CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena .2 (,,E: oZ t ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in data T-febbraio 20221nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81-640 cod. pen. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso si sollecita a questa Corte una irrituale nuova ponderazione del compendio istruttorio, onde contrastare la doppia conforme lettura già offerta in primo e secondo grado, sulla base in primo luogo dell'apporto probatorio fornito dalla persona offesa, così involgendo inammissibili questioni di merito; Considerato che il secondo motivo, oltre a generici riferimenti al canone del Ragionevole dubbio e al sistema penale, contiene censure schiettamente fattuali sempre in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato (ampiamente motivata - senza illogicità o contraddizioni - nella sentenza impugnata, pp. 2, 4) e comunque reiterative di doglianze già avanzate in sede di gravame, su cui i giudici di appello hanno offerto congrua motivazione, con cui l'atto di impugnazione evita di confrontarsi (in particolare sulla speciale tenuità del fatto, esclusa per il danno arrecato, superiore a euro 20.0000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 este