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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35319/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a PISA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 30 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione delle norme inerenti all'identificazione dell'imputata.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Maz- zeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220).

Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco.

In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).

La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che la Fabbri fosse alla guida dell'autovettura, avendo basato l'identificazione non esclusivamente sul sesso femminile della medesima, bensì su plurimi elementi costituiti dalle indicazioni del teste ass.

Bernardeschi, che aveva ricevuto dal caposquadra dei Vigili del [OSCURATO:PERSONA]- menti la notizia che, al momento del loro intervento, alla guida del veicolo si trovava la Fabbri e al posto accanto si trovava un passeggero ùomo.

Peraltro, l'autovettura era di proprietà della Fabbri.Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alla conclusione che al momento dei fatti di cui all'imputazione la Fabbri avesse guidato l'auto al momento dell'incidente.

Quanto alla valenza della testimonianza del Bernardeschi, non risulta che la di- fesa dell'imputata abbia chiesto l'audizione del teste diretto, per cui non ricorre nean- che un'ipotetica violazione del disposto dell'art. 195 cod. proc. pen..

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a PISA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 30 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione delle norme inerenti all'identificazione dell'imputata. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Maz- zeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco. In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che la Fabbri fosse alla guida dell'autovettura, avendo basato l'identificazione non esclusivamente sul sesso femminile della medesima, bensì su plurimi elementi costituiti dalle indicazioni del teste ass. Bernardeschi, che aveva ricevuto dal caposquadra dei Vigili del [OSCURATO:PERSONA]- menti la notizia che, al momento del loro intervento, alla guida del veicolo si trovava la Fabbri e al posto accanto si trovava un passeggero ùomo. Peraltro, l'autovettura era di proprietà della Fabbri.Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alla conclusione che al momento dei fatti di cui all'imputazione la Fabbri avesse guidato l'auto al momento dell'incidente. Quanto alla valenza della testimonianza del Bernardeschi, non risulta che la di- fesa dell'imputata abbia chiesto l'audizione del teste diretto, per cui non ricorre nean- che un'ipotetica violazione del disposto dell'art. 195 cod. proc. pen.. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i
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