CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su motivi che, oltre a peccare di genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione del trattamento sanzionatorio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In particolare, il ricorrente il ricorrente si duole nel ricorso e nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., della mancata concessione della sospensione condizionale, motivata dal giudice dalla precedente condanna per bancarotta alla pena di due anni. Il ricorrente deduce che il casellario acquisto in atti risulta essere incensurato. Con secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il certificato casellario giudiziale indica al n. 2 la sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 04/04/2021, di conferma di quella del Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta, per la qual è stata concessa la non menzione ex art. 175 cod. pen. e che pertanto correttamente e in modo esente da vizi logici, i giudici hanno negato la concessione della sospensione condizionale della pena in ragione dei due precedenti penali. Altrettanto, con motivazione logica, la corte di appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione del disinteresse mostrato dal ricorrente, responsabile della società, rispetto ai suoi doveri di controllo e nei confronti del fisco, che gli imponevano di dichiarare il debito per gli anni 2010 e 2011. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]