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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 37592/2022

Testo disponibile della fonte

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66/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11966/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -resistente- avverso l’ORDINANZA del Tribunale di MONZA n. 10231/2021 depositata il 07/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con atto di citazione di sfratto per morosità [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Monza (causa rg n. 6829/2020); [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare l’incompetenza del Tribunale di Monza e di rimettere la decisione alla S ezione specializzata agraria presso il Tribunale di Monza e, nel merito, di rigettare le domande attoree; il Tribunale di Monza, con ordinanza del 10 settembre 2021, dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Sezione specializzata agraria presso il medesimo Tribunale; [OSCURATO:PERSONA] incardinava, quindi, nuovo giudizio (causa r.g. n. 10231-2021) dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Monza, chiedendo di accertare la non riconducibilità dei contratti per cui è causa a contratti di affitto di fondi rustici disciplinati dalla legge n. 203/1982, di dichiarare la risoluzione per morosità dei contratti di locazione oggetto di causa, di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare immediatamente i i beni detenuti e di condannarlo a pagare la somma di euro 16.000,00 o quella ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] insisteva, invece, perché fosse riconosciuta la natura agraria dei contratti oggetto di causa e perché fosse accertata l’insussistenza di qualsivoglia suo inadempimento, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree; il Tribunale di Monza, Sezione agraria, con ordinanza del 1 ° aprile 2022 e comunicata il 12 aprile 2022, ha dichiarato la propria incompetenza,ritenendo, sulla scorta delle allegazioni delle parti e senza nessuna altra indagine, la non configurabilità di un rapporto agrario, perché i contratti non avevano ad oggetto terreni, ma fabbricati rusticifunzionali all’allevamento di bestiame; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento necessario di competenza; [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria difensiva ex art. 47, quinto comma, cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso , invocando l’applicazione del principio secondo cui “Appartiene alla competenza del tribunale ordinario, e non a quella della sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all’attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all’esercizio normale dell’agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l’impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario” (Cass. n. 12394 del 2017); entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: 1) la ricorrente: i) lamenta l’assoluta incompatibilità tra l’ordinanza con cui il Tribunale di Monza si era dichiarato incompetente ed aveva dichiarato la competenza della S ezione specializzata agraria del Tribunale di Monza e quella, oggi impugnata, con cui lo stesso Tribunale, S ezione specializzata agraria,nel nuovo giudizio presso di esso incardinato, ha dichiarato l’incompetenza della Sezione specializzata; ii) osserva che la competenza di quest’ultima ricorre non solo quando si chieda l’accertamento positivo dell’esistenza di un rapporto agrario, ma anche quando venga invocato – proprio come era avvenuto nel caso di specie, ove tra attore e convenuto si controverteva della natura agraria dei contratti per cui è causa - l’accertamento in negativo della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità delle norme speciali sui contratti agrari, a nulla rilevando che l’eccezione relativa alla insussistenza di un contratto agrario risultasse prima facieinfondata; 2) il ricorso merita accoglimento; 2.1) l’ordinanzaimpugnata ha rilevato che tra le parti continuava a controvertersi della natura dei contratti per cui è causa: a p. 1 della stessa si legge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo avviato nuovo ed autonomo procedimento avanti alla Sezione agraria del medesimo Tribunale, ha ribadito l’estraneità dei contratti dedotti in causa rispetto alla figura dell’affitto di fondo rustico di cui alla legge n. 203/1982, avendo anc h e concluso espressamente per l’accertamento della “non riconducibilità dei contratti per cui è causa a contratti d affitto di fondi rustici … (cfr. pag. 11 del ricorso)” e che “per contro, la difesa di parte resistente, nella memoria difensiva ex art. 416 cod.proc.civ., ha affermato la natura agraria dei contratti per cui è causa, invocando così l’applicazione della disciplina di cui alla l. n. 203/1982”; 2.2) ciò nonostante, l’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover negare la competenza della Sezione specializzata agraria sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risultando prima facie la diversità della materia del contendere rispetto a quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato; 2.3) questa Corte ritiene debba trovare applicazione il principio secondo cui appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria anche le controversie, come quella odierna, che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina speciale.

