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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34064/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni i e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. in relazione all'art. 7 co. e d.l. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare il possesso di un'autovettura, immobili di proprietà, i redditi totali percepiti dal nucleo familiare, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

La parte civile ha trasmesso le conclusioni scritte.

La doglianza non rientra nel nunnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. [OSCURATO:PERSONA] di specie, la Corte territoriale ha ritenuto comprovata la responsabilità, evidenziando che al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, l'imputato era proprietario di un'autovettura e di quattro unità immobiliari, il cui valore complessivo ai fini ISEE superava la soglia di 30.000 euro, circostanza incompatibile con i limiti di reddito presupposto per la concessione del beneficio del reddito di cittadinanza.

La Corte ha precisato che il pignoramento di immobili non ne escludeva la rilevanza ai fini ISEE, poiché essi, pur sottratti alla libera disponibilità del proprietario, rimangono di sua proprietà, indipendentemente dall'effettivo possesso.

Pertanto, le omissioni dichiarative hanno inciso sul patrimonio del nucleo familiare e sono risultate strumentali all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, che non sarebbe stato riconosciuto qualora la situazione patrimoniale fosse stata correttamente dichiarata.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Non si provvede alla liquidazione delle spese della parte civile che si è limitata a presentare una memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, senza svolgere alcuna domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese (si veda Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01) P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.

AlAdreia POin • _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni i e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. in relazione all'art. 7 co. e d.l. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare il possesso di un'autovettura, immobili di proprietà, i redditi totali percepiti dal nucleo familiare, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. La parte civile ha trasmesso le conclusioni scritte. La doglianza non rientra nel nunnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. [OSCURATO:PERSONA] di specie, la Corte territoriale ha ritenuto comprovata la responsabilità, evidenziando che al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, l'imputato era proprietario di un'autovettura e di quattro unità immobiliari, il cui valore complessivo ai fini ISEE superava la soglia di 30.000 euro, circostanza incompatibile con i limiti di reddito presupposto per la concessione del beneficio del reddito di cittadinanza. La Corte ha precisato che il pignoramento di immobili non ne escludeva la rilevanza ai fini ISEE, poiché essi, pur sottratti alla libera disponibilità del proprietario, rimangono di sua proprietà, indipendentemente dall'effettivo possesso. Pertanto, le omissioni dichiarative hanno inciso sul patrimonio del nucleo familiare e sono risultate strumentali all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, che non sarebbe stato riconosciuto qualora la situazione patrimoniale fosse stata correttamente dichiarata. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non si provvede alla liquidazione delle spese della parte civile che si è limitata a presentare una memoria con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, senza svolgere alcuna domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese (si veda Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 - 01) P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott. AlAdreia POin • _
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