricorrenti e l'assenza di elementi di meri- tevolezza. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. I r • P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere est