CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesa con argomentazioni prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla prognosi di recidività e alla pericolosità sociale del ricorrente, entrambe dedotte dai precedenti penali, poste a base della mancata conversione sanzionatoria), risolvendosi in valutazioni di merito che appartengono alla discrezionalità del giudice d'appello e che non sono scrutinabili in sede di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamenti illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2