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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 23166/2026

Testo disponibile della fonte

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025 della Corte di appello di Napoli;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29/09/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 07/02/2018 con laquale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia per il reato di cui all’art. 641 cod. pen. nonché al risarcimentodel danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.,violazione di legge processuale.

Il difensore rileva che, all’udienza pubblica ditrattazione del gravame del 18/09/2025, la Corte di appello, udite le conclusionirassegnate dalle parti presenti, si è ritirata in camera di consiglio ma poi, dopoaverla interrotta, ha rinviato il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendola notificazione del rinvio ai difensori delle parti private (non presenti in aula).Ciò premesso, il difensore del ricorrente evidenzia che l’avviso del rinvio non èmai stato notificato al difensore dell’imputato che non ha quindi potutopresenziare alla successiva udienza nella quale il processo è stato deciso.

Da ciòdiscendeva la nullità della sentenza emessa all’esito della suddetta udienza.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.1.1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta quanto dedotto dal difensore.

All'udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello, dopo essersi ritirata per la decisione, ha rinviatoall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo che fosse data comunicazione del rinvioalle parti private che non erano più presenti in aula alla lettura delprovvedimento.

Tale comunicazione non risulta essere stata effettuata in quantonon ve ne è traccia negli atti trasmessi.

Del resto, alla successiva udienza ildifensore di fiducia dell'imputato non era presente ed è stato sostituito da undifensore d'ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]è quindi nulla giusto il disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e tale nullità, nonsanata e tempestivamente eccepita, comporta quella della sentenza di appelloemessa in tale udienza.1.2.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio.

Tuttavia, non occorredisporre la trasmissione degli atti al giudice di appello per la celebrazione delgiudizio di gravame.

Ed infatti, non essendo il ricorso inammissibile, questaCorte, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve rilevare d'ufficio che i reatiascritti all'imputato risultano tutti già estinti per prescrizione in data anteriorealla pronuncia della sentenza di appello (e in tal senso avevano, del resto,concluso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tanto il difensore dell'imputato quanto ilPM).

Ed invero, i delitti di cui all'art. 641 cod. pen. (reato punito con la penainferiore ai 6 anni) si assumono commessi sino al 23/04/2014.

Anche tenendoconto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (contestata eritenuta), la prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. è pari ad anni 10 (vale adire anni 6 più l'aumento di 2/3), sicché il termine prescrizionale è maturato, alpiù tardi il 23/04/2024.

Non emergono dagli atti cause di sospensione dellaprescrizione intervenute nei giudizi di merito.

Peraltro, tenuto conto dell'epoca diconsumazione dei reati (2014), non sono applicabili, in quanto più sfavorevoli, ledisposizioni in materia di prescrizione introdotte dalla legislazione successiva(vale a dire le leggi n. 103 del 2017, n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021).2.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti penalisenza rinvio in quanto i reati sono estinti per prescrizione.

Per i soli interessi civiligli atti vanno invece rinviati per la prosecuzione del giudizio al giudice civilecompetente in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.I restanti motivi di ricorso sono da ritenersi assorbiti.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reatoè estinto per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civilicon rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado diappello.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte di appello di Napoli;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29/09/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 07/02/2018 con laquale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia per il reato di cui all’art. 641 cod. pen. nonché al risarcimentodel danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.,violazione di legge processuale. Il difensore rileva che, all’udienza pubblica ditrattazione del gravame del 18/09/2025, la Corte di appello, udite le conclusionirassegnate dalle parti presenti, si è ritirata in camera di consiglio ma poi, dopoaverla interrotta, ha rinviato il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendola notificazione del rinvio ai difensori delle parti private (non presenti in aula).Ciò premesso, il difensore del ricorrente evidenzia che l’avviso del rinvio non èmai stato notificato al difensore dell’imputato che non ha quindi potutopresenziare alla successiva udienza nella quale il processo è stato deciso. Da ciòdiscendeva la nullità della sentenza emessa all’esito della suddetta udienza.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta quanto dedotto dal difensore. All'udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello, dopo essersi ritirata per la decisione, ha rinviatoall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo che fosse data comunicazione del rinvioalle parti private che non erano più presenti in aula alla lettura delprovvedimento. Tale comunicazione non risulta essere stata effettuata in quantonon ve ne è traccia negli atti trasmessi. Del resto, alla successiva udienza ildifensore di fiducia dell'imputato non era presente ed è stato sostituito da undifensore d'ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]è quindi nulla giusto il disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. e tale nullità, nonsanata e tempestivamente eccepita, comporta quella della sentenza di appelloemessa in tale udienza.1.2. La sentenza va quindi annullata senza rinvio. Tuttavia, non occorredisporre la trasmissione degli atti al giudice di appello per la celebrazione delgiudizio di gravame. Ed infatti, non essendo il ricorso inammissibile, questaCorte, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve rilevare d'ufficio che i reatiascritti all'imputato risultano tutti già estinti per prescrizione in data anteriorealla pronuncia della sentenza di appello (e in tal senso avevano, del resto,concluso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tanto il difensore dell'imputato quanto ilPM). Ed invero, i delitti di cui all'art. 641 cod. pen. (reato punito con la penainferiore ai 6 anni) si assumono commessi sino al 23/04/2014. Anche tenendoconto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (contestata eritenuta), la prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. è pari ad anni 10 (vale adire anni 6 più l'aumento di 2/3), sicché il termine prescrizionale è maturato, alpiù tardi il 23/04/2024. Non emergono dagli atti cause di sospensione dellaprescrizione intervenute nei giudizi di merito. Peraltro, tenuto conto dell'epoca diconsumazione dei reati (2014), non sono applicabili, in quanto più sfavorevoli, ledisposizioni in materia di prescrizione introdotte dalla legislazione successiva(vale a dire le leggi n. 103 del 2017, n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021).2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti penalisenza rinvio in quanto i reati sono estinti per prescrizione. Per i soli interessi civiligli atti vanno invece rinviati per la prosecuzione del giudizio al giudice civilecompetente in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.I restanti motivi di ricorso sono da ritenersi assorbiti.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reatoè estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civilicon rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado diappello.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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