CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFERDINANDOLIGNOLAche ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 5001/2025, emessa in data 27/11/2025, la Corte di appellodi Catania, pronunciando all’esito di concordato in appello tra le parti ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminava nei confronti diMazzocca Massimo la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, deducendo un unico motivo di impugnazione, formalmente rubricatocome violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 157 cod. pen..2.1. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, una volta operata lariqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.,avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato perintervenuta estinzione del reato per prescrizione, già maturata anteriormente allapronuncia della sentenza impugnata.2.2. Deduce, in particolare, che il fatto per cui si procede è stato accertato comecommesso in data 28/7/2016 e che, pertanto, tenuto conto della cornice edittaleconseguente alla derubricazione nonché degli eventuali periodi di sospensione einterruzione del corso della prescrizione, il termine massimo maturava in data27/1/2024, cioè in epoca antecedente rispetto alla decisione adottata dalla Cortedi appello in data 27/11/2025.2.3. Il ricorrente richiama, a sostegno della deduzione, la giurisprudenza delleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa all’esito del concordato in appello con il quale sideduca l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturataanteriormente alla pronuncia.2.4. Sotto distinto ma connesso profilo, la difesa evidenzia che l’accordointervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non implicarinuncia alla prescrizione, la quale, ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. pen.,richiede una manifestazione di volontà espressa; ne consegue che la relativa causaestintiva deve essere rilevata dal giudice anche in assenza di specifiche deduzionidelle parti, potendo comunque essere fatta valere mediante ricorso percassazione.2.5. La difesa richiama inoltre precedenti di legittimità secondo cui, in tema diconcordato in appello, la mancata dichiarazione di prescrizione costituisce motivodeducibile in cassazione, non essendo tale istituto oggetto di implicita rinuncia conl’accordo intervenuto tra le parti.2.6. Infine, il ricorrente osserva che, avuto riguardo alla data di commissionedel reato (anteriore al 2/8/2017), trova applicazione la disciplina della prescrizionedi cui agli artt. 157 e ss. cod. pen. nel testo risultante dalla legge 5 dicembre 2005,n. 251 (cd. legge Cirielli), restando escluse le successive modifiche introdotte dallalegge n. 103 del 2017 e dalla legge n. 134 del 2021, con conseguente maturazionedel termine massimo anteriormente alla sentenza impugnata.2.7. In data 5/6/2026 il ricorrente ha presentato una memoria con cui insistesostanzialmente sui motivi di ricorso esposti.Sulla base delle esposte doglianze, il ricorrente conclude chiedendol’annullamento della sentenza impugnata con declaratoria di estinzione del reatoper intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Deve preliminarmente ribadirsi il principio, ormai consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche in presenza di sentenzapronunciata all’esito di accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,il giudice conserva il dovere di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità anorma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali rientra l’estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla decisione. In tale prospettiva, èammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appellocon il quale si deduca l’omessa declaratoria della prescrizione già maturata,trattandosi di vizio rilevabile anche d’ufficio e sottratto alla disponibilità delle parti(Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01).3. Né può ritenersi che l’accordo intervenuto tra le parti implichi rinuncia allaprescrizione, in quanto, ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. pen., tale rinunciadeve rivestire forma espressa, non essendo sufficiente una manifestazione tacitao implicita (vedi Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv.285974 – 01).4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha proceduto alla riqualificazione delfatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguenteincidenza anche sul termine prescrizionale, da determinarsi in relazione allafattispecie così individuata.5. A fronte della data di commissione del reato, pacificamente collocata al28/7/2016, trova applicazione la disciplina della prescrizione antecedente allemodifiche introdotte a partire dall’anno 2017, e segnatamente quella di cui agliartt. 157 e ss. cod. pen. nel testo risultante dalla legge n. 251 del 2005.6. Orbene, avuto riguardo al tempo massimo di prescrizione previsto per ilreato così riqualificato e tenuto conto degli eventuali periodi di sospensione einterruzione, il termine risulta spirato anteriormente alla data di pronuncia dellasentenza di appello (27 novembre 2025), con maturazione già intervenuta,secondo quanto dedotto e non specificamente contestato, in data 27/1/2024.7. Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare non doversiprocedere nei confronti dell’imputato per intervenuta estinzione del reato, ai sensidegli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.8. L’omissione di tale declaratoria comporta l’assorbimento degli altri profili el’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso in Roma il 1/07/2026Il consigliere estensoreBruno GiordanoLa PresidenteGabriella Cappello