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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36569/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 20 dicembre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A, B e C (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) in relazione al_ qualé.- è stato dichiarato responsabile, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla omessa determinazione della pena nell'ambito della cornice sanzionatoria in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, come richiamato nella memoria difensiva depositata dinanzi al Collegio di appello.

Invero, la sentenza impugnata, pur operando la diminuzione per le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., ha confermato la pena base individuata dal Giudice dell'udienza preliminare secondo la cornice edittale vigente nel 2004.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. E' pervenuta memoria difensiva in replica alle conclusioni del Procuratore generale e a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2.

La Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, posta in continuazione rispetto a sentenza passata in giudicato, riducendo ciascun incremento di pena - fissato dalla prima sentenza, per ciascun reato, in anni due di reclusione oltre la multa -,C rilevando che al riconoscimento delle attenuanti generiche già effettuato dalla prima decisione, non era conseguita la correlata diminuzione di pena.3.

In linea generale, è condiviso orientamento che, in tema di stupefacenti, la Corte d'appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenutck a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali (Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020 Rv. 278786).

4. Risulta, in ogni caso, generica la censura in ordine alla omessa considerazione della diversa cornice edittale sopravvenuta con la sentenza costituzionale, non essendo conferente il riferimento difensivo alla "pena base" considerata dal primo Giudice, essendo la pena inflitta per i reati oggetto del procedimento rideterminata riducendo quella già applicata in continuazione per ciascuno di essi, da aggiungersi a quella inflitta per il ritenuto più grave reato della sentenza definitiva.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 20 dicembre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A, B e C (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) in relazione al_ qualé.- è stato dichiarato responsabile, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla omessa determinazione della pena nell'ambito della cornice sanzionatoria in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, come richiamato nella memoria difensiva depositata dinanzi al Collegio di appello. Invero, la sentenza impugnata, pur operando la diminuzione per le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., ha confermato la pena base individuata dal Giudice dell'udienza preliminare secondo la cornice edittale vigente nel 2004. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. E' pervenuta memoria difensiva in replica alle conclusioni del Procuratore generale e a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. La Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, posta in continuazione rispetto a sentenza passata in giudicato, riducendo ciascun incremento di pena - fissato dalla prima sentenza, per ciascun reato, in anni due di reclusione oltre la multa -,C rilevando che al riconoscimento delle attenuanti generiche già effettuato dalla prima decisione, non era conseguita la correlata diminuzione di pena.3. In linea generale, è condiviso orientamento che, in tema di stupefacenti, la Corte d'appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenutck a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali (Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020 Rv. 278786). 4. Risulta, in ogni caso, generica la censura in ordine alla omessa considerazione della diversa cornice edittale sopravvenuta con la sentenza costituzionale, non essendo conferente il riferimento difensivo alla "pena base" considerata dal primo Giudice, essendo la pena inflitta per i reati oggetto del procedimento rideterminata riducendo quella già applicata in continuazione per ciascuno di essi, da aggiungersi a quella inflitta per il ritenuto più grave reato della sentenza definitiva. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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