CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2015
Cassazione n. 33652/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26183/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N.91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO n. 592/2015depositata il 30/03/2015. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’estinzione. Nessuno è comparso per le parti. [OSCURATO:PERSONA] La SAMMonaco ARS srl ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2009 con il quale l’Agenzia delle entrate, sull’assunto della non operatività della società per quattro esercizi consecutivi (2007, 2008, 2009 e 2010), ha rettificato la dichiarazione della contribuente, negando tra l’altro il diritto al rimborso del credito IVA esposto. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Livorno ha accolto il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana ha respinto l’appello erariale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more, con atto depositato telematicamente in data 11.6.2024, la controricorrente ha comunicato di aver aderito a lla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, depositando la domanda presentata in data 22.3.2023 ai sensi della l. n. 197/2022, e di aver già provveduto a versare l’importo dovuto nella misura prevista dalla norma, come comprovato dalla documentazione allegata. Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. Con atto depositato il 26.10.2024 l’Agenzia delle Entrate ha confermatola regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. L. n. 197/2022. L’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10.10.2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». Deve dichiararsi, quindi, l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spesea car