CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41287/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nel reato di furto, non procedibile per difetto di querela; che la Corte di appello ha correttamente argomentato in ordine alla sussumibilità del fatto nell'alveo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) in aderenza al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ritenuto la condizione ostativa della abitualità di comportamento per i numerosi precedenti penali, molti dei quali specifici i a carico dell'imputato, così conformandosi al principio di diritto affermato con la pronuncia a sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 206591-01 secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 20