CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14901/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i quattro motivi di ricorso sono ripetitivi e pertanto generici, a fronte di una motivazione sintetica ma esaustiva sui vari punti affrontati: - sul dolo da ricettazione, la Corte motiva a pg. 2 e 3; - sulla riqualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., la Corte fornisce giustificazione a pg. 3; - così pure, sul regime circostanziale del fatto (attenuante ex art. 62 n. 4 e 62 bis, nonché sul fatto di ricettazione di minore gravità), la Corte adeguatamente giustifica la propria decisione a pg. 3; valutato che tutti i menzionati passaggi motivazionali sono congrui, adeguati, corretti in punto di diritto, e scevri da carenze motivazionali che possano integrare contraddittorietà o manifesta illogicità, nei termini di cui all'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C n