Ne consegue che tale competenza ricorre anche nel caso in cui venga invocato dall'attore l'accertamento negativo dei presupposti per l'applicabilità delle norme speciali del diritto agrario (Cass.20/07/2018, n. 19331) ; 2.4) in altri termini, appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chiedal’ accertamento negativo di tale rapporto e dunque invochi l’applicazione delle regole comuni del diritto civile; 3) in accoglimento del ricorso va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Monza,Sezione specializzata agraria; 4) le spesedel giudizio di cassazione sono compensate , anche in considerazione della convergente richiesta delle parti in ordine alla determinazione del giudice competente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , dichiara la competenza del Tribunale di Monza, S ezione specializzata agraria, e dispone la compensazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
66/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11966/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -resistente- avverso l’ORDINANZA del Tribunale di MONZA n. 10231/2021 depositata il 07/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con atto di citazione di sfratto per morosità [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Monza (causa rg n. 6829/2020); [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare l’incompetenza del Tribunale di Monza e di rimettere la decisione alla S ezione specializzata agraria presso il Tribunale di Monza e, nel merito, di rigettare le domande attoree; il Tribunale di Monza, con ordinanza del 10 settembre 2021, dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Sezione specializzata agraria presso il medesimo Tribunale; [OSCURATO:PERSONA] incardinava, quindi, nuovo giudizio (causa r.g. n. 10231-2021) dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Monza, chiedendo di accertare la non riconducibilità dei contratti per cui è causa a contratti di affitto di fondi rustici disciplinati dalla legge n. 203/1982, di dichiarare la risoluzione per morosità dei contratti di locazione oggetto di causa, di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare immediatamente i i beni detenuti e di condannarlo a pagare la somma di euro 16.000,00 o quella ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] insisteva, invece, perché fosse riconosciuta la natura agraria dei contratti oggetto di causa e perché fosse accertata l’insussistenza di qualsivoglia suo inadempimento, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree; il Tribunale di Monza, Sezione agraria, con ordinanza del 1 ° aprile 2022 e comunicata il 12 aprile 2022, ha dichiarato la propria incompetenza,ritenendo, sulla scorta delle allegazioni delle parti e senza nessuna altra indagine, la non configurabilità di un rapporto agrario, perché i contratti non avevano ad oggetto terreni, ma fabbricati rusticifunzionali all’allevamento di bestiame; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per regolamento necessario di competenza; [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria difensiva ex art. 47, quinto comma, cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso , invocando l’applicazione del principio secondo cui “Appartiene alla competenza del tribunale ordinario, e non a quella della sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all’attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all’esercizio normale dell’agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l’impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario” (Cass. n. 12394 del 2017); entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1) la ricorrente: i) lamenta l’assoluta incompatibilità tra l’ordinanza con cui il Tribunale di Monza si era dichiarato incompetente ed aveva dichiarato la competenza della S ezione specializzata agraria del Tribunale di Monza e quella, oggi impugnata, con cui lo stesso Tribunale, S ezione specializzata agraria,nel nuovo giudizio presso di esso incardinato, ha dichiarato l’incompetenza della Sezione specializzata; ii) osserva che la competenza di quest’ultima ricorre non solo quando si chieda l’accertamento positivo dell’esistenza di un rapporto agrario, ma anche quando venga invocato – proprio come era avvenuto nel caso di specie, ove tra attore e convenuto si controverteva della natura agraria dei contratti per cui è causa - l’accertamento in negativo della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità delle norme speciali sui contratti agrari, a nulla rilevando che l’eccezione relativa alla insussistenza di un contratto agrario risultasse prima facieinfondata; 2) il ricorso merita accoglimento; 2.1) l’ordinanzaimpugnata ha rilevato che tra le parti continuava a controvertersi della natura dei contratti per cui è causa: a p. 1 della stessa si legge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo avviato nuovo ed autonomo procedimento avanti alla Sezione agraria del medesimo Tribunale, ha ribadito l’estraneità dei contratti dedotti in causa rispetto alla figura dell’affitto di fondo rustico di cui alla legge n. 203/1982, avendo anc h e concluso espressamente per l’accertamento della “non riconducibilità dei contratti per cui è causa a contratti d affitto di fondi rustici … (cfr. pag. 11 del ricorso)” e che “per contro, la difesa di parte resistente, nella memoria difensiva ex art. 416 cod.proc.civ., ha affermato la natura agraria dei contratti per cui è causa, invocando così l’applicazione della disciplina di cui alla l. n. 203/1982”; 2.2) ciò nonostante, l’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover negare la competenza della Sezione specializzata agraria sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risultando prima facie la diversità della materia del contendere rispetto a quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato; 2.3) questa Corte ritiene debba trovare applicazione il principio secondo cui appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria anche le controversie, come quella odierna, che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina speciale. Ne consegue che tale competenza ricorre anche nel caso in cui venga invocato dall'attore l'accertamento negativo dei presupposti per l'applicabilità delle norme speciali del diritto agrario (Cass.20/07/2018, n. 19331) ; 2.4) in altri termini, appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chiedal’ accertamento negativo di tale rapporto e dunque invochi l’applicazione delle regole comuni del diritto civile; 3) in accoglimento del ricorso va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Monza,Sezione specializzata agraria; 4) le spesedel giudizio di cassazione sono compensate , anche in considerazione della convergente richiesta delle parti in ordine alla determinazione del giudice competente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , dichiara la competenza del Tribunale di Monza, S ezione specializzata agraria, e dispone la compensazione delle
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