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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04344/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01ROOPJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y°11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 30/04/2025, rigettava l'istanza di perinnetrazione della condotta delittuosa associativa presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata da quell'Ufficio in data 5 giugno 2020.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Con dichiarazione resa al direttore dell'istituto di detenzione ha rinunciato all'impugnazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 18/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01ROOPJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y°11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 30/04/2025, rigettava l'istanza di perinnetrazione della condotta delittuosa associativa presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza pronunciata da quell'Ufficio in data 5 giugno 2020. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con dichiarazione resa al direttore dell'istituto di detenzione ha rinunciato all'impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/1
Sentenza Cassazione n. 04344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris