CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39900/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale applicato l'art. 131 bis c.p. e per non avere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p. in ragione delle modalità della condotta (avvenuta con intento vendicativo, in tempo di notte e con la collaborazione di altre persone) e del significativo danno prodotto alla persona offesa (taglio di tre gomme dell'auto). Così argomentando, e dunque facendo riferimento agli elementi di cui all'art.133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. La Corte d'appello, poi, del tutto correttamente non ha concesso la sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato usufruito del beneficio per due volte, sicché non poteva beneficiarne una terza volta. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerate del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore h3 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]iTATA Giuseppina A. R. Pacilli iIN CANCELLERIA A stinacchri