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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 26747/2024

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36798/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 5189/ 1 0 / 18 depositata il23/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 5189/10/18 del 23/07/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nonché l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito RS) nei confronti della sentenza n. 4641/04/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di garanzia Collettiva in fallimento (di seguito Ascom) avverso una cartella di pagamento. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa per l’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata dalla società contribuente e riguardante un credito IVA già rimborsato a [OSCURATO:SOCIETA]., credito poi rivelatosi inesistente. 1.2.La CTR respingeva l’appello principale di AE e quello incidentale di RS, evidenziando che: a) sussisteva la giurisdizione del giudice tributario; b) la cartella di pagamento era illegittima, non sussistendo un valido titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale; c) l’emissione di un ruolo straordinario era illegittima, non risultando dalla cartella di pagamento le specifiche motivazioni che giustificavano la cautela. 2.Avverso la sentenza di appello RS proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.AE resisteva con controricorso mentre Ascom non si costituiva in giudizio restando, pertanto, intimata. 4.L’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER ) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ., sebbene non le sia stato notificato il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio di AER, la quale non è stata parte del giudizio di appello. 2.Con il primo motivo di ricorso RS deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per mancata comunicazione all’Agente della riscossione della data dell’udienza di trattazione. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., nonché, in via subordinata, la violazione degli artt. 2 e 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che: 1) con la cartella di pagamento possano essere recuperati unicamente i tributi e non possa essere utilizzata come strumento di escussione della polizza fideiussoria; 2) l’autonomia delle due obbligazioni, quella principale per IVA e quella accessoria di garanzia, non comporti la giurisdizione del giudice ordinario. 2.2.Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, terzo comma, e dell’art. 15 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la dichiarazione di fallimento non giustifichi, di per sé, l’emissione del ruolo straordinario, richiedendo una specifica motivazione della cartella di pagamento. 2.3.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente condannato RS alle spese del giudizio, sebbene dei vizi dell’iscrizione a ruolo ne risponda unicamente AE. 3.Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente di ogni altro motivo proposto. 3.1.Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la controversia avente ad oggetto l’escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia del rimborso di un tributo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.

S.U. n. 25934 del 05/12/2011; Cass.

S.U. n. 2655 del 05/02/2008; si vedano, altresì, Cass.

S.U. n. 1125 del 16/01/2023; Cass. n. 1285 del 22/01/2020; Cass. n. 19609 del 01/10/2015), a nulla potendo rilevare la circostanza che all’escussione si sia proceduto a mezzo iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento. 4.In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti davanti al giudice ordinario. 4.1.La peculiarità della questione giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la giurisdizione ordinaria, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36798/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 5189/ 1 0 / 18 depositata il23/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 5189/10/18 del 23/07/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nonché l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito RS) nei confronti della sentenza n. 4641/04/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di garanzia Collettiva in fallimento (di seguito Ascom) avverso una cartella di pagamento. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa per l’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata dalla società contribuente e riguardante un credito IVA già rimborsato a [OSCURATO:SOCIETA]., credito poi rivelatosi inesistente. 1.2.La CTR respingeva l’appello principale di AE e quello incidentale di RS, evidenziando che: a) sussisteva la giurisdizione del giudice tributario; b) la cartella di pagamento era illegittima, non sussistendo un valido titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale; c) l’emissione di un ruolo straordinario era illegittima, non risultando dalla cartella di pagamento le specifiche motivazioni che giustificavano la cautela. 2.Avverso la sentenza di appello RS proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.AE resisteva con controricorso mentre Ascom non si costituiva in giudizio restando, pertanto, intimata. 4.L’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER ) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ., sebbene non le sia stato notificato il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio di AER, la quale non è stata parte del giudizio di appello. 2.Con il primo motivo di ricorso RS deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per mancata comunicazione all’Agente della riscossione della data dell’udienza di trattazione. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., nonché, in via subordinata, la violazione degli artt. 2 e 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che: 1) con la cartella di pagamento possano essere recuperati unicamente i tributi e non possa essere utilizzata come strumento di escussione della polizza fideiussoria; 2) l’autonomia delle due obbligazioni, quella principale per IVA e quella accessoria di garanzia, non comporti la giurisdizione del giudice ordinario. 2.2.Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, terzo comma, e dell’art. 15 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la dichiarazione di fallimento non giustifichi, di per sé, l’emissione del ruolo straordinario, richiedendo una specifica motivazione della cartella di pagamento. 2.3.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente condannato RS alle spese del giudizio, sebbene dei vizi dell’iscrizione a ruolo ne risponda unicamente AE. 3.Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente di ogni altro motivo proposto. 3.1.Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la controversia avente ad oggetto l’escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia del rimborso di un tributo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 25934 del 05/12/2011; Cass. S.U. n. 2655 del 05/02/2008; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 1125 del 16/01/2023; Cass. n. 1285 del 22/01/2020; Cass. n. 19609 del 01/10/2015), a nulla potendo rilevare la circostanza che all’escussione si sia proceduto a mezzo iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento. 4.In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti davanti al giudice ordinario. 4.1.La peculiarità della questione giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la giurisdizione ordinaria, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice
Sentenza Cassazione n. 26747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris