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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03446/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. 2.

L'imputato, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova acquisiti e in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile. 4.1 motivi sono all'evidenza privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.

Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la solidità del quadro probatorio asseverante la responsabilità del ricorrente (pagg. 4-8 della sentenza) ed ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod. proc. perì, (pagg. 3-4).

5. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. 2. L'imputato, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova acquisiti e in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4.1 motivi sono all'evidenza privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la solidità del quadro probatorio asseverante la responsabilità del ricorrente (pagg. 4-8 della sentenza) ed ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod. proc. perì, (pagg. 3-4). 5. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il