CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza del 26/5/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dalla stessa richiesta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, considerato che la censura afferisca la pena concordata dalle parti e senza che la difesa evidenzi alcun profilo in termini di illegalità della stessa, non è consentita. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec